In un impianto fotovoltaico esistente si intende realizzare il seguente intervento di manutenzione/ammodernamento tecnologico progettato: l’impianto attualmente è alimentato da una cabina di media tensione ad uso esclusivo dell’impianto di produzione con pod. IT001E34215849, dotato di un unico contatore di scambio (sola vendita). Si chiede se può prelevare potenza dalla cabina di trasformazione per uso interno alla produzione della sua attività, modificando la cabina da sola immissione anche in prelievo ora limitato a 15 kW e portarla ad esempio 200 kW di prelievo senza nessuna alterazione dell’impianto di produzione attuale. Questa modifica può influire sull’incentivo del 2° conto energia in corso di validità dal 11/11/2011?
Plinio Balcon
Sulla base delle informazioni disponibili sappiamo che attualmente sul POD in questione è attivo un impianto in cessione totale che beneficia degli incentivi ventennali GSE del Secondo Conto Energia. Sia lato Distributore che lato GSE è ammesso il cambio di regime commerciale dell’impianto di produzione, passando da un POD di sola immissione a un POD di immissione parziale, ma facendo attenzione ad alcune criticità dal punto di vista procedurale e operativo.
PROCEDURA E-DISTRIBUZIONE (riferimento al sito internet del Distributore)
Passaggio da cessione totale a cessione parziale
Questa variazione si può fare solo se l’Unità di Consumo non è già alimentata da un altro punto di prelievo (POD) attivo àOccorre capire se questa situazione è verificata nel caso in esame.
Nel caso fosse possibile fare la variazione, è necessario:
- concordare con GSE o l’utente del dispacciamento che acquista l’energia immessa dall’impianto la data di modifica delle convenzioni in atto. Tale data dovrà essere comunicata anche a E-Distribuzione e TERNA-GAUDI
- Adeguare il contratto di prelievo tramite il proprio fornitore,
- Richiedere al distributore l’installazione di un misuratore di produzione «M2». Se il punto di connessione (POD) è inMedia o Alta Tensione è possibile installare in proprio un misuratore compatibile con i sistemi di telelettura di E-Distribuzione e richiederne la telelettura. Se l’impianto di produzione è di potenza superiore a 20 kW è necessario installare misuratori certificati ed aprire la denuncia di officina elettrica presso l’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Dogane.
- Collegare in autonomia l’unità di consumo o l’impianto di produzione
- Inviare a E-Distribuzione – schema elettrico unifilare aggiornato (timbrato e firmato dal professionista abilitato) e laDichiarazione di conformità dell’impianto (ex DM 37/08) (link alla pagina dichiarazione conformità). Se necessario andrà inviato l’elenco e recapiti del personale autorizzato (da inviare a Distributore in occasione di variazioni) e la scheda sui rischi specifici relativi alle attività del Distributore (allegati a norme CEI 0-21 e 0-16).
PROCEDURA LATO GSE (riferimento manuale GSE per ammodernamento tecnologico impianti incentivati)
2.6 Variazioni di configurazione elettrica
2.6.1 Variazione del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto
È consentita la variazione del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto adottato dal Soggetto Responsabile nel rispetto delle disposizioni previste del quadro normativo e regolatorio vigente. Detta variazione non deve comportare il venir meno dei requisiti per il mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute.
Si rammenta che per gli impianti che beneficiano dei meccanismi incentivanti basati su tariffe omnicomprensive (TO) combinate a tariffe premio sull’autoconsumo (TPA), l’eventuale modifica del regime di cessione dell’energia immessa in rete (passaggio da cessione parziale a cessione totale), comporta il mancato riconoscimento della tariffa premio (TPA) a decorrere dalla data di realizzazione dell’intervento. Analogamente, la modifica del regime di cessione da totale a parziale comporta il riconoscimento della tariffa premio sull’autoconsumo (TPA) laddove prevista dal Decreto Conto Energia di riferimento.
Laddove la modifica del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto comporti la variazione del codice POD identificativo del punto di connessione dell’impianto alla Rete, il Soggetto Responsabile è tenuto a seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 2.6.2 delle Regole Tecniche GSE..
In sintesi, è possibile modificare il regime commerciale sul POD, a patto che la nuova utenza non abbia già un altro punto di prelievo attivo e apportando tutte le modifiche tecniche necessarie sull’impianto per l’inserimento del contatore di produzione M2, se questo non è già presente.
Resta infine da verificare come la modifica del regime commerciale impatta dal punto di vista degli adempimenti fiscali con l’Agenzia delle Dogane UTF, per esempio se è sufficiente presentare la richiesta di Officina Elettrica UTF come Utente Produttore che coincide con l’Utente Consumatore oppure se occorre presentare la richiesta di licenza di Officina Elettrica UTF come SEU Sistema efficiente di Utenza dove l’Utente Produttore non coincide con l’Utente Consumatore.