VISTI:
• la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
• il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
• la legge 23 agosto 2004, n. 239;
• la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato;
• la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07”, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
• la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 105/2014/R/eel;
• la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 312/2014/R/eel);
• la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 658/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 658/2014/R/eel);
• la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) del 13 maggio 2014, prot. Autorità n. 13964 del 19 maggio 2014;
• la comunicazione dell’Acquirente unico del 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36756 del 16 dicembre 2014;
• la comunicazione dell’Acquirente unico del 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36757 del 16 dicembre 2014;
• la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 3 dicembre 2014, prot. Autorità n. 35860 del 10 dicembre 2014 (di seguito: comunicazione 3 dicembre 2014);
• la comunicazione della Cassa del 15 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37397 del 22 dicembre 2014;
• la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36463 del 15 dicembre 2014;
• la comunicazione di Terna del 18 dicembre 2014, prot. Autorità n. 37824 del 29 dicembre 2014;
• la nota della Direzione Mercati del 18 novembre 2014, prot. 32986 del 18 novembre 2014, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).
..omissis..
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all’articolo1 del TIV.
Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela
2.1 I valori dell’elemento PE e dell’elemento PD per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
2.2 I valori del corrispettivo PED per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.
Articolo 3
Aggiornamento del corrispettivo PPE
3.1 I valori del corrispettivo PPE per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2015 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.
Articolo 4
Modificazioni al TIV
4.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:
a. all’articolo 27:
i. al comma 27.4 al termine dell’ultimo periodo, le parole “delle medesime regolazioni” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 27.3”;
ii. il comma 27.5 è sostituito dal seguente comma:
“27.5 I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.4, lettera a), per gli importi derivanti dal gettito del corrispettivo PPE eccedenti l’ammontare di perequazione riconosciuto, sono maggiorati di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ammontare di perequazione fino al momento della regolazione di cui al medesimo comma 27.4. I versamenti alla Cassa di cui al medesimo comma, per gli importi derivanti da rettifiche per errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo ad annualità precedenti la perequazione di riferimento, sono maggiorati secondo le modalità operative definite dalla Cassa.”;
iii. il comma 27.6 è sostituito dal seguente comma:
“27.6 Successivamente alla disponibilità da parte della Cassa delle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1 e delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione, comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno:
a) la Cassa provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione ex post della differenza tra l’ammontare di perequazione di cui al comma 27.3bis, come aggiornato a seguito delle eventuali rettifiche derivanti da errori di comunicazione, e l’ammontare del gettito del corrispettivo PPE trattenuto dagli esercenti la maggior tutela durante l’anno solare successivo a quello a cui ciascuna perequazione si riferisce;
b) ciascun esercente la maggior tutela, ciascuna impresa distributrice e la Cassa procedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla regolazione degli importi risultanti dalla differenza tra quanto regolato ai sensi del comma 27.4 e gli importi di cui alla precedente lettera a).”;
iv. al comma 27.7, alle parole “I versamenti alla Cassa di cui al comma 27.6” sono aggiunte le seguenti parole “derivanti dalle nuove comunicazioni effettuate dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16.1”;
v. al comma 27.7, dopo il primo periodo, è aggiunto: “I versamenti derivanti da eventuali rettifiche di errori di comunicazione delle informazioni necessarie al calcolo di ciascun ammontare di perequazione e comunicate entro il 30 aprile di ciascun anno sono maggiorati sulla base delle modalità operative definite dalla Cassa”.
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
5.2 Il TIV, come modificato, si applica a decorrere dall’1 gennaio 2015.
29 dicembre 2014
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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