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Il Decreto 5 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, cosiddetto Quinto Conto Energia, ridefinisce le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Secondo il legislatore, il quinto conto energia durerà due anni e mezzo, alla fine dei quali sarà raggiunta la grid parity (il momento in cui l’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia alternative  ha lo stesso prezzo dell’energia tradizionale prodotta tramite fonti di energia tradizionali cioè le fonti fossili) e non saranno più necessari incentivi.
Nel frattempo le modalità di incentivazione previste dal Quinto Conto Energia si applicano a partire dal 27 agosto 2012, ovvero decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha determinato, su indicazione del GSE, il raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro (AEEG 12 luglio 2012,292/2012/r/efr).

Il Quinto Conto Energia cessa di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data in cui si raggiungerà un costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l’anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei Registri), che sarà comunicata dall’AEEG – sulla base degli elementi forniti dal GSE attraverso il proprio Contatore fotovoltaico – con un’apposita deliberazione. Vale a dire che ci sono a disposizione altri 700.000.000 €.

Il Quarto Conto energia continua ad applicarsi:
• ai “piccoli impianti” fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione che entrano in esercizio prima del 27 agosto 2012
• ai “grandi impianti” iscritti in posizione utile nei Registri e che producono la certificazione di fine lavori entro 7 mesi (o 9 mesi per impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla pubblicazione della relativa graduatoria
• agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni Pubbliche, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono riconosciute alle seguenti tipologie tecnologiche:
• impianti fotovoltaici, suddivisi per tipologie installative (art.7 DM 5 luglio 2012);
• impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (art.8);
• impianti fotovoltaici a concentrazione (art.9);
Gli interventi ammessi per richiedere le tariffe incentivanti sono quelli di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, così come definiti dal Decreto.

Per beneficiare delle tariffe incentivanti è necessario che gli impianti fotovoltaici rispettino irequisiti descritti negli articoli 7, 8 e 9 del Decreto 5 luglio 2012 e specificati nelle Regole Applicative per l’iscrizione al Registro e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti. Un documento di 116 pagine disponibile per il download dal sito del Gestore dei Servizi Energetici, e che proveremo a sintetizzare nel presente articolo.

Meccanismi di incentivazione: Modalità di accesso

Il Quinto Conto energia, a differenza delle precedenti edizioni, prevede due distinti meccanismi di accesso agli incentivi, a seconda della tipologia d’installazione e della potenza nominale dell’impianto:

– Accesso diretto

Le seguenti categorie di impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti (“accesso diretto”), inviando al GSE la richiesta di ammissione agli incentivi secondo le modalità descritte nella sezione “Come richiedere gli incentivi”:
• impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
• impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
• impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di €;
• impianti fotovoltaici a concentrazione (CPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di €;
• impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni Pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di €;
• impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al Registro.

Accesso tramite Registro
Tutti gli impianti che non ricadono tra le categorie sopra elencate, possono accedere agli incentivi previa iscrizione in posizione utile in appositi Registri informatici, tenuti dal GSE, (“accesso tramite Registro”), ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio limite di costo, individuato dal Decreto.
Il bando relativo al primo Registro è pubblicato dal GSE entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole applicative per l’iscrizione al Registro e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e prevede la presentazione delle domande di iscrizione entro e non oltre i successivi 30 giorni naturali e consecutivi.

Per i Registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE ogni sei mesi a partire dalla data di chiusura del primo Registro e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione entro i successivi 60 giorni.

Le modalità di iscrizione al Registro sono specificate sul sito del Gestore dei servizi Energetici nella sezione Impianti a Registro > Modalità di iscrizione ai Registri >Modalità di iscrizione ai Registri.

Come richiedere gli incentivi

Per consentire l’accesso ai meccanismi incentivanti il GSE ha predisposto un portale informatico presente nell’area clienti, attraverso il quale inviare la documentazione, appositamente trasformata in formato digitalizzato, relativa alle seguenti richieste:
• richiesta di iscrizione al registro;
• richiesta di concessione della tariffa incentivante;
Le modalità di iscrizione al Registro sono specificate nella sezione Impianti a registro > Modalità di iscrizione ai Registri.

