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Il Ministero dello sviluppo Economico, in concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, …omissis…
emana il seguente decreto:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, si applica agli impianti fotovoltaici di cui ai titoli II e III e al titolo IV che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010, nonché agli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u), che entrano in esercizio in data successiva all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 14-bis del presente decreto.
3. Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 19 e delle modificazioni di cui all’articolo 20, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
4. Agli impianti fotovoltaici di cui al titolo IV, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, si applicano le tariffe incentivanti di cui al presente decreto e le procedure per l’accesso alle tariffe medesime di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) “condizioni nominali”: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;
b) “costo di investimento”: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico;
c)“data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico”: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;
d) “energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico” è:
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;
e) “impianto fotovoltaico” o “sistema solare fotovoltaico”: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
f) “impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative”: è l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
g) “impianto fotovoltaico realizzato su un edificio”: è l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
h) “potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico”: è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);
i) “potenziamento”: è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera l);
l) “produzione aggiuntiva di un impianto”: è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell’energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell’intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza nominale dell’impianto e la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento;
m) “produzione annua media di un impianto”: è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
n) “punto di connessione”: è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
o) “rifacimento totale”: è l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
p) “servizio di scambio sul posto”: è il servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;
q) “sistema con profilo di scambio prevedibile ”: è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell’energia, trattati su base oraria e sottesi ad un’unica cabina primaria;
ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
iii. ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all’anno;
r) “sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione”: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;
s) “soggetto attuatore”: è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
t) “soggetto responsabile”: è il soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
u) “impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica”: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3 – Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
1. L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.
2. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo II del presente decreto è stabilita in 3000 MW.
3. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo III del presente decreto è stabilita in 300 MW.
4. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo IV del presente decreto è stabilita in 200 MW.
5. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito delle disponibilità di cui commi 2, 3 e 4.
6. In caso di esaurimento delle disponibilità di cui ai commi 2, 3 e 4, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalle date, comunicate dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilità di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.

Art. 4 – Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore, verificato che la richiesta di cui al comma 1 rispetta le disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla  data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
3. Allo scopo di ridurre i tempi delle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, l’invio della documentazione prevista dall’allegato 3 avviene esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel medesimo allegato. A tal fine, il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, rendendola operativa e disponibile a partire dal 1 gennaio 2011.
4. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
5. La cessione dell’impianto fotovoltaico, ovvero dell’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico congiuntamente all’impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
6. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Art. 5 – Cumulabilità degli incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.
4. Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.

Art. 6 – Valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
2. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, può essere ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui al presente decreto e ai premi di cui agli articoli 9 e 10.

TITOLO II – IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Art. 7 – Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 e in possesso dei seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a 1 kW; b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1; c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici. Art. 8 – Tariffe incentivanti 1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella A. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella A, colonna C), decurtata del 6 % all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

Taglia impianto [kW] A B C
Entrati in esercizio tra 01/01/2011 e 30/04/2011 Entrati in esercizio tra 01/05/2011 e 31/08/2011 Entrati in esercizio tra  01/09/2011 e 31/12/2011
Impianti su edifici Altri
impianti
Impianti su edifici Altri
impianti
Impianti su
edifici
Altri
impianti
1 – 3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333
3 – 20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304
20200 0,358 0,321 0,341 0,303 0,323 0,285
200 – 1k 0,355 0,314 0,335 0,309 0,314 0,266
1k – 5k 0,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264
> 5k 0,333 0,297 0,311 0,255 0,287 0,251

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013.
L’aggiornamento è effettuato tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.
4. La tariffa individuata sulla base della tabella A e di quanto disposto dal comma 2, è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
5. Le tariffe di cui alla tabella A possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10. Tali incrementi sono da intendersi non cumulabili tra loro.
6. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva.
7. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 9 – Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia
1. Gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile: a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare; b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica; c) si dota di una nuova certificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare al fine di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al soggetto attuatore corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
5. L’esecuzione di nuovi interventi sull’involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’edificio o unità immobiliare, certificata con le modalità di cui al comma 2, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio, determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.
6. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 nonché una prestazione energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai alori minimi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.
7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell’impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all’impianto o porzione di impianto che sottende l’equivalente della superficie utile climatizzata.valori minimi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.

