Il ministro Sacconi, appena ricevuto il mandato, aveva subito dichiarato che il Testo Unico andava modificato per “correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nel decreto legislativo 81/2008” e per giungere al “perfezionamento del quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative”.
Il decreto risultante, che contiene disposizioni integrative e correttive è stato approvato durante la riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso ottenendo subito la firma dal Presidente della Repubblica ed arrivando alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2009.
Nel comunicato stampa, diramato al termine della riunione del Consiglio dei ministri, si specifica che il provvedimento è rigorosamente coerente con i principi e i criteri direttivi della delega in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura.
Per quanto riguarda il nostro settore, va segnalata l’applicazione del nuovo approccio legislativo per quanto riguarda le tecnologie (come già avvenuto nella stesura del 37/08): il decreto non fornisce indicazioni tecniche, ma fa riferimento alla regola d’arte e delega ai soggetti normatori la produzione delle linee guida necessarie. Nel decreto 81/08 troviamo solo 9 articoli dedicati alla sicurezza elettrica, nel 758/94 erano 83. Vediamo gli articoli coordinati con il 106/09:TITOLO III – APPARECCHIATURE DI LAVORO, DPI
CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Art. 80. (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti
a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
…omissis…
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
Art. 81. (Requisiti di sicurezza)
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme
tecniche.
Art. 82. (Lavori sotto tensione)
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme
tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni
della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione
2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Art. 83. (Lavori in prossimità di parti attive)
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme
tecniche.
Art. 85. (Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature)
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o
sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente
decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’allegato IX (N.d.r. L’elenco di norme è stato rimosso dall’allegato).
Art. 86. (Verifiche e controlli)
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli
impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di
vigilanza.
TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I
MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Art. 88. (Campo di applicazione)
2. Le disposizioni del seguente capo non si applicano a:
…omissis…
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Art. 117. (Lavori in prossimità di parti attive)
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
ALLEGATO VI
6. (Rischi per Energia elettrica)
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
Legenda:
Testo non variato – Parti Modificate – Parti Aggiunte – Note di redazione