Mi è capitato di confrontarmi con diversi professionisti che sostengono che in un impianto elettrico privo di impianto di terra, anche in ambito residenziale, è possibile “adeguare”, “sanare” installando un interruttore differenziale da 30 mA, in quanto tale opzione è prevista dal 37/08. Io non sono assolutamente d’accordo e mi sembra impossibile si possa intervenire senza prima adeguare alle condizioni minime di sicurezza ovvero l’installazione di impianto di terra coordinato con il rispettivo differenziale. Chiedo a Voi un parere autorevole.
William B.
La possibilità di adeguare gli impianti esistenti mediante l’installazione della sola protezione differenziale non è mai stata prevista.
L’opportunità di ritenere comunque adeguato un impianto dotato di differenziale da 30 mA (e altro) ma senza impianto di terra deriva dall’art. 5 comma 8 (ultimo capoverso) del DPR n.447/91 (Regolamento di attuazione della Legge 46/90):
8. Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purchè l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Anche se l’art. 7 comma 2 della Legge 46/90 imponeva che gli impianti elettrici fossero dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita’ o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Il decreto 37/08 al comma 3 dell’art. 6 recita:
“Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.”
La condizione di cui all’art. 6 è applicabile solo agli impianti delle unità abitative esistenti e realizzati prima del 13 marzo 1990. Nel caso di specie non è proponibile un adeguamento, tra l’altro di impianti che dovrebbero già essere stati adeguati ai sensi della Legge 46/90, senza l’installazione del dispositivo differenziale e del coordinato impianto di terra.