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~DNel giro di una settimana ho ricevuto due richieste di rilascio Dichiarazione di conformità al DM 37/08 per le piattaforme di sollevamento fornite a due clienti. Noi progettiamo e realizziamo la macchina ed il suo impianto elettrico (quadro di comando e pulsantiere) e ci andiamo poi a collegare ad una linea elettrica esistente nel magazzino o capannone. La mia domanda è: è corretto rilasciare questa dichiarazione di conformità per i nostri impianti? Ho visto che l’Art.1 del decreto alla lettera f) cita appunto gli impianti di sollevamento. Se è corretto rilasciarla occorre un’abilitazione particolare?
La prima è una piattaforma a pantografo per sole merci installata all’esterno di un magazzino. La seconda è una piattaforma a montante per sole merci installata all’interno di un magazzino.
Ieri si è aggiunto il terzo caso: la stessa richiesta per una piattaforma a montante per il sollevamento di merci e persone, installata all’interno di un magazzino.

Claudia G. via mail

~RLa richiesta dei committenti è pertinente. Le piattaforme da Lei descritte rientrano nel campo di applicazione del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37: art. 1 comma f “impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili”.
Le modalità per l’abilitazione delle imprese sono esplicitate dall’articolo 3 comma 3 del DM 37/08:

Art. 3. Imprese abilitate
..omissis..
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita’ relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attivita’ e dichiarano, altresi’, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

L’abilitazione dell’impresa è legata alla figura del responsabile tecnico, che deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali indicati dall’articolo 4 dello stesso decreto:

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.

La linea di alimentazione della piattaforma (che in quanto macchina deve avere dichiarazione di conformità CE) e le relative protezioni dovranno essere progettate e realizzate da impresa abilitata in quanto ricadono sempre nel campo di applicazione del DM 37/08, stavolta comma 1 lettera A.