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Sono in arrivo importanti novità in materia di comunità energetiche rinnovabili e di consumo collettivo. Entro il prossimo 15 marzo, l’ARERA dovrà definire le modalità con cui gli utenti finali potranno richiedere alle società di vendita lo scorporo dalla fatturazione dell’energia condivisa. Lo dispone il cosiddetto “Decreto Rinnovabili”, ovvero il DLgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.”

Il decreto stabilisce che un autoconsumatore di energia rinnovabile può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso alla propria utenza, oppure con uno o più impianti di produzione da rinnovabili ubicati in luoghi diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, a patto che siano nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In quest’ultimo caso l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.

Si aprono scenari particolarmente interessanti: un’azienda potrà installare un impianto fotovoltaico su un capannone in una zona industriale e consumare l’energia prodotta non solo in loco, ma anche negli uffici in centro. Oppure, più utenti che si trovano nello stesso edificio o condominio possono associarsi tra loro per dare luogo a una configurazione di autoconsumo collettivo, orga-nizzandosi anche in comunità energetiche rinnovabili.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità di cui al comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità
energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
c) l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall’incentivo di cui al presente articolo;
e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
f) l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1 continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati.