Per un’attività privata di tipo artigianale con superficie maggiore di 300 mq, con 5 dipendenti, sono previsti lavori di adeguamento impiantistico e normativo anche ai fini antincendio dove prevedo anche la preliminare consegna al comando provinciale dei VV.F. della documentazione relativa al parere di conformità al fine di ricevere il loro parere preventivo prima di far dare corso ai lavori.
Ho dei dubbi al riguardo dei gradi di protezione IP minimi da assegnare alle componenti impiantistiche elettriche fm ed ausiliarie che sono previste presenti all’interno dell’ambiente con superficie in pianta di circa 120 mq ed h ca 4,3 m sottotrave che prevede ospitata anche una cabina di verniciatura (forno) con potenza nominale al focolare del gruppo di riscaldamento(bruciatore a gasolio) di 245 kW. La cabina di verniciatura è prevista con ingombro esterno di circa 7,1×4,1m in pianta (altezza di 3,7m).
Il carico d’incendio specifico medio dell’ambiente che ospiterà anche il box (forno di verniciatura) si manterrebbe comunque entro i 1200 Mj/mq per cui pensavo di assegnare in via cautelativa un grado R120 per le strutture portanti dell’edificio (pilastri e travi) e per ragioni pratiche anche un REI 120 al sistema di controsoffitto ribassato di circa 900 mm rispetto al’intradosso del solaio dell’ambiente principale.
Romeo Pietro Sella
Non è previsto alcun grado di protezione IP specifico: quindi valgono le regole generali in funzione delle sollecitazioni ambientali previste sull’impianto.
Non è previsto un valore specifico di resistenza al fuoco: in particolare trattandosi di attività produttiva non soggetta (ad esclusione di un bruciatore inserito in processo industriale per il quale non si applica la normativa sulle centrali termiche, valgono i criteri generali.
Si segnala che per le attività sotto soglia, come nel caso in esame, può essere utilizzato il codice di prevenzione incendi (decreto 18/10/2019) che potrebbe consentire classi di resistenza al fuoco inferiori.
Il alternativa si può fare riferimento alla Lettera Circolare Lettera Circolare prot. n. 324/4147 del 07-03-2003 che per l’installazione in esame, tuttavia, richiama le disposizioni del DM 12/04/1996 (oggi DM 08/11/2019) e quindi i relativi valori di resistenza al fuoco.