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È arrivata la nuova edizione della Guida CEI 306-2 dedicata al “cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”. La Guida, insieme ad altri tre documenti CEI, è richiamata dal legislatore come riferimento per l’applicazione delle disposizioni definite rispettivamente negli articoli 24, la cui rubrica è: “Agibilità”, e 135-bis, con la rubrica: “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici”, entrambi articoli del Testo unico per l’edilizia (D.P.R. 380/2001); inoltre, questi quattro documenti CEI, sono richiamati nell’articolo 5-bis con la rubrica: “Adempimenti del tecnico abilitato”, del decreto che regola il settore della installazione impianti negli edifici (DM 37/2008).

La Guida tratta gli impianti di comunicazione elettronica nel rispetto della neutralità tecnologica e a prescindere dalle prescrizioni di legge, però – essendo richiamata in una legge – deve essere utilizzata per individuare “come” realizzare gli impianti e le necessarie infrastrutture per assicurare l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica a banda ultra-larga.

Per sapere se e quando sia obbligatorio realizzare un impianto e/o una infrastruttura destinata a ospitarlo, è responsabilità del proprietario dell’immobile informarsi attingendo le informazioni fra le disposizioni presenti nella legislazione vigente, ovvero affidandosi a professionisti che lo potranno supportare nella decisione rispettando il diritto inderogabile di libertà delle persone nella scelta.

La storia delle telecomunicazioni

Prima di sintetizzare i contenuti della nuova edizione della Guida ritengo doveroso riportare alcune informazioni utili per meglio comprendere il ruolo, la funzione e la possibile chiave di lettura di questo importante documento tecnico.

In principio esisteva il termine “Telecomunicazioni” per identificare due distinte tipologie di impianti, una costituita dagli impianti telefonici (prevalentemente realizzati in regime di monopolio) e una costituita dagli impianti per la ricezione radiotelevisiva identificati genericamente come impianti d’antenna. Con una direttiva del 2002, l’Unione Europea ha introdotto un nuovo termine per identificare tutti gli impianti che avessero la funzione di “comunicare” definendoli: “Impianti di Comunicazione Elettronica”.

La genesi del “diritto d’antenna”

Mentre gli impianti telefonici seguivano un percorso di diffusione autonomo e in regime di esclusivo monopolio, l’avvento delle trasmissioni radiofoniche suscita l’attenzione del legislatore che si focalizza sugli impianti d’antenna a partire dal 1940 con la Legge 6 maggio 1940, n. 554 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n. 138). “Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche”, la legge fu emanata per superare le difficoltà determinate dalle limitazioni oggettive incontrate da chi -abitando in edifici condominiali- desiderava ascoltare le prime trasmissioni radiofoniche ma, trovava impedimenti per la installazione di antenne riceventi indispensabili per la ricezione dei segnali radio che all’epoca, per le frequenze utilizzate, richiedevano antenne ingombranti.

Significativa la disposizione del primo articolo di tale Legge: “I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi…”, in pratica si determinava una servitù di fatto sulle proprietà che avessero caratteristiche idonee a ospitare le antenne anche di altri condomini abitanti nello stabile.

Negli anni sono seguite ulteriori disposizioni per adeguare la legislazione alla evoluzione tecnologica mantenendo il principio del diritto d’antenna nonché ampliando le limitazioni, come ad esempio, per i proprietari sulla cui proprietà siano presenti apparati o transitino cavi d’antenna, introducendo l’obbligo di “sopportare” il passaggio del personale che dimostri la necessità di accedere per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti d’antenna anche se destinati all’uso di terze parti. In pratica la legislazione assicurava (e tuttora assicura) il diritto di accedere ai servizi radiotelevisivi anche introducendo condizioni di servitù ma, non venivano (allora) imposte le possibili soluzioni per superare preventivamente le frequenti limitazioni a tali diritti.

Nel 1968 viene approvata la legge n. 186 che impone la regola d’arte riconoscendo lo status di regola d’arte agli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. Purtroppo il concetto di regola d’arte veniva quasi esclusivamente associato agli aspetti di sicurezza degli impianti trascurando la funzionalità che negli impianti d’antenna (come ancora oggi per tutti gli impianti di comunicazione) è in stretta relazione con la topologia distributiva e con gli spazi riservati agli apparati e ai cavi.

L’embrione della “predisposizione”

Nel 1966, in ambito CEI viene istituito un tavolo tecnico per la stesura di una Norma specifica per gli impianti d’antenna; dal confronto/dialogo fra i diversi membri emerge la oggettiva discrepanza esistente fra il diritto d’antenna per il cittadino assicurato dalla legislazione e le precarie condizioni installative presenti e/o realizzate negli edifici. Le condizioni installative potevano condizionare sia il godimento del diritto d’antenna, sia la corretta funzionalità degli impianti, pregiudicandone la condizione di regola d’arte.

La Norma (CEI 12-15) emanata nel 1977, viene pubblicata con una nota bene evidenziata all’inizio del documento; con tale nota il Comitato Tecnico esplicitava la necessità che “al momento della impostazione di un qualunque progetto edilizio venga tenuto conto dell’impianto centralizzato d’antenna e delle esigenze ad esso connesse”. Al progettista edile veniva suggerito il coinvolgimento di un tecnico esperto di impianti d’antenna fin dall’origine della progettazione di un edificio per definire il percorso dei cavi e le dimensioni degli spazi destinati a ospitare gli apparati necessari per la ricezione e distribuzione dei segnali televisivi.

La nota inserita sessant’anni or sono nella Norma specifica degli impianti d’ antenna costituisce l’embrione di tutti i provvedimenti che oggi definiscono i criteri per agevolare l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica.

Il principio lapalissiano: “predisporre spazi installativi”

In pratica, per soddisfare il rispetto del diritto d’antenna, si afferma la necessità di predisporre spazi installativi destinati a ospitare impianti pensando tali spazi già nella fase di progetto affinché siano realizzati durante la costruzione dell’edificio, riducendo significativamente le demolizioni del costruito facilitando la installazione degli impianti nonché favorendo la riduzione dei costi.

Il principio della “predisposizione” di spazi fisici destinati a ospitare impianti nato in ambito CEI, viene ripreso – dopo qualche lustro – dal legislatore nazionale con la pubblicazione delle “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” contenute nella Legge 166/2002, il provvedimento dedicato prevalentemente alla parte pubblica del territorio.

Però introduce anche per gli edifici una prescrizione significativa nell’ultimo capoverso dell’art. 40 la cui rubrica recita: “installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni”, dove viene richiesto, per gli edifici a sviluppo verticale, la realizzazione di cavedi multiservizio o cavidotti, adeguati a rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.

Successivamente lo stesso principio viene sollecitato anche dal legislatore europeo con la direttiva DIR/ 2014/61/EU (del 15 maggio 2014) “recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” dove fra le considerazioni introduttive viene evidenziata proprio la necessità di predisporre negli edifici nuovi o sottoposti a importanti ristrutturazioni, una infrastruttura fisica destinata a ospitare gli impianti per le comunicazioni elettroniche con lo scopo di  superare le oggettive limitazioni costituite da “strozzature per la posa delle reti all’interno degli edifici”, cioè l’assenza di adeguati spazi e accessi per la realizzazione degli impianti di comunicazione.

Nel 2024 la direttiva viene abrogata dal regolamento (REG-UE-2024-1309) che però ripropone gli stessi concetti della direttiva ampliando le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit”, trattandosi di un “Regolamento” deve essere obbligatoriamente applicato.

In Italia, le motivazioni che hanno portato alla emanazione del provvedimento di legge (in vigore dal 1° luglio 2015) che obbliga a realizzare una infrastruttura fisica multiservizio passiva e accessi agli edifici per agevolare le persone nella scelta e uso di servizi di comunicazione a banda ultra larga sono sintetizzabili con un esempio:

I cittadini godono del diritto costituzionale sancito con l’articolo 21 della Costituzione, ma tale diritto pur definito in varie leggi, è limitato o impedito quando mancano o sono inadeguate le condizioni installative negli edifici, con conseguenti maggiori costi per il superamento (quando possibile) di tali limitazioni!

