Ultime news

La Norma CEI 64-15 si applica “solo” agli impianti elettrici negli edifici soggetti a tutela ai sensi della legge 1° giugno ’39, n.1089. Un edificio può essere “pregevole” ma non essere soggetto al “vincolo artistico” stabilito dalla Soprintendenza, competente per territorio, che dipende dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Il proprietario di un immobile soggetto a vincolo non può non esserne a conoscenza perché ha ricevuto un decreto di notifica. L’elenco degli edifici sotto tutela è comunque disponibile negli uffici comunali, anche se non è sempre aggiornato, perché la Soprintendenza avverte il proprietario ma, talvolta, non il Comune.

Le prescrizioni integrative
Nel commento all’art. 1.3.2, la Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica” riporta l’elenco degli articoli che contengono le “prescrizioni integrative”. Prendiamo in esame in questo numero di Panorama Elettrico i quattro articoli con le prescrizioni più significative, ossia: 4.2 – Utenze per le quali è richiesto il servizio di sicurezza; 4.5.4 – Protezioni contro i sovraccarichi; 4.6 – Valori di illuminamento di sicurezza; 5.3 – Misure di protezione contro l’incendio. Nel prossimo numero ci occuperemo invece delle “varianti a sicurezza equivalente”.
Tutto il Capitolo 3 “Caratteristiche generali” è dedicato alle “prescrizioni integrative”, salvo il punto 3.7.1 dell’art. 3.7 “Suddivisione dei circuiti ordinari, di sicurezza e continuità del servizio” che riporta una “variante a sicurezza equivalente”.

Prescrizioni Integrative Capitolo 3
3.1 – Limitazione dell’impiego di tensioni nominali superiori a 400 V
3.2 – Cabina di trasformazione dell’energia elettrica
3.3 – Gruppi elettrogeni
3.4 – Batterie di accumulatori
3.5 – Quadri elettrici di manovra, controllo e protezione
3.6 – Prescrizioni comuni ai locali tecnologici
3.7 – Suddivisione dei circuiti ordinari, di sicurezza e continuità del servizio – art. 3.7.2 e 3.7.3.
Anche il Capitolo 4 “Servizi di sicurezza” è quasi tutto dedicato alle prescrizioni integrative, con una sola variante a sicurezza equivalente: 4.5.3 “Suddivisione dei circuiti” e un “suggerimento”:
4.5 – Alimentazione dei servizi di sicurezza
4.5.1 – Caratteristiche delle sorgenti di energia
In caso di vincoli artistici che rendono problematica la posa di condutture elettriche, si suggerisce l’utilizzo di sorgenti di energia di tipo autonomo localizzate all’interno o nelle vicinanze degli apparecchi utilizzatori.

Nota – Le sorgenti di energia per l’illuminazione di sicurezza, sia di tipo centralizzato sia di tipo autonomo, devono essere dimensionate in modo da garantire almeno
1 h di autonomia dopo una ricarica pari al tempo di intervallo di chiusura giornaliera del locale.
Commento – Laddove non diversamente specificato dal responsabile tecnico addetto alla sicurezza, l’intervallo di chiusura notturna dei locali soggetti alla presente Norma si assume in 12 h. Si ricorda che gli apparecchi costruiti in conformità alla Norma CEI 34-22 sono verificati con un tempo di ricarica di 24 h. Tempi diversi devono essere dichiarati dal costruttore.

Prescrizioni Integrative Capitolo 4
4.2 – Utenze per le quali è richiesto il servizio di sicurezza
4.3 – Ambienti per i quali è prescritta l’illuminazione di sicurezza
4.4 – Diffusione sonora di sicurezza
4.5 – Alimentazione dei servizi di sicurezza
4.5.2 – Segnalazioni di intervento
4.5.4 – Protezioni contro i sovraccarichi
4.6 – Valori di illuminamento di sicurezza

Il Capitolo 5 “Prescrizioni per la sicurezza” riporta due varianti a sicurezza equivalente: 5.1 ” Sezionamento e comando”, 5.2 “Misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti” e una prescrizione integrativa.

Prescrizione Integrativa Capitolo 5
5.3 – Misure di protezione contro l’incendio

Nel Capitolo 6 “Scelta ed installazione dei componenti dell’impianto elettrico” troviamo una sola prescrizione integrativa, tutto il resto è dedicato alle varianti a sicurezza equivalente.

