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Il progetto di norma C. 702, che dovrà diventare la futura norma CEI 64-15, ha lo scopo di “fornire i criteri da seguire per la realizzazione degli impianti elettrici negli edifici pregevoli per arte o storia e in quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale, pubblici o privati che, nella loro globalità risultino formalmente sottoposti a tutela” ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1939 “ANTICHITÀ, BELLE ARTI, MOSTRE D’ARTE E MUSEI – Tutela delle cose di interesse storico ed artistico” e delle sue successive modifiche e integrazioni. Si applica agli impianti elettrici nuovi e al rifacimento o adeguamento di quelli esistenti, negli edifici soggetti a tutela ai sensi di tale legge e sono esclusi tutti gli edifici o beni che, pur avendo caratteristiche pregevoli per rilevanza storica o artistica, non ne sono soggetti.

Varianti a sicurezza quivalente e prescrizioni integrative
All’art. 1.3 il progetto di norma riporta chiarimenti e avvertenze importanti a proposito di sicurezza equivalente e prescrizioni integrative.
Le “varianti a sicurezza equivalente” contenute nel progetto di norma, possono essere applicate solo in presenza di vincolo artistico (vedi PanEL n.7/98), mentre negli ambienti, zone, o parti dell’edificio non soggette a vincoli artistici, devono essere applicate, in aggiunta alle “prescrizioni integrative” contenute nel progetto di norma, le prescrizioni della norma CEI 64-8, con particolare riferimento alla sez. 751 e, quando concorrano le condizioni, alla sez. 752.
Le deroghe al rispetto integrale della 64-8 quarta edizione, realizzate su impianti preesistenti nel rispetto dell’art. 21 del D.P.R. 29 luglio 82, n. 577, sono da considerarsi equivalenti a quelle del progetto di norma; è preferibile comunque, ai fini di una maggiore tutela del patrimonio artistico, aggiornare detti impianti in funzione delle suddette prescrizioni integrative.
Nelle aree a rischio specifico, come ad esempio i luoghi con pericolo di esplosione soggetti alle norme CEI 64-2, CEI 64-2/A, CEI 31-30 e CEI 31-33, le varianti a sicurezza equivalente non sono ovviamente applicabili.

Progettazione con le tecniche più aggiornate
Il punto 1.4.1 il progetto di norma rende obbligatoria, per gli impianti elettrici con potenza impegnata maggiore o uguale di 1,5 kW, la redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di ogni impianto o di sue singole parti. Nel commento aggiunge: “E’ preferibile, già in fase di progetto preliminare, studiare soluzioni impiantistiche che permettano il minor impatto ambientale delle tecnologie verso le strutture e le opere oggetto di tutela prendendo in considerazione tutte le tecniche più aggiornate come ad esempio: Bus, Onde convogliate, Infrarossi, Fibre ottiche, ecc.
“Le possibili relazioni e/o interferenze tra i componenti elettrici e le opere d’arte, non sono considerate in questa Norma.
E’ compito del Progettista studiare di volta in volta, secondo le indicazioni delle autorità competenti, le soluzioni più opportune per le problematiche relative, ad esempio all’irraggiamento delle fonti luminose, al condizionamento degli ambienti, ecc.”.

Manutenzione
Una figura importante presa in considerazione dal progetto di norma è quella del “Responsabile tecnico addetto alla sicurezza”, che deve provvedere, con la periodicità stabilita nel capitolo “Verifiche e prescrizioni di esercizio”, ad eseguire o far eseguire il controllo e la manutenzione degli impianti.

Riportiamo alcuni articoli di legge richiamati dal progetto di norma.
Decreto 20/5/92, n.569
(G.U. n. 52 del 4/3/93)
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre.

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Impianti elettrici
Art. 8.1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 1/3/68, n. 186 (pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5/3/90, n. 46 (pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
Art. 8.2. Gli ambienti, ove è consentito l’accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.
Art. 8.3. L’edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la norma tecnica vigente.

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Testione della sicurezza
Art 10.1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte all’interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

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Art. 10.3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

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b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell’edificio.

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In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni.

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Art. 10.4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell’edificio.

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D.P.R. 30/6/95, n. 418
(G.U. n. 235 del 7/10/95)

Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio
per gli edifici storico artistico destinati a biblioteche ed archivi.

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Impianti elettrici
Art. 6.1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizione della legge 1/3/68, n. 186 (pubblicata nella G.U. del 23 marzo 1968, n. 77) e della legge 5/3/90, n. 46 (pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
Arte 6.2. Nella sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistemadi illuminazione di sicurezza, per garantire l’illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l’evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.
rt. 6.3. L’edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

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Testione della sicurezza
Art. 9.1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte all’interno (direttore della biblioteca, dell’ archivio o dell’istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

Art. 9.3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

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b) siano mantenuti costantemente in buono stato gli impianti presenti nell’edificio.

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In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell’attività eventuali carenze e/o malfunzionamenti, per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni.

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Art. 9.4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici dell’illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all’osservanza della normativa relativa ai carichi di incendio nei vari ambienti dell’edificio e nelle aree a rischio specifico.

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D.M. 19/8/96, n. 149
G.U. n.214 del 12/9/96)

MINISTERO DELL’INTERNO – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

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TITOLO XIII – Impianti elettrici
13.3 Quadri elettrici generali
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio.

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TITOLO XIV – Sistema di allarme
I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

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