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Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili. (17A02240) (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2017).

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo  2011,
n. 28, come introdotto dall'art. 30, comma 1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, con il quale si dispone che la comunicazione per
la realizzazione, la connessione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  ai
paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida   approvate   con   decreto
ministeriale  10  settembre  2010  nonche'  per   l'installazione   e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite  dall'art.
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio  2007,  n.
20, viene effettuata  utilizzando  un  modello  unico  approvato  dal
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas ed il sistema idrico, che  sostituisce  i  modelli
eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal  Gestore
dei Servizi Energetici S.p.a.; 
  Visto l'art. 6, commi 2 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante  codice
dei beni culturali e del  paesaggio  e  in  particolare  l'art.  149,
lettera a), ai sensi del quale l'autorizzazione paesaggistica non  e'
prescritta   per gli   interventi    di    manutenzione    ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di  restauro  conservativo
che non alterino lo stato dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli
edifici; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e, in particolare, l'art. 272 che individua le
tipologie di impianti non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni
in atmosfera; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.  20
del 2007, ai sensi del quale  per  unita'  di  microcogenerazione  si
intende un'unita' di cogenerazione con una capacita'  di  generazione
massima inferiore a 50 kWe; 
  Visto l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 115, il quale prevede che l'istallazione di  microcogeneratori  ad
alto rendimento, come definiti dal  decreto  legislativo  n.  20  del
2007, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria; 
  Visto l'art. 27, comma 20 della legge 23 luglio 2009, n. 99 secondo
il   quale   l'installazione   e    l'esercizio    di    unita'    di
microcogenerazione cosi' come definite dall'art. 2, comma 1,  lettera
e), del decreto legislativo n. 20 del 2007,  sono  assoggettati  alla
sola comunicazione da presentare all'autorita'  competente  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, di cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  in  materia  di  prevenzione  incendi  ed,  in  particolare,  il
combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e del n. 49 dell'allegato  I,
in base al quale gli impianti di cogenerazione di potenza complessiva
fino a 25 kWe non sono soggetti alla  normativa  antincendio,  mentre
quelli con potenza ricompresa tra 25 kWe e 350 kWe sono  assoggettati
a segnalazione certificata di inizio attivita'  (SCIA)  corredata  da
asseverazione,  a  firma  di   tecnico   abilitato,   attestante   la
conformita' dell'attivita' stessa ai requisiti del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 10, comma 2 del medesimo decreto del Presidente  della
Repubblica n.  151  del  2011,  ai  sensi  del  quale  ai  soli  fini
antincendio le attivita' di cui all'allegato I, categoria A, ricadono
nel procedimento automatizzato di cui al capo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011, recante «Definizione  del  nuovo  regime  di  sostegno  per  la
cogenerazione  ad  alto  rendimento»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie  generale  n.  218  del  19  settembre  2011  ed  in
particolare l'art. 6 in materia di cumulabilita'; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  27
ottobre   2011,   recante   «Semplificazioni    per    impianti    di
microcogenerazione ad alto  rendimento»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 gennaio 2012, Serie generale n. 14; 
  Vista la delibera 20 dicembre 2012 n. 570/2012/r/efr dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  nel  seguito
Autorita', in base alla  quale  possono  accedere  al  meccanismo  di
scambio sul posto gli impianti alimentati  da  fonti  rinnovabili  di
potenza superiore a 20 kWe e fino a 200  kWe,  entrati  in  esercizio
dopo il  31  dicembre  2007  e  gli  impianti  cogenerativi  ad  alto
rendimento di potenza fino a 200 kWe; 
  Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015  recante  approvazione
