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domandaA seguito di controlli manutentivi periodici risulta necessario sostituire molti interruttori differenziali. Di chi è la responsabilità se successivamente ne deriva un danno a persone per mancato intervento?
1) della committenza; il manutentore ha solo l’obbligo di comunicazione 1/2 PEC dei risultati;
2) del manutentore; deve distaccare obbligatoriamente i circuiti pericolosi anche se avvisata la committenza 1/2 PEC;
3) del manutentore; la committenza avvista 1/2 PEC non autorizza gli interventi e il manutentore lascia gli impianti attivi.
Cosa dice la legislazione in merito?

Erminio Garavaglia

rispostaNel caso, come sembra rappresentato nel quesito, di un luogo di lavoro la responsabilità è sempre del datore di lavoro. Questo alla luce di quanto indicato, oltre nell’art. 2087 del Codice civile, nei seguenti dispositivi di legge:

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

  1. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

Art. 15. Misure generali di tutela

  1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
  2. z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

  1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  2. e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 80. Obblighi del datore di lavoro

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 86. Verifiche e controlli

  1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
  2. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Il manutentore ha l’obbligo tecnico e giuridico di segnalare formalmente le anomalie e il non funzionamento dei dispositivi di sicurezza (vedi interruttori differenziali) al datore di lavoro e qualora ravvisasse condizioni di immediato pericolo per persone e cose, rendere inattivi gli impianti e provvedere alla loro messa in sicurezza avvisando il datore di lavoro. Quest’ultimo in ogni caso è l’unico responsabile delle mancate azioni di manutenzione e di sostituzione di parti d’impianto pericolose o di dispositivi di sicurezza non funzionanti. Nel caso di incidente possono essere applicate sia le norme del Codice civile che quelle del Codice penale (artt.. 437,451,589,590) a cario del datore di lavoro.