Prescrizione Integrativa Capitolo 6
6.4 Quadri elettrici – art. 6.4.2

Infine nel Capitolo 8 “Verifiche e prescrizioni di esercizio”, che è costituito di cinque articoli, troviamo tre prescrizioni integrative, gli altri due articoli sono:
8.1 “Verifiche iniziali”, che fa riferimento alla Norma CEI 64-8 e alla Guida 64-14;
8.4 “Prescrizioni di esercizio”, che riguarda le istruzioni che devono essere date al personale.

Prescrizioni Integrative Capitolo 8
8.2 – Verifiche periodiche
8.3 – Schemi dell’impianto
8.5 – Registro delle verifiche periodiche.

Utenze per le quali è richiesto il servizio di sicurezza (art. 4.2)
“Tutti i circuiti con finalità di tutela del patrimonio artistico e storico sono da considerarsi servizi di sicurezza”.
Questa affermazione, riportata all’art. 4.2, introduce un concetto nuovo per le norme CEI, infatti finora i servizi di sicurezza sono stati considerati necessari soprattutto per la sicurezza delle persone.
La Norma CEI 64-15 non aggiunge nulla alle prescrizioni contenute nella 64-8 (Cap. 56 – Alimentazione dei servizi di sicurezza), ma elenca i sistemi di utenza per i quali è richiesto (da disposizioni di legge o da enti competenti) il servizio di sicurezza, ossia:
illuminazione; allarmi antincendio; impianti di estinzione degli incendi; allarmi antintrusione; allarmi antivandalismo; diffusione sonora antipanico; TV cc per sorveglianza; ascensori antincendio; climatizzazione con finalità di tutela del patrimonio artistico.
Nel commento si dice che è preferibile l’alimentazione di sicurezza automatica e si indicano i tempi entro cui deve intervenire, secondo il sistema di utenza (vedi tabella 1).
Per gli impianti di spegnimento automatico degli incendi, il commento rimanda all’art. 6.3. del Decreto 20 maggio 1992, n. 569:
“Nei depositi il cui carico d’incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.”
e all’art. 5.3 del D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418
“Nei depositi il cui carico d’incendio è superiore a 50 kg/m2, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati a impianti di allarme”,
e ricorda che gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.

Valori di illuminamento di sicurezza (art. 4.6)
La Norma CEI 64-15 fornisce indicazioni più precise riguardo ai valori dell’illuminamento rispetto a quanto prescritto all’art. 752.56.5 della Norma CEI 64-8.
Si deve infatti tener conto della necessità di evacuare rapidamente le persone da ambienti angusti con la presenza di ostacoli di varia natura, pavimenti sconnessi, dell’esigenza di salvaguardare le opere da furti o danneggiamenti causati da una folla in preda al panico, e delle difficoltà di posizionare in modo puntiforme i corpi illuminanti per evitare pericolosi abbagliamenti.
Eventuali livelli di illuminamento superiori (es. 10 lx), devono essere previsti in fase progettuale in relazione all’analisi del rischio connesso al danneggiamento e trafugamento delle opere in situazioni di panico.
Il livello di illuminamento medio per la ripresa del controllo TV-CC di cui all’art. 4.3.1 deve essere valutato considerando la capacità di riflessione degli oggetti e degli ambienti da controllare. In generale si considerano sufficienti i seguenti valori misurati sugli oggetti stessi: 1 lx per oggetti chiari; 5 lx per oggetti scuri.

Commento all’art. 4.6
La posizione degli apparecchi di illuminazione e i livelli di illuminamento dovrebbero essere tali da permettere una sicura deambulazione nei percorsi di deflusso anche in presenza di ostacoli, impedimenti, pavimenti sconnessi o asperità del terreno.
A tale riguardo è preferibile ottenere sugli stessi un livellodi illuminamento non inferiore a 2,5 lux.
Per accertare il livello di illuminamento minimo degli ostacoli la misura deve essere eseguita sull’ostacolo stesso o nella immediata prossimità.
Il posizionamento degli apparecchi deve tenere conto anche della necessità di illuminare in modo specifico i punti di chiamata di soccorso e i mezzi antincendio che possono non essere espressamente posizionati lungo le vie di esodo.
Gli apparecchi di illuminazione devono essere ubicati tenendo presente la possibilità di illuminare i percorsi di deflusso anche in situazioni critiche. Ad esempio il fascio di luce degli apparecchi di illuminazione installati ad altezze inferiori ai 2 m potrebbe risultare oscurato dalla presenza di molte persone.