del modello unico per la realizzazione, la connessione e  l'esercizio
di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. 
  Visto il punto 103 della sezione II  -  Edilizia  della  tabella  A
allegata al decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  222,  con  il
quale si conferma quanto previsto al citato art.  7-bis  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
  Considerato che l'art. 7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28
del 2011 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate
al Comune, il modulo contiene esclusivamente: 
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  Ritenuto che, fermi restando gli eventuali  successivi  decreti  di
semplificazione con riferimento alle  altre  tipologie  di  impianti,
puo'  essere  ottenuta  una  significativa  riduzione   degli   oneri
amministrativi in particolar modo per gli interventi di realizzazione
di impianti di  microcogenerazione  ad  alto  rendimento  e  per  gli
impianti di microcogenerazione alimentati da  fonti  rinnovabili  che
presentano le seguenti caratteristiche: 
    i) che richiedono di operare e sono ammessi al regime di  scambio
sul posto; 
    ii) che non comportano  un  incremento  dell'impegno  di  potenza
sulla rete; 
    iii) che, ove ricadenti nell'ambito di  applicazione  del  Codice
dei beni e delle attivita' culturali di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, non alterano lo stato dei luoghi e  l'aspetto  esteriore
degli edifici. 
  Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti  e'
possibile ridurre i numerosi adempimenti a due  soli  passaggi  verso
un'unica interfaccia, vale a dire la trasmissione del modello unico e
la comunicazione della fine lavori; 
  Ritenuto di prevedere due distinti modelli  unici,  rispettivamente
per gli impianti microcogenerazione ad  alto  rendimento  e  per  gli
impianti di microcogenerazione alimentati da  fonti  rinnovabili,  in
considerazione delle differenti modalita' di  accesso  al  regime  di
scambio sul posto; 
  Vista la delibera 16 febbraio 2017,  numero  63/2017/I/efr  con  la
quale l'Autorita' ha espresso parere favorevole  ai  sensi  dell'art.
7-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011  suggerendo  di
valutare l'opportunita': 
    a) di  esplicitare  la  possibilita'  di  connettere  sistemi  di
accumulo e di comunicarne la marca e il modello; 
    b) di prevedere  che  nella  parte  I  dei  modelli  unici  venga
specificata  l'utenza  termica  presso  la  quale  l'energia  termica
prodotta sara' utilizzata; 
  c)  di  prevedere  la  possibilita'  di  iniziare   i   lavori   di
realizzazione prima dell'invio della parte I dei modelli unici; 
  d) di prevedere che il soggetto  richiedente  utilizzi  come  unica
interfaccia il sistema Gaudi' ai fini dell'avvio della  procedura  di
connessione; 
  e) di estendere la previsione di  cui  alla  lett.  d)  anche  agli
impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 19 maggio 2015; 
  f) di estendere l'applicazione dei modelli unici ad altri  impianti
a fonte rinnovabile ai sensi dell'art. 7-bis, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011; 
  Ritenuto di accogliere i suggerimenti sub a) e  sub  b)  e  di  non
poter recepire il suggerimento sub c) in quanto nei casi prospettati,
relativi  ad  interventi  di  nuova  edificazione  e   di   rilevante
ristrutturazione,  l'impianto  di  produzione  o  e'  integrato   nel
progetto edilizio e quindi non e'  necessaria  la  comunicazione  con
modello unico ovvero integra un intervento successivo e non  sussiste
quindi la necessita' di avviare prima i lavori; 
  Ritenuto, riguardo ai suggerimenti di cui alle lett. d), e)  ed  f)
che: 
  fatte salve valutazioni di opportunita', sarebbe almeno  necessario
adeguare il sistema Gaudi' allo scopo di renderlo idoneo a fungere da
unica  interfaccia  non  solo  per  le  informazioni  relative   alla
connessione degli impianti, ma anche per quelle attinenti gli aspetti
realizzativi  e  di  incentivazione,  in  ossequio  ai  principi   di
semplificazione sottesi al citato art. 7-bis; 
  e' opportuno limitare in questa  fase  l'applicazione  del  modello
unico agli impianti di microcogenerazione  ad  alto  rendimento  come
definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e  agli  impianti  di
microcogenerazione alimentati  da  fonti  rinnovabili,  rimandando  a
successivi provvedimenti l'implementazione di modelli  unici  per  le
altre casistiche piu' complesse 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                              Finalita' 

