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Il nuovo decreto 22 gennaio 2008 n. 37 entrerà in vigore il 27 marzo e renderà effettiva l’abrogazione del Capo V del DPR 380/200, del DPR 447/91 e la stessa 46/90 tranne gli articoli 8-14 e 16, confermati nel nuovo provvedimento.
Il nuovo provvedimento conferma le nostre anticipazioni. Come avevamo annunciato, nel decreto 22 gennaio 2008, ci sono due novità che saltano all’ occhio:
la prima è che il committente entro 30 giorni dall’ allacciamento di una fornitura di gas, energia elettrica o acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, deve consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’ impianto;
la seconda – che riguarda i vecchi impianti senza dichiarazione di conformità o nei casi in cui sia stata smarrita – è l’ introduzione della “dichiarazione di rispondenza”, una dichiarazione che può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all’albo che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Dichiarazione di conformità o di rispondenza, diventano quindi documenti fondamentali, in quanto dovrebbero essere allegati al rogito, in caso di vendita dell’ immobile.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è l’estensione dell’ambito di applicazione del decreto a tutte le tipologie di edificio, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia l’allargamento anche agli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere fino ad oggi esclusi.
Il progetto, che andrà depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, è necessario per tutti gli impianti, distinti in due tipi:
– un progetto semplificato, per piccoli impianti, composto da un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell’ impianto, con una documentazione tecnica che descrive eventuali varianti in corso d’opera. Il progetto semplificato può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
– un progetto più complesso, per impianti più grandi (Impianti elettrici di potenza superiore a 6kW o riscaldamento a canne fumarie collettive, per esempio), che prevede una documentazione tecnica più dettagliata.
Inoltre, per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati.
Restano alcuni dubbi sulle sanzioni: da cento a mille euro per mancata dichiarazione di conformità, «con riferimento all’entità e complessità dell’impianto e al grado di pericolosità» sembrano un po’ pochi…