Protezione contro i sovraccarichi
Per assicurare la continuità di servizio dei circuiti di sicurezza, la Norma CEI 64-8 raccomanda di non proteggerli dal sovraccarico (commento all’art. 563.3: “E’ fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. …”). Secondo la norma CEI 64-15, invece, la protezione contro i sovraccarichi. deve essere prevista anche sui circuiti dell’illuminazione di sicurezza, ma, per evitare interventi inopportuni del dispositivo di protezione, richiede di sovradimensionare le condutture.
Il perché è chiarito dal commento all’art. 4.5.4 :
“… l’omissione della protezione da sovraccarico può determinare, in caso di guasto sui circuiti alimentati da batterie o sistemi analoghi, correnti di cortocircuito in fondo linea molto instabili e difficilmente prevedibili e quindi pericolose ai fini dell’innesco dell’incendio”.
Per evitare interventi inopportuni del dispositivo di protezione da sovraccarico si deve realizzare il coordinamento tra i conduttori e i dispositivi di protezione, secondo la condizione:

2IB < In < Iz (CEI 64-15, art. 4.5.4)

invece di:

IB < In < Iz (CEI 64-8, art. 433.2)

dove:
IB = corrente di impiego del circuito;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
Iz = portata in regime permanente della conduttura.
Nel commento si ricorda che resta immutata la seconda condizione If < 1,45 Iz, fatto salvo quanto diversamente specificato nel capitolo 6, per quanto riguarda l’utilizzo di cavi esistenti non rispondenti alle norme vigenti e a quelli di nuova installazione con sezione inferiore a 1,5 mm2 (si tratta di un’importante variante a sicurezza equivalente che vedremo nel prossimo numero di Panorama Elettrico).

Misure di protezione contro l’incendio (art. 5.3)
I circuiti non protetti da un proprio dispositivo differenziale, che transitano nella stessa conduttura, devono avere il dispositivo di protezione dalle sovracorrenti anche sul conduttore di neutro.
All’art. 473.3.2.1 a) della Norma CEI 64-8 si dice che:”quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei conduttori di fase, non è necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro né un dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore”.
A maggiore protezione dei conduttori di sezione inferiore in caso di guasto fra circuiti di sezione diversa nella stessa conduttura, all’art. 5.3.1 la norma CEI 64-15 prescrive che “i circuiti che transitano nella stessa conduttura devono avere il dispositivo di protezione dalle sovracorrenti anche sul conduttore di neutro. Questa misura non è necessaria se ogni circuito è protetto da un proprio dispositivo differenziale”.
Questa prescrizione integrativa tiene conto del fatto che negli edifici oggetto della 64-15 il rischio di danno alle cose e alle strutture non può essere considerato o classificato con i tradizionali parametri che mettono a confronto i costi della prevenzione, con i costi dei premi per le polizze assicurative. Si tratta infatti di opere e strutture la cui importanza artistica, storica e sociale costituiscono un “patrimonio insostituibile”.

Prese a spina protette
Un’altra prescrizione integrativa di questo tipo riguarda le prese a spina che devono essere protette dalle sovracorrenti con dispositivi aventi corrente nominale non superiore a quella delle stesse prese e con dispositivi differenziali aventi Idn non superiore a 300 mA (art. 5.3.2). Nel commento si ricorda che i cavi di collegamento con apparecchi mobili e trasportabili devono essere conformi a quanto già prescritto dalla Norma CEI 64-8:

