E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 (Supplemento Ordinario) il nuovo Codice di Prevenzione Incendi: il Decreto del Ministero dell’interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il Decreto è completato da un corposo allegato tecnico. Il documento specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa le modalità di applicazione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
Il nuovo Codice costituisce un’alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Si può applicare solo a 34 delle ottanta attività individuate dal DPR 151/11. Non è applicabile alle restanti 46 attività, tra cui i locali di pubblico spettacolo, le strutture alberghiere, le scuole, le strutture sanitarie, le attività commerciali, gli uffici, le centrali termiche e le centrali elettriche.
L’allegato, parte più corposa del Documento, è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G – Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
Sezione S – Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
Sezione M – Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
Il decreto entrerà in vigore il 19 Novembre 2015, ovvero il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.