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~DSecondo l’allegato 2 del decreto 11 gennaio 2017 (criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) paragrafo 2.4.2.5 prevede che i il contenuto di materia prima o seconda riciclata o recuperata deve avere una certa percentuale in peso sul totale di tutti i componenti che utilizzano plastiche.
La percentuale deve essere dimostrata dichiarazioni o certificazioni. Per i componenti elettrici come ci si deve comportare?

Remigio Perozzo

~RIl criterio di cui all’art. 2.4.5.2 può essere applicato solo ai componenti edilizi con titola il Capitolo 2.4 del decreto: “Specifiche tecniche dei componenti edilizi”. Ai fini della disassemblabilità dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati l’art. 2.4.1.1. esclude gli impianti.
Nel suddetto decreto gli impianti elettrici sono citati solo ai fini dell’inquinamento elettromagnetico indoor all’art. 2.3.5.4. In una interpretazione estensiva dell’art. 2.4.5.2 il criterio indicato può essere parzialmente applicato per le parti in materiale plastico degli apparecchi di illuminazione di cui al secondo punto elenco dell’articolo stesso utilizzando le schede tecniche degli apparecchi di illuminazione. Ma gli apparecchi di illuminazione non sono classificabili come componenti edilizi.