Collegamento di apparecchi alimentati tramite cavo flessibile.
I cavi di collegamento con apparecchi mobili e trasportabili devono avere la minima lunghezza possibile; a tale scopo le prese fisse devono essere installate il più vicino possibile alla posizione in cui sarà utilizzato l’apparecchio mobile o trasportabile. La lunghezza del cavo, in generale, deve essere sufficiente per la connessione diretta agli apparecchi mobili. E’ consentito l’impiego di cordone prolungatore purché provvisto di presa con dispositivo di blocco (interblocco) per correnti superiori a 16 A; per correnti fino a 16 A la presa a spina mobile deve essere fornita di un dispositivo di ritenuta che ne impedisca il distacco involontario.
I cavi devono essere flessibili e devono essere installati in modo da non sottoporre a sforzi di trazione le connessioni dei conduttori ai morsetti terminali.
I cavi devono essere del tipo non propagante la fiamma (Norma CEI 20-35) ed avere guaina con funzioni antiabrasive (Norma CEI 64-2, art. 6.1.01, lettera h, punto 6).

Un responsabile per le prese a spina
Inoltre, sempre nel commento all’art 5.3.2, si raccomanda la necessità di individuare un responsabile che garantisca la corretta utilizzazione delle prese a spina fisse e di eventuali cordoni prolungatori, anche in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 10.3.7.3: “ad ogni spina non deve essere collegato più di un cavo flessibile e non è ammesso l’uso di adattatore multipli.

Monitoraggio degli impianti
Infine, molto importante, si raccomanda un monitoraggio generale dell’impianto elettrico per prevenire gli inevitabili rischi e disservizi causati dall’invecchiamento degli impianti in edifici destinati a durare nei secoli. In particolare la norma prescrive (art. 5.3.3) che “deve essere previsto un dispositivo generale atto a rilevare lo stato delle correnti di dispersione dell’impianto”.

Definizioni

L’impianto movibile
La Norma CEI 64-15 prescrive otto condizioni che devono essere rispettate per poter utilizzarlo
Una novità importante introdotta dalla Norma CEI 64-15 è la possibilità di realizzare, negli ambienti con presenza di vincoli artistici che non consentano la realizzazione di impianti fissi (art. 2.4), impianti di tipo “movibile” (art. 2.6) per distribuzione, illuminazione e prese a spina.
La ridotta resistenza strutturale agli urti accidentali di un impianto movibile, a causa del mancato fissaggio dei suoi componenti a strutture o infrastrutture fisse, determina però la necessità di studiare dei provvedimenti tali da prevenire le conseguenze da urto accidentale. Per questo viene in aiuto il capitolo 7 “Scelta e installazione degli impianti movibili”, che stabilisce le condizioni da rispettare per poter utilizzare un impianto movibile.
Commento all’art. 7.1

Le otto condizioni
1 – Vincolo artistico (art. 7.2 a)
Presenza di vincoli artistici che non consentano la realizzazione di impianti fissi (art. 2.4).
2 – Dispositivi differenziali (art. 7.2 b)
I circuiti devono essere protetti con dispositivi differenziali con Id non superiore a 30 mA.
3 – Cavi (art. 7.2 c)
I cavi devono essere multipolari e muniti di conduttore di protezione se non posizionati all’interno di canaline, canali, o tubazioni aventi grado di protezione non inferiore a IP4X.
4 – Condutture (art. 7.2 d)
Le condutture non distanziate devono essere facilmente individuabili e posate in modo da non causare ostacolo né intralcio al normale passaggio.
Sono da preferire i percorsi rasenti gli angoli parete/pavimento. Nei casi particolari devono essere prese le opportune precauzioni.
5 – Componenti dell’impianto (art. 7.2 e)
Tutti i componenti dell’impianto devono essere adeguatamente protetti contro i contatti diretti e indiretti e avere un grado di protezione adatto all’ambiente e al tipo di posa.
6 – Personale avvertito (art. 7.2 f)
Il personale addetto alla custodia e alla pulizia deve essere adeguatamente avvertito sulla posizione degli impianti e dei relativi componenti.
7 – Rigidità meccanica (art. 7.2 g)
Le condutture e i componenti dell’impianto, se NON DISTANZIATI, devono essere inseriti o fissati su strutture di sostegno, metalliche o di altra natura (legno compreso), tali da garantire all’impianto una adeguata rigidità meccanica. Possono essere considerate strutture di sostegno, oltre ai componenti dell’arredo che presentano sufficiente stabilità, anche i sistemi di canalizzazione integrata di tipo rigido (canaline portacavi, canali portapparecchi, tubazioni, ecc,), purché sia garantita la rigidità meccanica dei componenti lineari nei punti di giunzione, derivazione e incrocio.
Le strutture di sostegno dell’impianto movibile possono essere semplicemente appoggiate alle parti strutturali dell’edificio (pavimento, cornicioni, ecc.).

