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Attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
la legge 27 dicembre 2006, n. 296/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l’articolo 1, comma 382ter;
la legge 29 novembre 2007, n. 222/07 (di seguito: legge n. 222/07);
la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge n. 244/07);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l’aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell’Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04;
la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 90/07);
l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07);
l’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Integrato Trasporto).
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione n. 74/08).
Considerato che:

l’articolo 2, commi da 143 a 157, della legge n. 244/07, definisce misure incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra le quali rientra la cosiddetta tariffa fissa onnicomprensiva ai fini dell’incentivazione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua fino a 1 MW;
l’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07 stabilisce che con decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, siano stabilite le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149, tra cui rientrano le disposizioni relative alle tariffe fisse onnicomprensive;
l’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 stabilisce che l’Autorità definisca le modalità di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive;
l’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, di attuazione dell’articolo 2, comma 150, della legge n. 244/07, prevede:
al comma 1, che l’Autorità stabilisca le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalità per lo scambio sul posto, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del medesimo decreto;
al comma 2, che l’Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
al comma 3, che l’Autorità tenga conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, ai fini della determinazione del corrispettivo a copertura dei costi annui di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici – GSE (di seguito: GSE);
con la deliberazione n. 74/08, l’Autorità ha già definito le modalità e le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto.
Considerato che:

la deliberazione n. 188/05 e la deliberazione n. 90/07 fanno riferimento, nei rispettivi articolati, al Testo integrato;
il Testo integrato indicava le disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e che le suddette disposizioni non sono più in vigore a partire dall’1 gennaio 2008;
per il periodo di regolazione 2008-2011 le disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica sono regolate dal Testo Integrato Trasporto.
Ritenuto opportuno:

prevedere, in applicazione dell’articolo 20, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008:
modalità di erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive compatibili con le modalità previste per il ritiro dedicato ai sensi della deliberazione n. 280/07, nonché con le disposizioni di cui all’allegato A del medesimo decreto ministeriale;
modifiche alla deliberazione n. 74/08 al fine di renderla coerente con quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale;
prevedere, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
applicare quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 nell’ambito di un successivo provvedimento di revisione complessiva delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dal GSE, anche al fine di promuoverne l’efficienza;
modificare gli articolati della deliberazione n. 188/05 e della deliberazione n. 90/07, al fine di coordinarle con il Testo Integrato Trasporto e con le nuove disposizioni introdotte dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008 in materia di scambio sul posto
DELIBERA

di approvare le disposizioni attuative dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva, riportate nell’allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
di modificare l’Allegato A alla deliberazione n. 74/08 nei punti di seguito indicati:
all’articolo 2, comma 2.2, lettera a), le parole “impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW” sono sostituite dalle seguenti “impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007”;
di modificare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati:
all’articolo 3bis, comma 3bis.1.3, all’articolo 3bis, comma 3bis.3.2, all’articolo 3bis, comma 3bis.4.2, le parole “dalla tabella 18, prima colonna, dell’Allegato n. 1 al Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “dalla tabella 8.1 dell’Allegato n. 1 al Testo Integrato Trasporto”;
all’articolo 3bis, comma 3bis.2, le parole “Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Testo Integrato Trasporto”;
all’articolo 3bis, comma 3bis.4.5, le parole “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto”;
all’articolo 5, comma 5.1, le parole “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”;
all’articolo 6, comma 6.6, le parole “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”;
di modificare l’Allegato A alla deliberazione n. 90/07 nei punti di seguito indicati:
all’articolo 3, comma 3.5, le parole “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 35, comma 35.3, del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto”;
all’articolo 10, comma 10.5, le parole “entro il 31 ottobre di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 gennaio di ogni anno”;
all’articolo 12, comma 12.1, all’articolo 12, comma 12.2, all’articolo 12, comma 12.3, all’articolo 12, comma 12.4, le parole “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato” sono sostituite dalle seguenti “Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto”;
all’articolo 13, dopo il comma 13.3 è aggiunto il seguente comma:
“13.4 Gli Allegati A1, A1p, A2, A2p, A3a, A3b, A4 e A4p sono aggiornati dal GSE e vengono pubblicati da quest’ultimo sul proprio sito internet, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.”;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei servizi elettrici Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
9 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis

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