Un Perito Industriale libero professionista (iscritto al collegio dei Periti Industriali con specializzazione Elettronica Industriale) può esercitare il ruolo di progettista e responsabile tecnico per la stessa impresa, di cui lo ha incaricato, operante nel settore fotovoltaico.
Per. Ind. Matteo Prencipe
Per svolgere il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa installatrice è necessario possedere i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 “Requisiti tecnico-professionali” del decreto 37/08:
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.
Se Lei è in possesso dei requisiti così come sopra indicati può svolgere il ruolo di responsabile tecnico purché non svolga altra attività continuativa, vedasi art. 3 comma 2 decreto 37/08 che recita:
Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica é incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Se Lei è titolare, come iscritto all’albo professionale, di uno studio tecnico con partita IVA non può svolgere il ruolo di responsabile tecnico. Per un soggetto esterno all’impresa è possibile utilizzare la figura di “institore” (che rispetta il principio di immedesimazione nell’impresa) ai fini della nomina a responsabile tecnico ai sensi dell’art.3 del DM 37/2008. La funzione di institore può essere svolta per una sola impresa.