Per quanto riguarda i fabbricati costruiti prima della legge 46/90 e laddove vi sono comunque studi professionali (come nel caso in questione, dove vi e’ uno studio medico cardiologico), l’impianto messa a terra dell’intero fabbricato risulta obbligatorio per legge o se e’ facoltativo, trattandosi di fabbricato costruito prima della legge 46/90 e se, pure essendovi uno studio medico cardiologico, pertanto, basta il semplice differenziale magnetotermico a garantire la sicurezza elettrica del fabbricato in generale e dei condomini, pure se possono esservi eventuali scosse elettriche con gli elettrodomestici, toccando la loro parte metallica quando sono in funzione, per la mancanza di tale messa a terra condominiale.
Giuseppe d’Alessandro
Sul tema si legga, per analogia, il quesito in data 9 gennaio 2019 e quello del 21 aprile 2017.
La possibilità di considerare adeguato un impianto dotato di differenziale da 30 mA (e altro) ma senza impianto di terra deriva dall’art. 5 comma 8 (ultimo capoverso) del DPR n.447/91 (Regolamento di attuazione della Legge 46/90):
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purchè l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
L’art. 7 comma 2 della Legge 46/90 imponeva che gli impianti elettrici fossero dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita’ o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Il decreto 37/08 al comma 3 dell’art. 6 recita:
“Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.”
La condizione di cui all’art. 6 è applicabile solo agli impianti delle unità abitative esistenti e realizzati prima del 13 marzo 1990.
Nel caso di specie non è proponibile un adeguamento, tra l’altro di impianti che dovrebbero già essere stati adeguati ai sensi della Legge 46/90, senza l’installazione del dispositivo differenziale e del coordinato impianto di terra, considerato che lo studio medico cardiologico è classificato come locale medico di gruppo 1.