Ultime news

~DNel caso si debba realizzare un ampliamento o modifica ad impianto elettrico civile di edificio sottoposto ad obbligo di progetto per potenza superiore a 6kW ma privo dello stesso, si puó procedere al progetto e realizzazione della sola commessa nel caso in cui ci sia compatibilitá con gli impianti esistenti?

Cristiano Moggi

~RQuesto è quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del decreto 37/08:

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Quindi il progetto, come logico deve essere realizzato prima degli interventi di adeguamento o di rinnovo degli impianti. All’art. 7 comma 3 trova la risposta al suo quesito:

 In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

Logica vuole, che se per le parti di impianto preesistenti non sussistano le compatibilità tecniche con le nuove parti di impianto progettato o da progettare, il progettista informerà il committente della necessità e/o dell’obbligo di procedere all’adeguamento delle parti esistenti.