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Per effetto del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207, pubblicato lo scorso dicembre,  per i nuovi edifici per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, diventa obbligatoria l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga”. Tale obbligo si estende anche in caso di ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01, art. 10, comma c).
Il nuovo documento ha modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), rendendo obbligatoria l’apposizione dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”, finora volontaria. Risulta quindi prescritta l’applicazione delle guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, 2 e 3. Dovrà quindi essere predisposta dal tecnico la relativa documentazione da allegare alla segnalazione certificata ai fini dell’agibilità.

Entro il 24 marzo 2022, ovvero 90 giorni dall’entrata in vigore del documento,  il Ministero dello sviluppo economico dovrà aggiornare il decreto 37/08 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel DLgs 207/21 in materia di intfrastrutturazione elettronica degli edifici.

Di seguito il testo dell’articolo 4 “Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici” contenente le nuove prescrizioni:

 

Art. 4 
 
      (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) 
 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a)  all'articolo  24,  comma  1,  dopo  le   parole   "negli   stessi
installati," sono inserite le seguenti: "e, ove previsto, di rispetto
degli obblighi di infrastrutturazione digitale"; 
 
b)  all'articolo 24, comma 5, dopo la  lettera  e),  e'  aggiunta  la
seguente: "e-bis) attestazione di 'edificio  predisposto  alla  banda
ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.  37,  e  secondo  quanto
previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3."; 
 
c) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2,  e'  inserito  il  seguente
"2-bis. Per  i nuovi edifici nonche'  in  caso  di  nuove  opere  che
richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei  commi 1
e 2,  per i quali la domanda di  autorizzazione  edilizia  sia  stata
presentata dopo la data  del   1°  gennaio  2022,  l'adempimento  dei
prescritti  obblighi di equipaggiamento  digitale degli  edifici   e'
attestato  dall'etichetta necessaria di  "edificio  predisposto  alla
banda ultra larga",  rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  per  gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,  e  secondo
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,
su  istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di
costruire o di  altro  soggetto  interessato.  Tale  attestazione  e'
necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo
4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione  della  segnalazione  e'
tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali  al
Sistema Informativo Nazionale Federato delle  Infrastrutture  (SINFI)
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.133  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 164 del 2014."; 
 
d) l'articolo 135-bis, comma 3, e' sostituito dal seguente:  "3.  Gli
edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali
la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima  del
1°  gennaio  2022,  possono  beneficiare  ai  fini  della   cessione,
dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria
e non vincolante di 'edificio predisposto alla  banda  ultra  larga',
rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis-". 
 
2. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il
proprio decreto 22 gennaio 2008, n.  37  ai  fini  della  definizione
delle  modalita'  attuative  degli  obblighi  di  infrastrutturazione
digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione  ad
alta  velocita'  in  fibra  ottica  a  banda  ultra  larga   di   cui
all'articolo 135- bis del decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380.