Asse di inserzione anche verticale, purché …
In queste condizioni di posa l’asse di inserzione delle prese può essere anche verticale purché venga garantito sulle stesse il grado di protezione IP20 e l’ambiente non presenti particolari condizioni di polverosità.
Nota – I sistemi che utilizzano cavi ad isolamento minerale oltre che per gli impianti fissi, possono essere utilizzati anche per gli impianti movibili in quanto assimilati, ai fini dell’articolo 7.2, alle canalizzazioni di tipo rigido.

commento all’art 7.2 g
La posa di sistemi di canalizzazione integrata di tipo rigido, deve essere tale da evitare flessioni anomale ai componenti strutturali dell’impianto.
Si ricorda che per i sistemi di canalizzazione destinati a contenere i cavi degli impianti elettrici, le Norme CEl di prodotto (CEI 23-19 / CEI 23-31 / CEI 23-32) chiedono il rispetto della distanza minima di 10 mm dei cavi dal pavimento finito.
Tale distanza non è richiesta per i sistemi di canalizzazione utilizzati come strutture di sostegno di impianti movibili, purché non si prevedano spargimento di liquidi per la pulitura del pavimento e il personale sia adeguatamente avvertito.
La rigidità meccanica dei componenti dell’impianto movibile non è richiesta per i tratti terminali che alimentano apparecchi utilizzatori mobili e trasportabili purché i cavi di collegamento siano conformi alle prescrizioni dell’art. 752.52.4 della Norma CEI 64-8.
È comunque preferibile che la lunghezza di questi cavi sia non superiore a 2 m e che non si utilizzino cordoni prolungatori.

8 – Urti accidentali (art. 7.2 h)
Eventuali urti accidentali non devono determinare cadute di parti importanti ed estese dell’impianto quali ad esempio le condutture dorsali principali.
Gli articoli 7.3 e 7.4

Il capitolo 7 prescrive inoltre che gli impianti movibili siano eserciti e manutenuti solo da personale qualificato, istruito o avvertito (art. 7.3) e devono essere sempre distanziati dal pubblico (art. 7.4).

Riferimenti alla 64-8
Articoli della norma CEI 64-8 di particolare interesse per gli impianti negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica.

Parte 4 – Prescrizioni per la sicurezza
Fascicolo 4134

Capitolo 41 Protezione contro i contatti diretti e indiretti
412.3 Protezione mediante ostacoli
412.4 Protezione mediante distanziamento

Capitolo 42 Protezione contro gli effetti termici
422 Protezione contro gli incendi – commenti
422.2
423 Protezione contro le ustioni

Capitolo 43
Protezione delle condutture contro le sovracorrenti

433.2 Coordinamento tra conduttori
e dispositivi di protezione

Capitolo 47
Applicazione delle prescrizioni per la sicurezza
473.1 Protezione contro i sovraccarichi
473.1.1 Posizione dei dispositivi di protezione
contro i sovraccarichi
473.1.1.2
473.3.2.1 Sistemi UT o TN

Parte 5
Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Fascicolo 4135

Capitolo 52 Scelta e messa in opera delle condutture

522.8.1.7

Capitolo 53 Dispositivi di protezione, di sezionamento
e di comando
537.5.2 commenti

Capitolo 56 Alimentazione dei servizi di sicurezza
563 Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza
563.3

Parte 6 Verifiche – Fascicolo 4136

Capitolo 61 – Verifiche iniziali
610.4
612.2 Prova della continuità dei conduttori di protezione, compresi i conduttori equipotenziali principali e supplementari

612.3 Misura della resistenza di isolamento dell’impianto elettrico
Tab. 61A Valore minimo della resistenza di isolamento
Appendice C Misura dell’impedenza dell’anello di guasto

Parte 7
Ambienti ed applicazioni particolari
Fascicolo 4137

Sezione 704
Cantieri di costruzione e di demolizione

Sezione 751
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio
751.03 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

