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Dichiarazione di conformità: chiarimentiVolevo chiedervi dei chiarimenti riguardo la dichiarazione di conformità:
– in quali casi la dico è da inviare allo sportello unico del comune?
– al cliente rilascio una copia o l’originale?
– come ditta devo tenere l’originale o una copia?
– se mi accorgo che finito un lavoro di ristrutturazione sono state manomesse dal cliente delle linee, (mettendo fuori norma l’impianto) come mi devo comportare? Se ho già emesso la dico posso annullarla?

Alessandro Turin

Dichiarazione di conformità: chiarimenti1. Gli obblighi di consegna della dichiarazione di conformità sono indicati al decreto 37/08 (gli obblighi di cui al DPR 462/01 riguardano l’invio della dichiarazione ad INAIL, ASL o ARPA):
a) all’Art. 8 “Obblighi del committente o del proprietario” al comma 3:

“Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.”

b) All’ Art. 11 “Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo”:

1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e’ gia’ stato rilasciato il certificato di agibilita’, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L’impresa installatrice pertanto dovrebbe inviare allo Sportello Unico n° 2 copie conformi della Dichiarazione di Conformità, tuttavia si segnala che tale obbligo è stato abrogato dal DL 09/02/12 (LINK).

2. Al cliente va rilasciato l’originale della dichiarazione di conformità.

3. L’impresa installatrice deve conservare una copia conforme all’originale della Dichiarazione di Conformità.

4. In caso di manomissione dell’impianto, dopo il rilascio della dichiarazione di conformità, accertate le violazioni, con certezza e per mezzo di verifiche in luogo, può procedere alla messa in mora del cliente a mezzo comunicazione via A/R o PEC contestando le modifiche non autorizzate e procedendo eventualmente con le relative denunce alle autorità di controllo.
Una volta rilasciata e consegnata la dichiarazione di conformità la stessa non può essere “annullata”. E’ oltremodo importante quindi descrivere con esattezza quanto è stato realizzato e le caratteristiche dell’impianto eseguendo tutte le verifiche previste dalle Norme tecniche e allegando alla dichiarazione di conformità tutti gli allegati obbligatori (ad esempio il progetto sia sotto che sopra i limiti dimensionali) nonché tutti gli allegati facoltativi che vanno a dimostrare le attestazioni di dichiarazione contenute nel modello di cui all’ Allegato I del decreto 37/08.
E’ necessario consegnare al committente le istruzioni per l’uso e la manutenzione dell’impianto. Per le responsabilità connesse alle eventuali manomissioni, non a caso il modello della dichiarazione di conformità si conclude con la frase:
DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.”