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~DE’ possibile svolgere, da parte di un ingegnere avente già un contratto di lavoro dipendente continuativo presso ditta terza, la funzione di responsabile tecnico con relativo contratto di associazione in partecipazione per un impresa artigiana per installazioni elettriche?

“Euslig”

~RNon è possibile. La figura di responsabile tecnico individuata dal decreto 37/08 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra attivita’ continuativa.

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e’ in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra attivita’ continuativa.