Nel provvedimento in vigore in Italia, il legislatore richiama la Guida 306-2 inoltre (si veda tabella T-1) ha voluto citare altri documenti CEI (specifici per la predisposizione negli edifici di spazi destinati a ospitare impianti non solo per le Comunicazioni ma anche Elettrici e Elettronici: EEC) sui quali si possono trovare esempi e/o suggerimenti utili sia per i progettisti di impianti, sia per i progettisti edili, cioè le due figure che devono collaborare per arrivare a definire -prima che i lavori della nuova costruzione o di ristrutturazione di un edificio esistente abbiano inizio- gli adeguati spazi installativi destinati a ospitare gli impianti per le comunicazioni elettroniche.

Nella tabella T-1 vengono riportati i documenti e il relativo riferimento legislativo dove sono richiamati.

La prima edizione della Guida CEI 306-2

Interessante considerare che la prima edizione della Guida CEI 306-2 pubblicata nella primavera dell’anno 2000 aveva il titolo: “Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici residenziali” (la nuova definizione “comunicazioni elettroniche” sarebbe arrivata con la Direttiva Europea n. 61 del marzo 2002).

Le indicazioni e le raccomandazioni costituivano una rivoluzione copernicana (si veda fig. 1) per il settore degli impianti tv, telefono e dati, purtroppo però tali indicazioni  non trovarono (se non occasionalmente) accoglienza fra gli operatori del settore edile nonostante le nuove disposizioni introdotte nel 2002 con l’articolo 40 della Legge 166 che imponeva -nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale- la realizzazione di “cavedi multiservizi” o comunque cavidotti di adeguate dimensioni per “rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari” alle reti di telecomunicazioni.

Cosa dice la nuova edizione della Guida CEI 306-2

La nuova edizione della Guida procede nel solco delle precedenti edizioni; senza modificarne la sostanza introduce maggiori dettagli utili per la realizzazione dell’impianto multiservizio in fibra ottica, da non confondere con la “infrastruttura fisica multiservizio passiva” di cui l’impianto in fibra ottica (anche una singola fibra) è parte integrante ai sensi dell’art. 135-bis del testo unico per l’edilizia.

Il Comitato Tecnico ha ritenuto utile ampliare il concetto di “multiservizio” -originariamente associato alla infrastruttura- anche all’impianto in fibra ottica suggerendo l’impiego di cavi ottici multifibra per ciascuna unità immobiliare estendendo in modo significativo le potenzialità distributive e quindi maggiore disponibilità per il cittadino di accedere ai servizi di comunicazione elettronica senza limitazioni e/o discriminazioni di sorta, sia per i servizi, sia per i mezzi trasmissivi.

Considerando le diverse situazioni installative riscontrabili nella molteplicità di edifici, un documento tecnico specifico per gli impianti -a differenza delle norme di prodotto- non può oggettivamente fornire indicazioni dettagliate per la realizzazione di una infrastruttura adeguata a soddisfare tutte le possibili variabili edilizie.

Ne consegue che la Guida fornisce una serie di esempi da cui il progettista edile, in collaborazione con il progettista degli impianti di comunicazione elettronica, dovrà “estrarre” indicazioni per “elaborare” la soluzione più confacente per l’edificio che deve progettare.

Risulta particolarmente utile l’Allegato A della Guida, dove sono riportate -sotto forma di questionario- le indicazioni per:

  • conoscere i principi definiti nella legislazione vigente che devono[1] essere rispettati a prescindere dalla soluzione impiantistica adottata.
  • riconoscere i diversi elementi che concorrono a comporre una «Infrastruttura Fisica Multiservizio Passiva» come richiesta dalla legge.
  • individuare le dimensioni suggerite, per gli spazi installativi in edifici a sviluppo verticale compreso gli accessi all’edificio. Tali dimensioni (in particolare gli spazi che devono essere ricavati nella struttura edilizia) sono indicative e possono essere adeguate caso per caso (consultandosi con il progettista edile) purché assicurino il rispetto dei principi (si veda Tabella T-2) definiti nella legislazione vigente.
  • descrivere le caratteristiche dei componenti per l’impianto in fibra ottica affinché anche l’impianto ottico possa soddisfare la funzionalità multiservizio.

[1] Sono principi definiti in diversi provvedimenti di legge pertanto è opportuno e doveroso rispettarli anche quando non siano previste sanzioni poiché il mancato rispetto potrebbe costituire motivo di spiacevoli contenziosi.

