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Ad un recente convegno online organizzato da Confartigianato (QUI il link al video dell’evento), esponenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Ministero dell’Interno hanno fornito i primi chiarimenti circa l’applicazione del decreto legislativo 16 giugno 2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.”. In particolare le relazioni sono state svolte dall’Ing. Emanuele Renzi, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’Arch. Sergio Schiaroli, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Area II Normazione, notifica e controllo.

NT24 ha analizzato il documento nell’articolo “Cavi CPR: con il DLgs 106/17 cambia tutto!”, dove si auspicava un chiarimento da parte del Ministero, in particolare sul meccanismo di applicazione del decreto nel nostro settore, che avrebbe comportato sanzioni amministrative e penali rilevanti:

Art. 20 – Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione
1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto e’ punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Nel corso dell’evento è stato ricordato che il provvedimento è destinato ad impedire l’immissione sul mercato (ovvero la prima messa a disposizione sul mercato UE) dei prodotti da costruzione non CPR dopo il primo luglio 2017.

E’ stato quindi chiarito che il decreto legislativo 106/17 a partire dal 9 agosto vieta al progettista di prescrivere l’installazione di cavi non CPR immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017 se destinati ad essere incorporati in un edificio. Il decreto vieta inoltre al costruttore di installare prodotti da costruzione “non CPR” immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017.

I cavi non ancora disponibili al momento della redazione del progetto potranno essere prescritti dal professionista e installati purchè immessi sul mercato prima del primo luglio. Nel progetto si dovrà specificare che dovrà essere impiegato il cavo CPR corrispondente  se si dovesse rendere disponibile sul mercato prima dell’esecuzione dell’impianto.

Al momento dell’acquisto di un cavo non CPR l’installatore dovrà acquisire evidenza dell’immissione sul mercato anteriore al primo luglio. I cavi acquistati prima del primo luglio potranno essere utilizzati senza limiti di tempo.

Dovrà quindi essere aggiornata la Variante V4 alla Norma CEI 64-8, pubblicata con la seguente nota:

“Secondo il principio giuridico per il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o di inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1° luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente Variante”.