751.03.1 Ambienti a maggior rischio in caso
di incendio per elevata densità di affollamento
o per l’elevato tempo di sfollamento in caso
di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose.
Allegato A (751.03.1)
751.04 Criteri di esecuzione degli impianti negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
751.04.1 Prescrizioni comuni di protezione
contro l’incendio
751.04.2 Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti

di cui in 751.03.1

Sezione 752 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento
752.2 Definizioni
752.2.1 Luoghi di pubblico spettacolo
e di trattenimento.
752.3 Caratteristiche generali
752.3.6 Suddivisione dei circuiti
752.35.5 Funzionamento del servizio
752.5 Scelta ed installazione dei componenti
dell’impianto elettrico
752.52.4 Collegamento di apparecchi

alimentati tramite cavo flessibile
752.55.1 Prese a spina fisse
752.55.2 Protezione delle lampade
752.55.3 Apparecchi di illuminazione
752.55.4 Impianto elettrico per lampade a scarica
a catodo freddo ad alta tensione
752.56.5 Illuminamento

Riferimenti legislativi

L’allegato A della norma CEI 64-15 riporta gli articoli di legge citati nelle prescrizioni e nei commenti della norma stessa, per facilitarne la comprensione. Ecco l’elenco delle leggi e dei decreti riportati nell’allegato.

Legge 1° giugno 1939, n. 1089
(G.U. 8 agosto 1939 n. 184)
Antichità, belle arti, mostre d’arte e musei
Tutela delle cose di interesse storico ed artistico

Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564
(G.U. 12 gennaio 1943 n. 8)
Antichità, belle arti, mostre d’arte e musei
Approvazione delle norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale.

N.d.R.: Gli articoli relativi agli impianti elettrici, sono stati abrogati dal Decreto 20 maggio 1992, n. 569 art. 16.1. e dal D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 – art. 13.1.

Carta del restauro 1972

La carta del restauro è un documento nel quale sono enunciati i principi fondamentali che sono alla base delle teorie di conservazione e restauro del patrimonio storico e artistico. Nasce nel 1931, con il titolo di “Norme per il restauro dei monumenti ” a seguito della Conferenza internazionale di Atene dello stesso anno e in seguito ripresa nel Secondo Congresso Internazionale degli Architetti e Tecnici dei Monumenti del 31 maggio 1964 “Carta di Venezia”.

Riportiamo i due articoli della Carta del restauro 1972 che interessano la Norma CEI 64-15.
Articolo 1
Tutte le opere d’arte di ogni epoca, nell’eccezione più vasta che va dai monumenti architettonici a quelli di pittura e scultura, anche se in frammenti e dal reperto paleolitico alle espressioni figurative delle culture popolari e dell’arte contemporanea a qualsiasi persona o ente appartengano, ai fini della loro salvaguardia e restauro, sono oggetto delle presenti istruzioni che prendono il nome di “Carta di Restauro 1972″.

Articolo 8
Ogni intervento sull’opera o anche in continuità dell’opera ai fini di cui all’art. 4 deve essere eseguito in modo tale e con tali tecniche e materie da potere dare affidamento che nel futuro non renderà impossibile un nuovo eventuale intervento di salvataggio o di restauro. Inoltre ogni intervento deve essere preventivamente studiato e motivato per iscritto … (omissis).

Decreto 16 febbraio 1982
(G.U. 9 aprile 1982 n.98)
Ministro dell’Interno – Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

D.P.R. 29 luglio 1982, n.577
(G.U. 20 agosto 1982 n.229)
Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendio.

D.M. 26 giugno 1984
(G.U. 25 agosto 1984, n.234)
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi

Decreto Ministero dell’Interno 14 gennaio 1985
Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall’allegato A1.1 al Decreto Ministeriale 26 giugno 1984: ” Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”.

Decreto 20 maggio 1992, n.569
(G.U. 4 marzo 1993 n.52)
Ministero per i beni culturali e ambientali – Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. (vedi PanEL n.8/98).

D.P.R. 30 giugno 1995 n.418
(G.U. 7 ottobre 1995 n.235)
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storico artistico destinati a biblioteche ed archivi. (vedi PanEL n.8/98).

D.M. 19 agosto 1996 n.149
(G.U. 12 settembre 1996 n.214)
Ministero dell’Interno – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.