La sequenza operativa

Considerando che l’obiettivo da raggiungere è quello di soddisfare le esigenze del cittadino assicurando la massima libertà di scelta senza discriminazioni e nel rispetto della neutralità tecnologica, nonché della legislazione vigente, la sequenza operativa si identifica in tre distinte fasi:

  • Edificio sulla carta: Consultazione e scambio di informazioni fra progettista edile e un esperto di impianti per la comunicazione elettronica (il legislatore ha identificato tale figura come il Tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37). In questa fase (come previsto al comma 1, art. 5-bis del DM 37/08) vengono inseriti nel progetto edilizio tutte le informazioni necessarie a definire i percorsi dei cavi, le dimensioni degli spazi destinati a ospitare gli apparati necessari alla distribuzione di segnali provenienti dal sottosuolo (ROE, PTE, CSOE, ecc.), la posizione ottimale per l’ancoraggio di eventuali antenne necessarie per la ricezione/trasmissione di segnali via radio (TV, SAT, FWA, ecc.). Tutto questo per evitare di dover ricavare tali spazi dopo la costruzione, con il rischio di inficiare le condizioni di tenuta termica e acustica della struttura compreso il rischio di infiltrazioni dal tetto se non venissero preventivamente predisposte le adeguate soluzioni per l’ancoraggio di sostegni. Le indicazioni utili sono rilevabili nella Guida CEI 306-2, inoltre possono essere presi in considerazione i suggerimenti presenti nella serie di Guide 64-100/1,2,3 per predisporre adeguatamente una infrastruttura anche per gli altri impianti. Pur non essendo richiamata dal legislatore potranno risultare utili i suggerimenti della nuova Guida CEI 64-61. Risultano inoltre utili in questa fase le valutazioni finalizzate a considerare le integrazioni, sia fisiche, sia funzionali, fra i diversi impianti che dovranno essere installati e/o che potrebbero essere installati nell’edificio in fasi successive.
  • Edificio in costruzione: In questa fase il Tecnico abilitato (…per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37) interviene -rispettando il progetto edilizio- occupandosi praticamente della posa degli elementi necessari alla realizzazione degli spazi installativi , nonché verificando che le parti edili coinvolte vengano realizzate assicurando gli adeguati spazi, nonché la possibilità di percorsi per i tubi senza interferenze conflittuali con gli altri impianti. In questa fase viene realizzata la infrastruttura fisica multiservizio passiva e gli accessi all’edificio con le caratteristiche definite nel progetto elaborato nella fase 1. Anche in questa fase 2 risultano determinanti gli scambi di informazioni/consultazioni fra le figure che si occupano delle parti edili, e la figura che si occupa della infrastruttura destinata a ospitare gli impianti di comunicazione ma anche con le figure che si occupano dei diversi impianti, sia elettrici/elettronici, sia meccanici. Scopo finale di questa fase è arrivare a realizzare una infrastruttura adeguata a ospitare gli impianti da realizzare, ma anche a garantire gli interventi successivi per le manutenzioni e/o integrazioni senza difficoltà, nonché evitare condizioni critiche dovute a servitù (a causa di spazi ricavati in zone dell’edificio di proprietà esclusiva).
  • Installazione impianto: in questa fase il Tecnico abilitato realizza l’impianto o gli impianti specifici per assicurare la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. La Guida CEI 306-2 descrive sia il cablaggio in rame, sia in fibra ottica, entrambe le tipologie di mezzi trasmissivi devono poter trovare spazio nella infrastruttura poiché dev’essere assicurata la libertà di scelta delle persone come previsto dalla legislazione vigente. Doveroso evidenziare che l’articolo 135-bis identifica la “infrastruttura fisica multiservizio passiva” costituita da “adeguati spazi installativi” e da un “impianto in fibra ottica”.

Le caratteristiche degli spazi installativi

Sono considerati spazi installativi tutte quelle aree presenti in vari punti degli edifici (spazio/locale tecnico, tubi o cavidotti, scatole o nicchie ai piani, locale sottotetto), che consentono di ospitare impianti per la distribuzione dei vari servizi di comunicazione elettronica.

