Elettricità, cantiere, responsabilità penale. Esiste purtroppo un fil rouge che unisce tali termini, e che con troppa frequenza viene ad essere oggetto di valutazioni da parte della giurisprudenza.
La materia è nota, e la ricorrenza con cui le corti devono occuparsi di gravi situazioni che hanno portato a lesioni quando non addirittura al decesso della vittima, fa apparire di soddisfazione solo residuale l’approfondimento delle dinamiche giuridiche poste alla base delle singole pronunce.
Eppure, nel tempo si sono venuti a delineare gli elementi giurisprudenziali che consentono di tracciare le responsabilità in materia tristemente, ogni volta dovendo partire dal danno patito da un essere umano. Tra tali approfondimenti, vi sono recenti sviluppi che sembrano portare a riposizionare l’attenzione su di un elemento ulteriore, quello dell’insidia – vale a dire quelle situazioni in cui non è stato preso nella dovuta considerazione un elemento di pericolo occulto e non prevedibile. O, quantomeno, che al momento non era apparso tale. Come accadde in…
BETONPOMPA VS LINEA ELETTRICA: UN TRISTE CASO DI FOLGORAZIONE
La società Alfa SpA, quale appaltatrice nell’attività di costruzione di un immobile, aveva affidato al proprio subappaltatore Beta Srl lo svolgimento di attività relative all’esecuzione delle opere in cemento.
Nel corso delle attività, l’operatore della betonpompa fornita da Beta Srl (ed a propria volta dipendente di una cooperativa) eseguiva una manovra errata del mezzo, venendo ad urtare i fili della sovrastante linea elettrica. La scarica che ne conseguiva veniva ad investire Mevio – dipendente di Alfa SpA ed impegnato nei lavori il quale, a causa della scarica elettrica ricevuta, decedeva all’istante per folgorazione.
Dallo svolgimento delle indagini che ne conseguiva, venivano prese in considerazione tre distinte posizioni personali di responsabilità relativamente all’avere cagionato la morte di Mevio.
La prima era quella di Tizio, il quale nella propria qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, non aveva osservato le pertinenti disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza – TUS) e segnatamente le previsioni di cui all’art. 91, comma 1, lett. a) in tema di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Infatti, risultavano omesse in detto piano l’individuazione, valutazione ed organizzazione di misure preventive e protettive a difesa del rischio di elettrocuzione presente sul luogo di lavoro. Inoltre, Tizio risultava avere omesso di verificare e controllare la corretta applicazione da parte del manovratore della betonpompa delle procedure di lavoro idonee a scongiurare il rischio di elettrocuzione.
Il secondo soggetto interessato era il capocantiere Caio, il quale in qualità di preposto aveva omesso di sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte del lavoratore addetto alla manovra della betonpompa, degli obblighi inerenti all’utilizzo in sicurezza della stessa.
Infine, si ravvisavano profili di responsabilità in capo a Sempronio, legale rappresentante di Alfa SpA in quanto avrebbe omesso di fornire ai lavoratori di Beta Srl dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui erano destinati ad operare.
E questo perché, forse concentrati su ciò che sarebbe potuto avvenire a terra, nessuno di loro aveva immaginato che i cavi della sovrastante linea elettrica avrebbero potuto rappresentare una fonte di rischio.
Le difese degli imputati
I tre soggetti di cui sopra, tuttavia, rilevano alcuni profili di fatto e di diritto in base ai quali si dichiarano esenti dalle responsabilità loro ascritte.
Nello specifico, Tizio osserva che l’evento risulta quale imprevedibile, posto che il comportamento del lavoratore addetto alla manovra della betoniera sarebbe stato esorbitante dai compiti affidatigli, specialmente alla luce del fatto la betonpompa non era stata regolarmente stabilizzata, con il conseguente mancato scarico a terra della tensione elettrica che ha determinato il decesso di Mevio (si noti che il manuale della betoniera indicava espressamente i rischi da elettrocuzione e la distanza da tenere dalle linee elettriche). La posizione della betonpompa era stata decisa direttamente dall’operatore, il quale risultava operaio formato ed esperto nella relativa attività di manovra, il quale così facendo aveva violato autonomamente la normativa di settore, attivando un rischio specifico, estraneo all’area di governo di competenza di Tizio stesso.
Caio invece sottolinea di non avere ricevuto alcuna delega formale da parte del datore di lavoro, laddove invece l’art. 16 TUS prevede la forma scritta quale condizione di ammissibilità della stessa – elemento che nel caso di specie non sussiste – e che pertanto non potrebbe ricevere la qualifica di preposto.
