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Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq, secondo quanto definito nell’allegato I del Decreto 27/07/2010.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alla Legge n. 186 del 01.03.1968.
Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:
– non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
– non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.
– il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali;
– essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
– disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

QUADRI ELETTRICI GENERALI
I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza.

IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (< 15 s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia di alimentazione è stabilita come segue:
– impianti di cui alle lettere b-c-d -e 60 minuti;
– impianti di cui alle lettere a- f 90 minuti;
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti.

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Per l’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.