Il Soggetto Responsabile degli impianti che accedono direttamente agli incentivi e degli impianti ammessi al Registro in posizione utile è tenuto a far pervenire al GSE, entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto – caricata dal gestore di rete su GAUDI’- la richiesta di concessione della tariffa incentivante, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le informazioni e la documentazione indicate nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Prima di inviare la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti l’utente deve registrarsi sul portale informatico del GSE (la registrazione va effettuata solo dai soggetti che non si sono mai registrati).
Utilizzando le credenziali ottenute alla fine del percorso di registrazione l’utente potrà accedere all’Area Clienti, dalla quale dovrà abilitare l’applicazione web FTV – SR e quindi selezionare, sull’home page dell’applicazione, il riquadro “Accedi al 5°Conto Energia”. La trasmissione di tutta la documentazione di accesso ai meccanismi incentivanti dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso l’Area Clienti.

Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e della cessione dell’energia al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW). Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile nei Registri previsti dal Decreto 5 luglio 2012 dovrannorecedere dalla convenzione all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti.

La graduatoria

Il Gestore dei Servizi Energetici, ogni sei mesi, compila la graduatoria degli impianti, entro venti giorni dalla chiusura del registro, secondo i seguenti criteri di priorità, stabiliti dal Decreto 5 luglio 2012, ed ordinati per data di entrata in esercizio dell’impianto:
1) impianti su edifici con la migliore classe energetica globale, con i moduli installati in sostituzione di coperture con la completa rimozione di eternit/ amianto;
2) impianti su edifici con la migliore classe energetica globale;
3) impianti su edifici i cui moduli sono installati con la completa rimozione di eternit/amianto;
4) impianti con moduli e inverter di produzione UE/SEE;
5) impianti ubicati nell’ordine
– su siti contaminati (parte non contaminata o bonificata),
– terreni del demanio militare,
– discariche esaurite,
– cave dismesse,
– miniere esaurite;
– impianti di potenza nominale s 200 kW asserviti ad attività produttive;
– impianti realizzati nell’ordine su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche.

La copertura economica è così ripartita:
1° Registro: 140 milioni di euro;
2° Registro: 120 milioni di euro (da cui va detratto il costo cumulato annuo degli impianti direttamente incentivati nel semestre precedente);
registri successivi: 80 milioni di euro (da cui va detratto il costo cumulato annuo degli impianti direttamente incentivati nel semestre precedente);

Tariffe incentivanti

Il Quinto Conto Energia remunera a differenza dei precedenti meccanismi di incentivazione, con unatariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa “premio”, la quota di energia netta consumata in sito (Autoconsumo).

In particolare, ferme restando le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il Quinto Conto Energia eroga:

• sulla quota di produzione netta immessa in rete:
1. per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia dell’impianto e individuata, rispettivamente, per gliimpianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
2. per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario. Nei casi in cui il prezzo zonale orario sia negativo, tale differenza non può essere superiore alla tariffa omnicomprensiva applicabile all’impianto in funzione della potenza, della tipologia e del semestre di riferimento. L’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. I prezzi zonali orari mensili possono essere consultati sul sito del GME.
• sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuita una tariffa premio.

Nel caso di un impianto con autoconsumo la tariffa spettante sarà, quindi, data dalla somma della tariffa omnicomprensiva sulla quota di produzione netta immessa in rete e della tariffa premio sulla quota di produzione netta autoconsumata.

La produzione netta è la produzione lorda meno l’energia spesa per i servizi ausiliari, meno le perdite nella parte di impianto utente, convenzionalmente il 99% per impianti su edifici e 98% per impianti a terra.
L’energia netta immessa in rete è la minore tra la produzione netta e l’energia immessa in rete, l’energia netta autoconsumata  è l’energia misurata dal contatore a valle dell’inverter (moltiplicata per 0,98 o 0,99), meno l’energia immesssa in rete.

Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, sarà invece riconosciuta solo una tariffa premio sull’energia netta consumata in sito.
Come stabilito dal Decreto 5 luglio 2012, i valori delle due tariffe (omnicomprensiva e autoconsumo), saranno progressivamente decrescenti per i semestri d’applicazione del Quinto Conto Energia, a partire dal 27 agosto 2012.
La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto e, a partire da tale data, è riconosciuta per un periodo di 20 anni.
La tariffa incentivante rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione, considerato al netto di eventuali fermate disposte per problematiche connesse alla sicurezza della rete o ad eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti. Il valore dell’incentivo è indicato in tabella 1:

Tabella 1 – Importi delle tariffe incentivanti (Valori espressi in €/MWh)
Maggiorazioni delle tariffe

Scomparsi i premi previsti dal quarto conto energia (Uso efficiente dell’energia, piccoli comuni e zone disagiate), le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono ora incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi tra loro cumulabili, quantificati in €/MWh (riportati nell’art.5, comma 2 lettera a) del Decreto):
1. per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) nella misura di 20 €/MWh per impianti realizzati entro il 2013, 10 €/MWh per impianti realizzati nel 2004, 5 €/MWh per impianti realizzati dal 2015.
2. per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto secondo le seguenti modalità:
– Per impianti con potenza installata P < 20 kW: 30 €/MWh se realizzati nel 2013, 20 €/MWh se realizzati nel 2014, 10 €/MWh se realizzati nel 2015.
– Per impianti con potenza installata P > 20 kW: 20 €/MWh se realizzati nel 2013, 10 €/MWh se realizzati nel 2014, 5 €/MWh se realizzati nel 2015.
Le modalità per la richiesta e il riconoscimento dei premi sono comunque specificate nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti, nell’apposita sezione del sito GSE.

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Le caratteristiche per l’ammissione sono stabilite dall’allegato 4 del Decreto 5 luglio 2012. I requisiti sono esattamente gli stessi del Decreto 5 Maggio 2011 (IV conto energia) ed esplicitati nell’apposita sezione del sito GSE. Cambiano le tariffe, secondo quanto riportato nella tabella 2:

Tabella 2 – Tariffe incentivanti in €/MWh per impianti con “Caratteristiche innovative”
Impianti a concentrazione

Per impianto solare a concentrazione, si intende una tipologia di impianto fotovltaico che sfrutta un sistema di specchi o di lenti che convoglia la radiazione solare su pannelli, aumentandone così in rendimento. Gli impianti presi in considerazione dall’incentivo devono avere fattore di concentrazione almeno 10.
Per fattore di concentrazione si intende il minore tra “fattore di concentrazione geometrico” e “fattore di concentrazione energetico”.
Ad esempio, un’area irraggiata di 5 m² che convoglia su celle solari di 0,5 m² ( 5 m²/0,5 m² = 10) ha fattore di concentrazione geometrico = 10. Una cella con irraggiamento 12 kW/m² laddove l’irraggiamento solare è 1 kW/m² (12000/1000 = 12) ha fattore di concentrazione = 12. Se i fattori geometrico ed energetico presi in esempio si riferissero ad un impianto da incentivare, esso rientrerebbe nel campo di applicazione degli incentivi, in quanto il Fattore di concentrazione è 10. Le tariffe incentivanti sarebbero quelle riportate in tabella 3:

Tabella 3 – Tariffe incentivanti in €/MWh per impianti fotovoltaici a concentrazione
Spese di istruttoria e oneri di gestione

I soggetti responsabili che richiedono le tariffe incentivanti previste dal Decreto 5 luglio 2012 sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria (come stabilito dall’art.10 del Decreto) pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

Il contributo per le spese di istruttoria è dovuto all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione o all’atto della richiesta di iscrizione al Registro per gli impianti che non ricadono tra quelli definiti dall’art.3, comma 1 del Decreto 5 luglio 2012.

La copia digitale del documento che attesta l’avvenuto pagamento – con l’indicazione del codice identificativo GSE relativo all’impianto – dovrà essere trasmessa al GSE dal Soggetto Responsabile, caricandola sul portale informatico.

L’esatto importo da versare, comprensivo di IVA, può essere visualizzato dal Soggetto Responsabile accedendo all’Area Clienti, nella sezione “Costi di Istruttoria”. Dal 1 gennaio 2013, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti previste dal Decreto 5 luglio 2012 sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata (sia produzione netta immessa in rete che energia autoconsumata).

Le modalità di fatturazione e pagamento di questo contributo saranno definite successivamente dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet. Su tale sito (www.gse.it) è disponibile un vasto archivio di guide e documenti. Riportiamo in seguito l’articolo 10 del Decreto 5 luglio 2012.

Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative
1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto: a) all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1; b) all’atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.

3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri.

4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata.

5. Il GSE pubblica le regole applicative per l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 sono precisate dal GSE nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 5.

Ing. Luca Vitti
Consted.com