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Differimento di termini
Diversi lettori tramite i #quesititecnici ci hanno chiesto se, a seguito dell’emergenza sanitaria, le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 possono essere posticipate, o se le scadenze rimangono invariate. La risposta può essere ricavata dalle “F.A.Q.” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in analogia a quanto risposto per le attrezzature di lavoro:

In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell’emergenza sanitaria, è possibile differire l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020?
No. Il principio contenuto all’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro“.

Quanto scritto è chiaramente applicabile anche al DPR 462, quindi: Niente differimenti, né tantomento annullamento temporaneo degli obblighi di verifica. Il datore di lavoro deve quindi richiedere la verifica periodica entro la scadenza. L’organismo dovrà effettuare la verifica appena possibile tenendo in considerazione le difficoltà del periodo.

Tariffario
Diversi utenti riferiscono che nel tariffario INAIL del 2005 sono previsti diversi costi accessori. Alcuni chiedono se sia possibile proporre tariffe più alte o più basse. L’opinione condivisa è che si devono applicare solo le tariffe specifiche (qui sotto) che non possono essere ne aumentate ne scontate, si possono anche addebitare gli ulteriori costi, dove previsto, ma possono essere negoziati con il cliente.

Portale CIVA
Il sistema informatico al momento non è ancora attivo, per cui non è possibile entrare nel merito. Non è ancora stato stabilito l’elenco dei documenti necessari per completare la procedura. Quando il sistema sarà operativo sarà possibile accedere seguendo la procedura descritta QUI.
Nelle more dell’implementazione della banca dati delle verifiche, la comunicazione deve avvenire via pec alle Unità operative territoriali (Uot) di competenza, utilizzando l’apposito modello reperibile sul portale al seguente percorso dal sito INAIL: Atti e documenti>Moduli e modelli>Ricerca e Tecnologia (LINK).