Sempronio, a propria volta, sottolinea che il proprio ruolo non si potesse qualificare quale datore di lavoro committente – e pertanto destinatario degli obblighi di cui all’art. 26 TUS – in quanto il rapporto in essere con la ditta Beta sarebbe consistito in un mero contratto di fornitura di materiali, e soprattutto la disponibilità del fondo sul quale insisteva il cantiere avrebbe dovuto essere ricondotta al committente originario dei lavori, sul quale sarebbero pertanto dovuti gravare gli obblighi volti alla prevenzione del rischio interferenziale. Inoltre, Sempronio eccepisce il fatto che il datore di lavoro è chiamato a governare tipologie di rischio specifiche della propria attività, mentre le modalità operative intrinseche dell’attività del subappaltatore (come la conduzione del mezzo) resterebbero di competenza esclusiva del medesimo.
Note di diritto
A fronte delle eccezioni sopra indicate, occorre ora individuare gli indicatori forniti dalla giurisprudenza che consentano di definire le effettive responsabilità dei soggetti interessati.
Volendo prendere le mosse dalla posizione del Coordinatore per la sicurezza Tizio, alla luce delle disposizioni di cui al TUS occorre osservare che il ruolo da questi svolto non si concretizza nella semplice previsione dell’astratto rischio di elettrocuzione presente nel cantiere, essendo invece suo compito il provvedere ad una valutazione precisa del rischio specifico riferito alle singole fasi lavorative e allo sviluppo di un piano organizzativo in grado di assicurare misure preventive del rischio individuato – e pertanto dovendo non solo adottare tutte le opportune misure di sicurezza volta a scongiurarlo, ma anche di verificare la loro concreta osservanza al fine di evitare che esse siano trascurate e disapplicate. In particolare, l’errata manovra operata dal conducente della betoniera non può costituire una ragione di esonero da responsabilità per il Coordinatore, il quale non aveva previsto il rischio concretizzatosi e non aveva stabilito misure a tutela di detto rischio. Tale imprudenza, infatti, non si inserisce nel decorso causale come fattore eccezionale, e pertanto tale da interrompere il nesso tra la condotta omissiva di Tizio e l’evento fatale.
Con riferimento alla posizione di Caio, occorre invece osservare che il ruolo di capocantiere è una figura assimilabile a quella del preposto, il quale per legge è garante di obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando le direttive ricevute e vigilando sulla concreta attuazione delle misure di salvaguardia in materia di salute e sicurezza. In base al principio dell’effettività delle funzioni (riconosciuto in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità) assume infatti la posizione di garante colui il quale, di fatto, esercita i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell’organigramma aziendale. Una forma di responsabilità che pertanto non deve necessariamente trovare la propria origine solo nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare anche dall’esercizio di fatto di una funzione di garanzia.
Anche la posizione di Sempronio non si sottrae a profili di responsabilità, posto che il cantiere prevedeva la contestuale presenza di una pluralità di operai, dipendenti da imprese diverse, incaricati di svolgere compiti tali da determinare rischi da interferenza – il che vale a dire la presenza di obblighi di coordinamento e cooperazione in capo al committente, all’appaltatore ed al subappaltatore. Il fatto che le disposizioni di riferimento presuppongano un rapporto di appalto o di somministrazione identificabili secondo le tipologie contrattuali definite a livello civilistico, non implica che i rapporti ai quali fa riferimento la norma debbano esaurirsi in tali categorie rigidamente intese, posto che la norma intende tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività nel medesimo luogo. Di conseguenza, il criterio rilevante diviene l’effetto che il rapporto tra le imprese viene a creare: l’interferenza, la quale può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori coinvolti. In tal senso, il datore di lavoro dell’operaio deceduto nonchè appaltatore risulta avere omesso di promuovere un’attività di informazione con gli altri soggetti coinvolti e coordinamento degli interventi di protezione richiesti dalla norma al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
E pertanto…
Tutti colpevoli!
Alla luce di quanto sopra descritto, se ne deve trarre la responsabilità penale in capo a tutte le figure citate. Occorre infatti rammentare che la compresenza di più titolari della posizione di garanzia non è elemento suscettibile di escludere il contributo causale di ciascuno nella verificazione dell’evento. DI conseguenza, in presenza di più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo di tutela imposto dalla legge, e l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica sarà pertanto addebitabile ad ogni singolo soggetto obbligato. Inoltre, volendo considerare l’interferenza in senso funzionale, si consideri il fatto che anche la semplice coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni imprenditoriali genera la posizione di garanzia dei rispettivi datori di lavoro.
Una soluzione evidentemente severa, ma che aiuta a comprendere l’importanza dell’attenta gestione del rischio da parte di tutti i soggetti interessati, al fine di prevenire tragici incidenti come quelli occorsi all’operaio di cui al presente caso. Perché in questa materia la posta in gioco è la vita delle persone.