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Il termine fissato per il passaggio obbligato al mercato libero dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e on un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro è posticipato al 1° gennaio 2023.
È quanto prevede il comma 9-bis dell’articolo 12 “Proroga di termini in materia di sviluppo economico” della Legge 26 febbraio 2021 , n. 21 avvenuta lo scorso 1° marzo:
All’articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 59, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”;
b. al comma 60, le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2023”.
Il comma 59 della Legge 4 agosto 2017 riguarda la maggior tutela del settore gas (clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui).
Il comma 60, invece, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero.
Un po’ di tempo in più per decidere il contratto di fornitura di energia elettrica (e del gas) sul mercato libero …
Di seguito si riportano gli stralci delle leggi interessate:

Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Articolo 1
59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.
Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Articolo 22 “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori”
1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l’obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 35 “Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori”
1. Tutti clienti sono idonei.
2. I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell’ambito del regime di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. In relazione all’evoluzione del mercato al dettaglio dell’energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell’esito di monitoraggi, da effettuare almeno ogni due anni, sull’andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125
in G.U. 14/08/2007, n.188). (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/12/2008)
Articolo 1
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico Spa di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

Antonello Greco