Il fatto che l’accettazione dell’opera da parte del committente rappresenti un momento di discrimine con riferimento al decorso dei termini di garanzia è per l’installatore cosa antica e quotidiana, e dalla quale occorre ben guardarsi di commettere sviste.
Le regole fondamentali in materia sono rinvenibile nel Codice Civile, e spesso trovano “traduzione” nel contratto che l’installatore avveduto propone ai propri clienti in modo da evitare possibile confusione nel futuro. Tuttavia, ovviamente, il rischio di malinteso nel contesto pratico è sempre possibile, ed è pertanto opportuno che l’installatore ponga la dovuta attenzione alle proprie ragioni (oltre che a quelle del committente) così da potere fare valere i propri diritti – nei casi meno gradevoli, anche di fronte ad un tribunale – come accadde in…
Il caso dell’accettazione tacita
Il Condominio Alfa incaricava la società appaltatrice Beta Srl di eseguire una serie di interventi sui propri impianti nel contesto di un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
A lavori eseguiti, tuttavia, il Condominio tramite il proprio amministratore eccepiva l’esistenza di numerosi vizi e difformità delle opere e conseguentemente richiedeva la riduzione del relativo prezzo nonché il risarcimento dei danni asseritamente patiti. Inoltre, in considerazione del fatto che i lavori erano stati consegnati in ritardo rispetto a quanto contrattualmente pattuito, si richiedeva l’applicazione della penale stabilita in apposita clausola dell’accordo.
Ribatteva Beta che i tempi di consegna si erano prolungati a causa di varianti e lavori extra contrattuali richiesti dallo stesso committente, e che comunque i vizi lamentati dal Condominio risultavano quali caratteristiche palesi degli impianti mai contestate neppure in sede di collaudo finale, e che pertanto la denuncia risultava tardiva anche ai sensi dell’art. 1667 c.c.
E qui si deve focalizzare l’attenzione: quali sono i criteri fondamentali presenti nel Codice Civile con riferimento alla garanzia nei contratti di appalto?
Vizi palesi, vizi occulti, garanzia
Volendo dare alcune indicazioni in estrema sintesi, il tema della garanzia nei contratti di appalto viene trattato dal Codice Civile principalmente agli artt. 1667 (Difformità e vizi dell’opera) e 1668 (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera).
La regola fondamentale è che l’appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Il contenuto di tale garanzia può essere riassunto nell’eliminazione a proprie spese delle difformità e dei vizi oppure nella riduzione proporzionale del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore e rammentando che, qualora le difformità o i vizi dell’opera fossero tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente avrà diritto a chiedere la risoluzione del contratto stesso.
Tuttavia, l’operatività di detta garanzia è soggetta a vincoli codicistici ben precisi. Infatti, questa non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, ovviamente a condizione che questi non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore (il principio di buona fede è fondamentale nel nostro sistema di diritto).
Nel caso in cui il vizio risultasse occulto al momento dell’accettazione, il che vale a dire che non fosse né conosciuto dal committente né riconoscibile, la garanzia potrà essere richiesta dal committente se, a pena di decadenza, avrà denunziato all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (ovviamene salvo che l’appaltatore li abbia riconosciuti o se li ha addirittura occultati). Tale azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.
Vediamo ora come tali principi potranno applicarsi nel caso che qui interessa.
