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impianti elettriciUna impresa artigiana mi fornisce una dichiarazione di conformità per un nuovo impianto firmata dal titolare come azienda e dal medesimo come responsabile tecnico. Assieme alla dichiarazione è allegata una visura della camera di commercio in cui viene specificata che il tit. firmatario è “abilitato dal 11/01/23 all’esercizio delle attività di cui alle lettere A) B) ai sensi del decreto 37/08 albo artigiani”. Non viene dichiarato nè menzione del responsabile tecnico. Il mio dubbio è, premettendo che l’azienda artigiana può eseguire i lavori, è scontato che il titolare sia anche responsabile tecnico?

Roberto Zanon

impianti elettriciSembra “tutto in regola“: qualora il soggetto titolare firmatario dell’impresa artigiana risulti “abilitato all’esercizio delle attività” di fatto è il responsabile tecnico, secondo l’articolo 3 del decreto:

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.

In caso di dubbi consigliamo un passaggio alla camera di commercio territorialmente competente.

 

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