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Determinazione, ai sensi del Decreto 18 dicembre 2008, delle modalità di calcolo dell’energia elettrica incentivata, ai fini dell’emissione dei certificati verdi o della tariffa omnicomprensiva, come illustrato nell’allegato A del Decreto.

Una guida alla determinazione dell’energia incentivata ai fini dell’emissione dei certificati verdi sulla base del nuovo documento.
Nei successivi paragrafi vengono definite le modalità (tratte dall’allegato A del Decreto 18 dicembre 2008) per la determinazione dell’energia elettrica incentivata “EI“ (MWh), riconosciuta agli interventi che hanno diritto agli incentivi di cui al presente decreto.
La tabella seguente riassume le modalità di calcolo del valore “EI“ in funzione della categoria d’intervento per la quale è stata ottenuta la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili “IAFR”.

Rif. Categoria di intervento Energia incentivata
riconosciuta
per il sistema
dei certificati verdi
Energia incentivata
riconosciuta
per il sistema
della tariffa fissa
Impianti Rinnovabili NUOVI
Impianti nuovi o riattivati
alimentati da fonti rinnovabili
Ei = Ea Ei = Er
Rifacimenti Parziali
I Rifacimenti parziali idroelettrici Ei = D· [(Ea– E10)
+ k · (f + g) · E10]
Ei = D· [(Ea– E10) + k ·
(f + g) · E10] · (Er/Ea)
Rifacimenti parziali
idroelettrici onerosi

Ei = D · E
a

Ei = D · E
r
Rifacimenti parziali geotermoelettrici Ei = D· [(Ea– E10)
+ V · E10]
Ei = D· [(Ea– E10)
+ V · E10] · (Er/Ea)
Rifacimenti parziali
impianti a biomassa
. .
Potenziamenti
II Potenziamenti impianti
idroelettrici
Ei = 0.05 · Ea Ei = 0.05 · Er
Potenziamento impianti
non idroelettrici
Ei = D · (Ea– E5) Ei = D·(Ea– E5)·(Er/Ea)
Rifacimenti Totali
III Rifacimenti totali impianti
idroelettrici su acquedotto
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti idroelettrici
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti geotermoelettrici
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti eolici
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti biomassa
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Rifacimenti totali
impianti alimentati da gas
di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione
e biogas
Ei = D · Ea Ei = D · Er
Altri Impianti
IV Impianti ibridi in esercizio
prima del 1/04/1999
Ei = 0,5 · [(Ea– Enr) – E3] non ammessa
Impianti ibridi in esercizio
dopo 1/04/1999
Ei = Ea– Enr Ei = (Ea– Enr) · (Er/Ea)
[solo per impianti
in esercizio dopo il 31/12/07]
Impianti ibridi in esercizio dopo 1/04/99,
operanti come ibridi dopo entrata in vigore del presente decreto e che non rispettano la
condizione di cui al paragrafo 11.2
Ei = 0,5 · (Ea– Enr) Ei = 0,5 · (Ea– Enr) · (Er/Ea)
[solo per impianti
in esercizio dopo il 31/12/07]
Impianti a rifiuti entrati in esercizio prima del
31/12/2006 di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), ammessi al regime riservato alle fonti
rinnovabili dalla normativa previgente
Ei = Ea non ammessa
Impianti a rifiuti entrati in esercizio dopo il
31/12/2006
Ei = Ea– Enr Ei = (Ea– Enr) · (Er/Ea)
Impianti di cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b)
Si applicano le disposizioni di cui
al DM 24 10 2005 “altre produzioni”
non ammessa

LEGENDA
Ei = energia elettrica incentivata all’intervento effettuato;
Ea= produzione annua netta ovvero producibilità attesa ;
Er= energia immessa nel sistema elettrico;
E5= Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l’intervento;
E10= Media della produzione netta degli ultimi 10 anni utili precedenti l’intervento;
f = Coefficiente di sostituzione del gruppo turbina alternatore;
k = Coefficiente di utilizzazione dell’impianto;
g = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto idroelettrico);
V = Coefficiente di graduazione dei costi (impianto geotermoelettrico);
Enr= Energia non Rinnovabile netta prodotta dall’impianto;
Er3= Media della produzione netta nel triennio precedente al 1 aprile 1999 imputabile ad
alimentazione da fonti rinnovabili;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto.

Nota: I valori dei coefficienti f, k, g e V sono riportati nel seguito
Per gli impianti idroelettrici dotati di sistemi di pompaggio l’elettricità prodotta da fonte rinnovabile
viene calcolata detraendo alla produzione netta totale l’energia elettrica attribuibile ai sistemi di
pompaggio stessi.

PARTE PRIMA – RIFACIMENTI PARZIALI

1. RIFACIMENTI PARZIALI DI IMPIANTI IDROELETTRICI
1.1 DEFINIZIONI
Nell’àmbito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico
Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la
terminologia dell’UNIPEDE.
L’impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
a) centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche
connesse;
b) opere idrauliche.
Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
– traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico,
scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione,
opere di dissipazione;
– organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d’acqua fluenti
nell’impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico
L’intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito come rifacimento parziale quando si
verificano almeno le seguenti due condizioni:
a) l’impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni, qualora abbia una potenza nominale media
annua inferiore a 10 MW , ovvero da almeno 30 anni qualora abbia una potenza nominale media
annua uguale o superiore a 10 MW; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo
parallelo dell’impianto nella rete elettrica, e il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato
rispetto alla data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito dell’intervento di rifacimento parziale;
b) si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario di tutti i gruppi turbina-alternatori
esistenti.
Per quanto riguarda la lettera b) si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture
civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere
lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.
Il rifacimento parziale dell’impianto può comprendere interventi di diversa natura, entità e
complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere
idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il
rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere
idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle
opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell’inserimento ambientale
dell’impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità,
riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui alla lettera a) sugli anni di funzionamento
dell’impianto non viene considerata.
Non sono ammessi interventi di rifacimento parziale sugli impianti idroelettrici installati come parte
integrante delle reti di acquedotti.