Dalla teoria alla pratica
Se si desidera declinare i principi generali forniti dalla normativa in un caso specifico (per quanto ipotetico, come quello proposto in questo articolo) occorre prendere le mosse da un elemento fondamentale: l’onere probatorio. Il che vale a dire, la precisa individuazione di quali siano i principi che impongono ad una od all’altra delle parti di fornire evidenza dei fatti sui quali basa le proprie richieste ed eccezioni. La regola generale in tema di onere probatorio è rinvenibile nell’art. 2697 c.c., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
Principi questi che nel caso di specie si traducono nell’attribuire al creditore (Beta Srl) l’onere di provare pienamente il credito azionato, ed al debitore (Condominio Alfa) la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
Si noti che il Condominio Alfa non contesta l’esistenza della fonte negoziale (vale a dire, il contratto di appalto non è messo in discussione) lamentando invece la cattiva esecuzione dei lavori deducendo la presenza di vizi ed invocando pertanto la garanzia per come sopra descritta. A propria volta, l’appaltatore eccepisce la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia, evidenziando la tardività della denuncia. Ne consegue che l’onere probatorio in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi ricade sul Condominio stesso – il quale aveva indubbiamente preso in consegna l’opera. Ma tale atto può essere considerato anche quale accettazione dell’opera stessa?
Consegna versus Accettazione
In materia di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo evidenziato che la presa in consegna dell’opera da parte del committente non deve essere confusa con l’accettazione della stessa. Questo significa che la semplice consegna non implica di per se stessa anche le conseguenze dell’accettazione tra cui la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili. Volendo considerare il dato testuale della norma, l’art. 1665 c.c. non presenta una nozione di “accettazione tacita” dell’opera, tuttavia indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente. Tra questi, occorre prendere in considerazione l’ipotesi dell’accettazione dell’opera da parte del committente che la riceve senza riserve, anche se non abbia proceduto alla verifica. Sulla scorta di tali indicazione appare maggiormente agevole quindi distinguere tra l’atto di consegna dell’opera e l’atto di accettazione della stessa, risolvendosi il primo in un atto puramente materiale attuato mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre il secondo richiede che il committente esprima il gradimento dell’opera stessa – eventualmente anche per facta concludentia – e pertanto con una manifestazione negoziale che tra i propri effetti previsti per legge include l’esonero dell’appaltatore da responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Vizi riconoscibili e accettazione con riserva
Il committente che volesse chiedere la garanzia anche per i vizi riconoscibili, dovrà pertanto procedere all’accettazione con riserva.
E, ça va sans dire, l’onere probatorio in merito all’esistenza di tale riserva sarà a carico del committente stesso.
Nel caso che qui interessa, risultano disponibili processualmente lo stato finale dei lavori eseguiti a firma del direttore dei lavori, la comunicazione di fine lavori presentata dall’amministratore condominiale al Comune di competenza, nonché la certificazione di collaudo finale – sempre a firma del direttore dei lavori. Né risulta che il Condominio abbia successivamente a tali atti mai fatto pervenire tempestivamente nei termini di legge alcuna contestazione di vizi dell’opera appaltata. Un comportamento questo che può essere considerato alla stregua di un’accettazione tacita dell’opera, con la conseguente rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili.
Anche per quanto attiene l’eccepito ritardo nell’esecuzione dei lavori, il Condominio non ha maggiore fortuna: questo infatti nel corso delle lavorazioni ha manifestato l’esigenza che si procedesse – sempre da parte dell’impresa esecutrice – ad alcune lavorazioni ulteriori la cui necessità era emersa successivamente rispetto al contratto originario e pertanto recepite quale varianti alle lavorazioni e dell’adeguamento prezzi con un accordo aggiuntivo definito per iscritto. Tali varianti concordate tra le parti evidentemente hanno avuto quale effetto anche l’inevitabile allungamento dei tempi necessari per l’ultimazione dei lavori.
La massima
Da quanto sopra, e volendo trarre indicazioni anche dalla giurisprudenza di legittimità oltre che di merito, è possibile trarre una massima giuridica, che possiamo strutturare come segue: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 1667 c.c. la presa di consegna dell’opera non va confusa con l’accettazione della stessa e non implica rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell’opera”. Un principio questo che sarà opportuno per l’installatore mantenere ben presente in sede di verifica dell’opera realizzata, in modo tale da potere meglio tutelare i propri diritti – ed ovviamente rispettare i propri obblighi.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato a Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2886 del 11 maggio 2026.
(testo di avv. Tommaso E. Romolotti e avv. Laura Marretta)