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la   semplificazione   delle
procedure per  realizzare  impianti  di  microcogenerazione  ad  alto
rendimento come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007 e gli
impianti  di  microcogenerazione  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
razionalizzando altresi'  lo  scambio  di  informazioni  fra  Comuni,
gestori di rete e GSE. 
  2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e  delle
imprese, per la realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  degli
impianti di cui al comma 1, sono approvati i  modelli  unici  di  cui
all'allegato 1, relativo agli  impianti  microcogenerazione  ad  alto
rendimento,   e   all'allegato   2,   relativo   agli   impianti   di
microcogenerazione alimentati da fonti  rinnovabili,  entrambi  parti
integranti del presente decreto. Gli allegati 1 e 2  sono  costituiti
da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori
e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.
                               Art. 2 

                        Campo di applicazione 

  1. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i modelli unici sono utilizzati  per  la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli  impianti  di  microcogenerazione  ad
alto  rendimento  ovvero   degli   impianti   di   microcogenerazione
alimentati da fonti rinnovabili, eventualmente dotati di  sistemi  di
accumulo, aventi tutte le seguenti caratteristiche: 
  a) realizzati  presso  clienti  finali  gia'  dotati  di  punti  di
prelievo attivi in bassa o media tensione; 
  b) aventi potenza  non  superiore  a  quella  gia'  disponibile  in
prelievo; 
  c) alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano  o
GPL; 
  d) per i quali sia contestualmente richiesto  l'accesso  al  regime
dello scambio sul posto; 
  e) ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni  e
delle attivita' culturali di cui al decreto  legislativo  n.  42  del
2004,  non  determinino  alterazione  dello  stato   dei   luoghi   e
dell'aspetto esteriore degli edifici; 
    f) aventi capacita' di generazione inferiore a 50 kWe.
                               Art. 3 

Modalita' di trasmissione e lavorazione delle richieste  inviate  con
                      modello unico elettronico 

  1. Il soggetto richiedente compila il modello unico previsto per la
tipologia di fonte utilizzata e  lo  trasmette  al  gestore  di  rete
competente solo per via informatica. 
  2. Nella compilazione del  modello  unico  prescelto,  il  soggetto
richiedente, prima  di  iniziare  i  lavori,  fornisce  i  dati  e  i
documenti indicati nella parte I, e, alla  fine  dei  lavori,  quelli
indicati nella parte II dell'allegato di riferimento. 
  3. In fase di presentazione della parte I e per le finalita' di cui
al comma 5, il soggetto richiedente,  prende  visione  e  accetta  le
modalita' e le condizioni contrattuali definite dal gestore  di  rete
per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici. 
  4. Il gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi  dalla  ricezione
della parte I del modello unico, verifica che: 
  i) la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'art.  2,
comma  1,  lettere  a)  e  b),  dandone  comunicazione  al   soggetto
richiedente; 
  ii)  per  l'impianto  siano  previsti  lavori   semplici   per   la
connessione limitati all'installazione del gruppo di misura. 
  5. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4,  la
presentazione della  parte  I  del  modello  unico  comporta  l'avvio
automatico dell'iter di connessione e non e' prevista l'emissione del
preventivo per la connessione. In tal caso,  il  gestore  informa  il
soggetto richiedente e provvede a: 
  a) inviare copia del modello unico  e  degli  allegati  al  Comune,
tramite PEC; 
  b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di  Terna,  ivi
compresi quelli relativi agli eventuali sistemi di accumulo; 
  c) inviare copia del modello al GSE; 
    d)  addebitare  al  soggetto  richiedente  gli   oneri   per   la
connessione, come stabilito all'art. 4, comma 4; 
    e) inviare copia delle ricevute delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente; 
    f) inviare  i  dati  dell'impianto  alla  Regione,  tramite  PEC,
qualora da questa richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2. 
  6. Ferma restando la verifica positiva delle condizioni di  cui  al
comma 4, punto i), nel caso sia accertata  la  necessita'  di  lavori
complessi per la connessione ovvero la necessita' di lavori  semplici
non limitati all'installazione del gruppo di misura,  il  gestore  di
rete ne da' informazione al soggetto  richiedente,  specificandone  i
motivi e allegando il preventivo per la connessione. 
  7. Nei casi di cui al comma 6, ai fini della connessione alla rete,
trovano applicazione tutte le tempistiche  e  le  modalita'  definite
dall'Autorita' in materia di connessioni. In seguito all'accettazione
del preventivo, il gestore di rete provvede comunque  alle  attivita'
di cui al comma 5, lettere a), b), e d). 
  8. Per gli impianti di potenza  complessiva  superiore  a  25  kWe,
assoggettati a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai
sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il Comune procede ad  attivare  il
procedimento automatizzato  di  cui  al  capo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  9. Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto,  il  soggetto
richiedente trasmette al gestore di rete la parte  II  pertinente  al
modello unico prescelto. 
  10.  In  fase  di  presentazione  della  parte  II,   il   soggetto
richiedente, prende visione e accetta: 
  a. il regolamento di esercizio; 
    b. il contratto per l'erogazione  del  servizio  di  scambio  sul
posto, fornito dal GSE tramite il gestore di rete. 
  11. A seguito del ricevimento della parte II, il  gestore  di  rete
provvede a: 
  a. inviarne copia al Comune, tramite PEC; 
  b. inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio  di  scambio
sul posto e, in caso di impianti di microcogenerazione a gas e a gpl,
per la qualifica di cogenerazione ad alto  rendimento  con  eventuale
richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi; 
  c. caricare sul portale Gaudi'  l'avvenuta  entrata  in  esercizio,
validando i dati definitivi dell'impianto; 
  d. addebitare l'eventuale saldo del corrispettivo di connessione di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c); 
  e. inviare copia delle  ricevute  delle  suddette  trasmissioni  al
soggetto richiedente. 
  12. Il soggetto richiedente resta in ogni caso obbligato a  mettere
a disposizione le  informazioni  e  la  documentazione  eventualmente
richieste dai soggetti deputati al controllo sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese con il modello unico.
                               Art. 4 