Art. 10 – Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
1 La tariffa individuata sulla base dell’articolo 8 è incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni; b) del 5% per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili; c) del 10% per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
2. Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, le tariffe di cui all’articolo 8 sono incrementate del 20% relativamente all’energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), punto iii. 3. Per accedere al premio di cui al comma 2, il soggetto responsabile: a. richiede al soggetto attuatore la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo in aggiunta alla documentazione di cui all’allegato 3, tutti gli schemi progettuali necessari alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q); b. comunica giornalmente al soggetto attuatore il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo. 4. La maggiorazione tariffaria di cui al comma 2 sono attribuite dal soggetto attuatore a consuntivo, previa verifica su base annuale della corrispondenza dei profili di scambio con la rete elettrica preventivamente comunicati con i profili di scambio realmente registrati. 5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo di quanto indicato all’articolo 15, comma 1, lettera e), il GSE pubblica un’apposita procedura contenente indicazioni di dettaglio circa la documentazione da trasmettere per le verifiche di cui al comma 4, e le procedure di comunicazione di cui al comma 3, lettera b). 6. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”, così come individuate dall’articolo 8, commi 2 e 3.

TITOLO III – IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Art. 11 – Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti: a) le persone fisiche; b) le persone giuridiche; c) i soggetti pubblici; d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici ed aventi i seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1; c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4; d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, il soggetto attuatore predispone entro il 1 gennaio 2011 una guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all’allegato 4.

Art. 12 -Tariffe incentivanti
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella B. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella B, decurtata del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

Taglia impianto [kW] Tariffa corrispondente [€/kWh]
<< 20 0,44
20 < P < 200 0,40
200 < P < 5000 0,37

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L’aggiornamento è effettuato tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.
4. La tariffa individuata sulla base della tabella B e di quanto disposto dal comma 2, è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
5. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all’articolo 9 con le modalità e alle condizioni ivi previste.
6. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento.
7. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

TITOLO IV – IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

Art. 13 – Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti: a) le persone giuridiche; b) i soggetti pubblici. 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti: a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1; c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009; d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

Art. 14 – Tariffe incentivanti
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella C. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella C, decurtata del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

Taglia impianto [kW] Tariffa corrispondente [€/kWh]
<< 20 0,37
20 < P < 200 0,32
200 < P < 5000 0,28

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L’aggiornamento è effettuato tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.
4. La tariffa individuata sulla base della tabella C e di quanto disposto dal comma 2 è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Art. 14-bis – Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
1. Con un successivo provvedimento, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza unificata, definisce le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u), del presente decreto.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, i requisiti per l’accesso e quant’altro necessario per rispettare le previsioni del presente decreto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. Con i suddetti provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a: a) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto; b) stabilire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto;c) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre1995 n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante; d) determinare le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica; e) determinare le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 10, stabilendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il gestore di rete provvede a trasmettere al soggetto responsabile i dati orari necessari alla verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 16 – Verifiche e controlli
1. Il soggetto attuatore definisce modalità per lo svolgimento dei controlli, che prevedano anche ispezioni sugli impianti, al fine verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, le false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante nonché dal diritto ai premi di cui agli articoli 9 e 10, fatta salva la ripetizione dell’indebito da parte del soggetto attuatore nel caso di incentivi già percepiti in base a dichiarazioni non veritiere.

Art. 17 – Monitoraggio della diffusione e attività di informazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e Province autonome, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e all’Osservatorio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell’applicazione dei decreti interministeriali attuativi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il soggetto attuatore, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito internet.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.
5. Anche ai fini di quanto previsto all’articolo 18, il soggetto attuatore e l’ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

Art. 18 – Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
1. L’ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell’ambito delle disponibilità del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto con l’analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.