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Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
(GU Serie Generale n.10 del 13-1-2017 – Suppl. Ordinario n. 3)

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Art. 15 – Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica

1. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall’articolo
17-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1-ter e’ sostituito dal seguente:
«1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche’ per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita’ alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali».
2. All’articolo 17-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole:
«secondo comma del codice civile» sono sostituite dalle parole: «primo, secondo e terzo comma del codice civile».
3. All’articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e’ aggiunto il seguente comma: «2. sino all’adozione dei decreti di cui al comma 1, si applicano i medesimi sistemi, componenti identita’ tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi in circolazione».
4. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ aggiunto il seguente comma: «2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche’ gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui al comma 2-bis».

Note all’art. 15:
– Il testo dell’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi’
recita:
“Art. 4 (L). Regolamenti edilizi comunali (legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell’art. 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle
modalita’ costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di
sicurezza e vivibilita’ degli immobili e delle pertinenze
degli stessi.
1-bis.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i Comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia di primo livello di cui
all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, nonche’ per gli edifici
residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’
abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto
1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la
possibile installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di
una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o
scoperto e da ciascun box per auto, siano essi
pertinenziali o no, in conformita’ alle disposizioni
edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e,
relativamente ai soli edifici residenziali di nuova
costruzione con almeno 10 unita’ abitative, per un numero
di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per
cento di quelli totali.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell’art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta’ delle
amministrazioni pubbliche.
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali,
in attuazione del principio di leale collaborazione,
concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi
dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
o intese ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per l’adozione di uno schema di regolamento
edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi
costituiscono livello essenziale delle prestazioni,
concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che
indica i requisiti prestazionali degli edifici, con
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e’ adottato dai comuni nei termini fissati dai
suddetti accordi, comunque entro i termini previsti
dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.”.
– Il testo dell’art. 17-quinquies del decreto – legge
22 giugno 2012, n. 83, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
“Art. 17-quinquies. Semplificazione dell’attivita’
edilizia e diritto ai punti di ricarica
1. Al comma 2 dell’art. 4 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono premessi i seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il
regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del
titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista,
per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500
metri quadrati e per i relativi interventi di
ristrutturazione edilizia, l’installazione di
infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
idonee a permettere la connessione di una vettura da
ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in
conformita’ alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate
nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in
relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto
ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento
stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di
queste ultime, provvedono ai sensi dell’art. 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater non si applicano agli immobili di proprieta’ delle
amministrazioni pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all’art. 1102 del
codice civile, le opere edilizie per l’installazione delle
infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici
in condominio sono approvate dall’assemblea di condominio,
in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall’art. 1136, primo, secondo e terzo comma del
codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o
non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino
interessato puo’ installare, a proprie spese, i dispositivi
di cui al citato comma 2, secondo le modalita’ ivi
previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.”.
– Il testo dell’art. 17- terdecies del decreto – legge
22 giugno 2012, n. 83, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi’ recita:
“Art. 17-terdecies. Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica, si applica l’art. 75, comma 3-bis, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2. Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 1, si
applicano i medesimi sistemi, componenti identita’
tecniche, nonche’ le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi in circolazione.”.
– Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto
2012, n. 134 si veda nelle note alle premesse.
– Il testo dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O., come modificato dal
presente decreto, cosi’ recita:
“Art. 23. Autorizzazione unica in materia ambientale
per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di
semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e
per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in
materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
base dei risultati delle attivita’ di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all’art. 25 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e’
autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell’art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a
disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a
semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
medie imprese e degli impianti non soggetti alle
disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di
comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla
legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale e’ rilasciata da
un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio
di proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi in
relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di
attivita’, nonche’ all’esigenza di tutela degli interessi
pubblici e non dovra’ comportare l’introduzione di maggiori
oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e’ emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento sono identificate le norme, anche di legge,
regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici e’ sottoposta alla
disciplina della segnalazione certificata di inizio
attivita’ di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni,
attestazioni, asseverazioni, nonche’ gli elaborati tecnici
da presentare a corredo della segnalazione certificata di
inizio attivita’ di cui al comma 2-bis.”.

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