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QUESITO TECNICO
E’ obbligatorio allegare un rapporto di verifica alla dichiarazione di conformità?

dichiarazione di conformitaIn un impianto residenziale nuovo e terminato e’ obbligatorio eseguire il test dei differenziali con lo strumento a fine lavori e redigere l’esito nella dichiarazione di conformità?

Stefano Garani

verifiche inizialiL’installatore che rilascia la dichirazione di conformità dichiara di aver “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” (decreto 37/08).
Le verifiche iniziali da effettuare sull’impianto appena realizzato sono descritte dalla Norma CEI 64-8 (capitolo 61). Per quanto riguarda i dispositivi di protezione a corrente differenziale si legge:

61.3.6 L’efficienza della interruzione automatica della alimentazione mediante dispositivi di protezione a corrente differenziale deve essere verificata generando una corrente differenziale di valore non superiore a mediante l’uso di adatte apparecchiature di prova senza misurare il tempo di intervento (vedere 61.3.1).

L’installatore non è tuttavia obbligato a consegnare un rapporto di verifica, in quanto considerato allegato facoltativo. Gli allegati obbligatori, previsti dal decreto 37/08 sono solo i seguenti:

. progetto;
. relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
. schema di impianto realizzato;
. riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Comments ( 6 )

  • Giuseppe Simonetta

    Concordo con Stefano Garani tranne in un punto.
    Laddove dice che l’installatore non è obbligato a rilasciare il rapporto di verifica ai sensi del 37/08 è corretto, ma occorre stare attenti al fatto che l’installatore potrebbe avere indicato nella DICO di aver seguito la norma CEI 64-8. In questi casi, a mio avviso, è necessario, ai sensi dell’art. 61.4.1 CEI 64-8/6, che sia allegato il rapporto di prova.

  • Max

    Giuseppe Simonetta, da quando una norma supera un Dlgs?

  • Giuseppe

    II punto, a mio avviso, non è se la norma sia giuridicanente superiore, oppure no, a un provvedimento di legge. La Norma tecnica è un documento volontario e tale resta anche nella circostanza di cui stiamo discutendo, Ma se io dichiaro di avere seguito la norma e la norma prevede il rapporto di misura, allora devo allegarlo.

  • Giuseppe Simonetta

    Il punto non è se una norma tecnica supera, nell’ambito del diritto, una legge oppure no. La CEI 64-8 è applicabile su base volontaria; di conseguenza l’istallatore è libero di decidere se applicarla o meno. A mio avviso però, se l’installatore sulla DICO, laddove è richiesta la norma tecnica , indica di aver seguito la norma CEI 64-8, allora deve preparare e consegnare al Committente il rapporto di prova con l’indicazione degli esiti delle prove stesse (art. 61.4).

  • Graziano Contro

    Buon giorno. La norma e il decreto differiscono. Va bene. Ma l’installatore dichiara che l’impianto é stato eseguito a norma e a regola d’arte. Deve dare il progetto, i certificati delle apparecchiature, gli schemi e le planimetrie, la dichiarazione di conformità. . Il rapporto di verifica é facoltativo. Ma le prove di verifica no sono obbligatorie. E senza una traccia dei dati come fa a garantire in futuro di averle eseguite. Se succede qualcosa ne é responsabile l’installatore. Quindi risparmiare 1/2 ora o qualche euro non serve a nessuno.

  • RDG

    A dire il vero un obbligo esiste (di fatto implicito), naturalmente non rispettato. Al modello di cui all’Allegato I (di cui all’art. 7 del DM 37/08 “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte” dopo il “Dichiara, sotto la propria responsabilità” al quarto punto elenco (casella da contrassegnare) è riportata la frase:
    “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge”.
    Di fatto il responsabile tecnico e il dichiarante attestano di aver eseguito le verifiche richieste dalle norme, ovvero quelle iniziali prescritte dalla Norma CEI 64-8/6. La dichiarazione senza l’allegato facoltativo del protocollo delle verifiche di fatto è monca, e a mio parere con pregiudizio di invalidità. Si veda anche la nota 9 della legenda all’Allegato I citato.
    Allegare un rapporto di verifica alal Dichiarazione di conformità tutela il responsabile tecnico da eventuali contestazioni e conferma la dichiarazione sopra citata considerando che la premessa alla stessa è:
    “DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: …ECC.ECC.”

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