Ad esempio, tali spazi vengono realizzati nelle parti comuni del complesso immobiliare avendo cura di evitare condizioni di servitù; inoltre, in funzione della struttura dell’edificio, viene adottata una topologia distributiva che non penalizzi la funzionalità degli impianti da ospitare, come ad esempio scatole troppo piccole che limiterebbero il rispetto della curvatura dei cavi sia rame, sia in fibra.

Nella Guida vengono fornite indicazioni con esempi di misure (si veda esempio in Tabella T-3) per la realizzazione di spazi installativi adeguati a ospitare varie tipologie di impianti.

Proprio per assicurare la massima libertà di scelta del cittadino senza discriminazioni di sorta gli spazi da realizzare devono essere pensati in funzione della tipologia di edificio e del numero di unità immobiliari, nonché della dimensione di ciascuna unità immobiliare.

In pratica ogni possibile servizio di comunicazione elettronica proveniente sia dal sottosuolo, sia via radio, deve poter arrivare in casa dell’utente senza limitazioni e/o discriminazioni di sorta.

Il progettista della infrastruttura dovrà utilizzare le dimensioni proposte indicativamente nella Guida per elaborare e definire le misure realmente necessarie per il suo caso specifico considerando con attenzione i principi legislativi che devono essere rispettati.

A titolo di esempio nella tabella T-3 è riportato un estratto delle dimensioni suggerite dalla Guida per la realizzazione della infrastruttura montante in edifici a sviluppo verticale.

Le caratteristiche dell’impianto multiservizio in fibra ottica

Nella nuova edizione della Guida oltre alla trattazione di impianti in rame sia cavi a coppie simmetriche, sia cavo coassiale, compresa una descrizione delle attenzioni necessarie per le installazioni con soluzioni wireless, viene dedicata ampia trattazione dell’impianto in fibra ottica realizzato con cavi multifibra, nonché esempi con fotografie e descrizioni di installazioni di ROE/PTE e CSOE negli spazi tecnici alla base dell’edificio, riportando in contrapposizione esempi negativi di installazioni critiche.

Vengono fornite indicazioni per la realizzazione di un Impianto multiservizio in fibra ottica anche in edifici esistenti dove i proprietari -ancorché non soggetti a obblighi di sorta- decidano di dotarsi di tali soluzioni oggettivamente molto performanti. In pratica, per realizzare un impianto multiservizio in fibra ottica in un edificio esistente si tratta di:

  • Trovare/ricavare uno spazio per posizionare il C.S.O.E.
  • Trovare/ricavare percorsi anche diversi (la caratteristica dielettrica del cavo in fibra consente percorsi che sarebbero sconsigliati per i cavi in rame) purché si possa arrivare in ciascuna U.I. con un cavo multifibra (almeno 4 fibre) partendo da C.S.O.E.
  • Posizionare una STOA all’interno di ciascuna unità immobiliare.
  • Trovare/ricavare un percorso per la posa di un cavo multifibra (almeno 8 fibre) dal C.S.O.E. al punto dove sono presenti gli apparati attivi dell’impianto centralizzato d’antenna del condominio.

Un paragrafo viene dedicato alla descrizione delle operazioni da seguire per la verifica e la misura con strumentazione specifica del cablaggio in fibra ottica.

Vengono inoltre riportate, nell’Allegato D, una significativa quantità di Esempi schematici di cablaggio multiservizio da realizzare all’interno delle unità immobiliari utilizzando sia soluzioni distributive su rame, sia su cavo in fibra ottica con prese ottiche dove collegare direttamente l’apparato utilizzatore se disponibile.

La Guida CEI 306-2 come tutti i documenti tecnici dedicati agli impianti dev’essere utilizzata consultando preventivamente l’indice presente nel Sommario e riportato in questo articolo ad uso del lettore:

L’Auspicio

Considerando la scarsa attenzione osservata fino a oggi, nonché sperando sia riconosciuta l’importanza che gli impianti per le comunicazioni elettroniche stanno assumendo, anche per la loro oggettiva determinante funzione nella realizzazione di edifici intelligenti, è auspicabile che -come raccomandano da anni le Guide CEI- vengano finalmente realizzati adeguati spazi installativi con caratteristiche idonee ad ospitare ogni tipologia di impianto nel rispetto della libertà di scelta del cittadino e della neutralità tecnologica.

(testo di Claudio Pavan)