                  Compiti dei soggetti interessati 

  1. In attuazione dell'art. 3, i gestori di rete, entro  180  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  implementano   gli
applicativi informatici sviluppati ai sensi del decreto  ministeriale
19 maggio 2015 adeguandoli al presente decreto, anche per  consentire
l'interoperabilita' con gli altri soggetti interessati. 
  2. Fatto salvo il comma 1, il GSE, Terna, le  Regioni  e  i  Comuni
possono stipulare  accordi  con  i  gestori  di  rete  per  stabilire
protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti  nel
modello unico. A tal fine, le Regioni che hanno attivato siti web  di
interfaccia per la  presentazione  delle  domande  di  autorizzazione
possono richiedere  al  gestore  di  rete  di  ricevere  copia  delle
comunicazioni inviate  al  Comune  per  l'inserimento  dei  dati  nei
database regionali. 
  3. L'Autorita' vigila sull'attuazione del presente decreto da parte
dei gestori di rete ed eventualmente, entro 30 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, aggiorna i  provvedimenti  di
competenza in materia di accesso al sistema elettrico, prevedendo, in
particolare che: 
  a) i soggetti richiedenti per gli impianti di cui all'art. 3, comma
5, per cui siano previsti lavori semplici per la  connessione,  siano
tenuti al pagamento di un corrispettivo unico standard inclusivo  dei
costi per la connessione; 
  b) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  reso  noto  dal
gestore di rete al soggetto richiedente nella fase di cui all'art. 3,
comma 3; 
  c) il corrispettivo di cui  alla  lettera  a)  sia  addebitato  dal
gestore di rete al soggetto richiedente all'atto della  comunicazione
di cui all'art. 3, comma 5; nel caso di importi complessivi superiori
a 100 euro, tale corrispettivo puo' essere addebitato,  su  richiesta
del richiedente, in  due  rate,  di  cui,  la  prima  all'atto  della
comunicazione di cui all'art. 3, comma 5, e la seconda all'atto della
comunicazione di fine lavori; 
  d) l'importo del corrispettivo di cui alla lettera a) e le rate  di
cui e' composto siano determinati e aggiornati dall'Autorita' in modo
da riflettere il costo  medio  nazionale  delle  relative  attivita',
riferite agli impianti ricadenti nella categoria di cui  all'art.  3,
comma 5. 
  4. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  3,  si
applica il corrispettivo di cui all'art. 12, punto 12.1,  allegato  A
alla deliberazione  dell'Autorita'  n.  ARG/elt  99/08  e  successive
modificazioni e integrazioni, come vigente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Il gestore di  rete  fornisce  al  soggetto  richiedente,  anche
tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che, sulla
base delle informazioni fornite da GSE, Terna e Agenzia delle dogane,
elenchi gli adempimenti cui e' tenuto il richiedente durante la  fase
di esercizio dell'impianto e che indichi i  soggetti,  e  i  relativi
riferimenti, cui dovra' rivolgersi per le varie evenienze che avranno
luogo nel corso della vita dell'impianto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 marzo 2017 

                                                 Il Ministro: Calenda
 Allegati I e II

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