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E’ stata recentemente pubblicata (gennaio 2010) la nuova edizione della norma UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Progettazione, installazione ed esercizio”.
La norma prescrive i criteri per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio.
Si applica, come le precedenti edizioni, ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Modifiche rispetto l’edizione precedente
Rispetto all’edizione precedente, uscita nel 2005, sono state introdotte alcune importanti variazioni, sia per il naturale aggiornamento dei riferimenti normativi, sia per conferire al documento una maggiore facilità di lettura e di conseguenza una migliore applicabilità.
Segnaliamo le novità introdotte sull’installazione dei rivelatori nelle condotte d’aria, nonchè le
seguenti novità:
1. nuovo approccio al calcolo delle superfici di protezione sia per i rivelatori di calore che per i rivelatori di fumo puntiformi e conseguente semplificazione in un singolo prospetto (rispetto ai 2 precedenti) oltre a chiari esempi grafici di applicazione dei nuovi criteri;
2. modifica dei criteri di montaggio dei rivelatori su soffitti con elementi sporgenti e soffitti con presenza di riquadri (eliminati i precedenti grafici);
3. introduzione dei riferimenti installativi per altre tipologie di sensori:
– Rivelatori di fiamma (norma di prodotto UNI EN 54-10);
– Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile (cavi termosensibili ad azione unica);
– Rivelatori di fumo che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati;
– Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione (norma di prodotto UNI EN 54-20);
– Dispositivi che utilizzano connessioni via radio (norma di prodotto UNI EN 54-25);
4. aggiornamento e semplificazione dei criteri di scelta dei cavi da utilizzare;
5. semplificazione della parte relativa all’Esercizio dei sistemi, che ora rimanda direttamente alla specifica norma di riferimento (UNI 11224);
6. aggiunta dell’Appendice normativa A sulla Documentazione di Progetto.
La nuova Uni 9795 considera, al fine dell’installazione dei rivelatori ottici lineari di fumo, edifici di grande altezza quelli pari o superiori agli 11 m, mentre ora questa altezza è diventata di 12 m.

La norma in dettaglio
In base alla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 09/10/2003, n. P1172/4101, i rivelatori di calore devono soddisfare almeno una delle seguenti due condizioni:
– devono essere dotati della marcatura CE;
– devono essere muniti di dichiarazione di conformità al prototipo dotato di certificato di prova, attestante la rispondenza alla norma EN 54-5 e alle norme a questa equivalenti, emesso da organismi legalmente riconosciuti in uno dei paesi membri.
Restano invariate le prescrizioni generali della norma.
Queste raccomandano che i rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio prevedibile nell’area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi, inoltre la determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione deve essere effettuata in funzione del tipo di rivelatori, della superficie ed altezza del locale, della forma della copertura e delle condizioni di aerazione e di ventilazione naturale o meccanica del locale.
In ogni locale che faccia parte dell’area sorvegliata, deve essere installato almeno un rivelatore. Costituiscono un eccezione le aree quali vani scala, spazi nascosti, piccoli condotti, cunicoli, etc. a patto che non contengano sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi.

La nuova edizione della Uni 9795 cambia la modalità di determinazione del numero di rivelatori.
La distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore su soffitti senza elementi sporgenti è indicata in tabella:

Altezza dei locali sorvegliati in metri
h ≤ 6 6 < h ≤ 8 8 < h ≤ 12 12 < h ≤ 16
Raggio di copertura del rivelatore di calore in metri
4,5 4,5 non utilizzabile

Per quanto riguarda la dislocazione dei rivelatori puntiformi di fumo su soffitti piani o con inclinazione rispetto all’orizzontale α ≤ 20° e senza elementi sporgenti:

Altezza dei locali sorvegliati in metri
h ≤ 6 6 < h ≤ 8 8 < h ≤ 12 12 < h ≤ 16
Raggio di copertura del rivelatore di fumo in metri
6,5 6,5 6,5 Solo se si utilizzano
rivelatori ad
altezze intermedie

Un’altra importante novità sulle disposizioni particolari per i locali con soffitti che hanno elementi sporgenti (correnti o travi in vista).
In tal caso i rivelatori devono essere installati all’interno dei riquadri delimitati dagli elementi sporgenti come indicato in tabella, dove si è indicato con:
D = distanza fra le travi misurata da esterno a esterno [m]
H = altezza del locale [m]
h = altezza della trave [m],
tenendo conto che se le travi hanno una altezza minore o uguale al 5% rispetto all’altezza massima del locale, si deve considerare il soffitto come se fosse piano, mentre se l’altezza massima delle travi è maggiore del 30% dell’altezza massima del locale, il criterio di ripartizione dei rivelatori nei riquadri non si applica, ma ogni singolo riquadro viene considerato come se fosse un locale a sé stante.

Distanza Distribuzione dei rivelatori puntiformi di calore
(o di fumo) nei riquadri
D > 0,25 (H-h)
1 rivelatore per ogni riquadro
D > 0,25 (H-h)
1 rivelatore ogni 2 riquadri
D > 0,13 (H-h)
1 rivelatore ogni 3 riquadri

Diversa ancora è la situazione in cui le travi sul soffitto si intersecano, venendo a formare non dei riquadri, ma una struttura a nido d’ape formata da celle. Secondo la nuova norma si può utilizzare un singolo rivelatore per coprire più celle, con una limitazione sul massimo volume delle celle coperto dal singolo rivelatore.

V = K*(H-h) V = Volume interno delle celle coperto da un singolo rivelatore
K = 8 mq se fumo, 4 mq se calore
H = Altezza in metri del locale
h = Altezza dell’ostacolo (es. trave)

Rivelatori di fumo e calore in condotte
La nuova edizione prende in esame uno degli argomenti più discussi della precedente edizione: l’installazione di rivelatori di fumo nelle condotte. Dal momento che il mestiere del rivelatore è quello di evitare che il fumo si propaghi in ambienti diversi da quello in cui si è generato, occorre che arrestino i ventilatori o chiudano delle serrande in presenza di fumo. La nuova norma sintetizza le varie casistiche in due tabelle:

I rivelatori di fumo per condotte devono essere collocati nei:
Canali di mandata
Canali di ritorno Impianti di ventilazione che trasferiscono aria solo dall’interno all’esterno di un edificio
SI
se
la portata d’aria è > 3500 m3/h
Si se la portata d’aria è > 25000 m3/h, a meno che:
– l’intero spazio servito dall’impianto sia completamente protetto da un sistema di rivelazione, oppure:
– l’edificio sia a un solo piano
No
Prescrizioni per l’installazione
A valle dei ventilatori e a monte di qualsiasi derivazione Dove l’aria lascia ciascun compartimento oppure nei canali prima che l’aria entri nel ritorno comune a due o più compartimenti a monte di qualsiasi connessione con altri canali No

Installazione dei rivelatori di fumo nelle condotte: tabella per il dimensionamento dell’impianto:

Larghezza della condotta
(in orizzontale)
Altezza della condotta
(in verticale)
Numero di rivelatori
l < 900mm h < 900mm 1 rivelatore al centro della sezione
900mm ≤ l ≤ 1800mm
h < 900mm 2 rivelatori uniformemente distribuiti
900mm ≤ l ≤ 1800mm 900mm ≤ h ≤ 1800mm 4 rivelatori uniformemente distribuiti
l > 1800mm h > 1800mm Aggiungere 1 rivelatore ogni 600 mm sia in larghezza che in altezza