1.1.3 Potenza nominale media annua dell’impianto
E la potenza definita all’articolo 2, comma 1, lettera t).

1.1.4 Produzione storica dell’impianto prima del rifacimento parziale
La produzione storica di riferimento dell’impianto è la media aritmetica della produzione netta
effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in MWh. La media deve essere
computata sul decennio precedente l’inizio dei lavori di rifacimento. Possono essere esclusi, qualora
opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive
dell’impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in
sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l’intervento di rifacimento parziale
La producibilità attesa dopo l’intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell’intervento di rifacimento parziale espressa in MWh,
valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale
Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le
spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell’intervento di
rifacimento parziale dell’impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento del suo
inserimento ambientale.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare
alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale
Il costo complessivo dell’intervento di rifacimento parziale dell’impianto idroelettrico deve essere
adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal
progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento
dell’intervento stesso.
L’intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in
esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti
rinnovabili, essere stato completato, entro tre anni dalla data di inizio lavori, qualora l’intervento sia
eseguito su un impianto di potenza nominale media annua inferiore a 10 MW. Per i soli impianti di
potenza nominale media annua uguale o superiore a 10 MW l’intervento può essere completato entro
sei anni dalla data di inizio dei lavori, fatte salve ulteriori proroghe dovute a cause di forza maggiore
o indipendenti dalla volontà del produttore intervenute durante i lavori sull’impianto, ovvero a
motivi attinenti alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, queste ultime attestate dal GSE.
Inoltre, per i soli impianti di potenza nominale media annua uguale o superiore a 50 MW costituiti
da più gruppi, il predetto periodo di sei anni si applica fino alla data di entrata in esercizio del primo
gruppo turbina/alternatore e, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente decreto, il
rilascio dei certificati verdi può avvenire a decorrere dalla data di entrata in esercizio del primo
gruppo turbina/alternatore e limitatamente alla quota di energia prodotta riferita alla parte
dell’impianto rifatto. In tal caso, tuttavia, è fatto obbligo al produttore di sostituire tutti gli altri
gruppi turbina/alternatore entro i successivi tre anni, a pena la decadenza dal diritto ai certificati
verdi connesso all’intervento di rifacimento.
I predetti tempi massimi di completamento degli interventi di rifacimento si applicano anche agli
interventi avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
a) la descrizione sintetica e l’elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi
significativi di opere, riferiti alle parti funzionali di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1.1;
b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, o preventivati nei casi di
impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla
realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio degli incentivi,
qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora
richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o
effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di
rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito del rifacimento
(data del primo parallelo con la rete a seguito dell’intervento);
d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell’impianto che illustrino
schematicamente l’intervento di rifacimento proposto.
La documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente
richieda il riconoscimento della parte graduale dell’intervento di rifacimento parziale proposto
secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità
riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di
natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell’impianto, tali contributi sono detratti dal
costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l’entità dell’energia qualificata
definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA
PER RIFACIMENTO PARZIALE IDROELETTRICO

1.2.1 Valutazione dell’energia elettrica incentivata per l’ottenimento dei certificati verdi
L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh,
al generico anno i-esimo (i=1,….,n) dopo il rifacimento parziale dell’impianto, è data dalla seguente
formula:
EI = D · [(Eai – E10) + K (f + g) · E10] (1)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l’intervento di rifacimento parziale,
avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell’impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo
1.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l’intervento di rifacimento
parziale nell’anno generico «i», espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell’impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «CS» dell’intervento di
rifacimento parziale; Cs è il costo specifico dell’intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell’intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell’àmbito dello stesso intervento.

L’energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in MWh,
al generico anno i-esimo (i=1,….,n) dopo il rifacimento parziale dell’impianto, è data dalla seguente
formula:
EI = D · [(Eai – E10) + K (f + g) · E10] · ( ERi/Eai) (2)
I simboli indicati hanno il seguente significato:
EI è l’energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l’intervento di rifacimento parziale,
avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva, espressa in MWh;
E10 è la produzione storica netta dell’impianto prima del rifacimento parziale di cui al paragrafo
1.1.4, espressa in MWh;
Eai è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l’intervento di rifacimento
parziale nell’anno generico «i», espressa in MWh;
ERi è l’energia immessa in rete dopo l’intervento di rifacimento parziale nell’anno generico «i»,
espressa in MWh;
K è il coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell’impianto;
f è il coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
D = coefficiente di gradazione di cui all’articolo 21, commi 5 e 6, del presente decreto;
g è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «CS» dell’intervento di
rifacimento parziale; Cs è il costo specifico dell’intervento espresso in M€/MW (milioni di curo per
MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell’intervento sulla Potenza nominale delle turbine
appartenenti all’impianto dopo il rifacimento (Pd).
La richiesta di rifacimento parziale comporta la non ammissibilità della richiesta di riconoscimento
di potenziamento nell’ambito dello stesso intervento.

1.2.3 Valori dei coefficienti di calcolo
Coefficiente K
Per qualsiasi potenza nominale media annua, i valori del coefficiente K, che tiene conto del grado di
utilizzazione relativo dell’impianto, si calcolano come segue:
• quando 2000 ore

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