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Pubblicata la bozza di procedura con la quale Università, enti di ricerca e ordini professionali potranno richiedere l’autorizzazione ad erogare i corsi previsti dal DPR 75/2013, in vigore dal 12 luglio 2013, che ha fissato i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale.

Premessa
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici.
In particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato provvedimento normativo stabilisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università, organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE, d’intesa con MATTM e MIT, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.
La norma non prevede ulteriori indicazioni in merito alla procedura da seguire per il rilascio dell’autorizzazione. Pertanto, si è ritenuto necessario, per esigenze di trasparenza e di uniformità nella valutazione delle domande, condividere tra le Pubbliche Amministrazioni interessate uno schema procedurale e gli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste e nell’esercizio dei compiti amministrativi attribuiti.
Della procedura stessa e dei relativi esiti sarà data idonea notizia attraverso pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni coinvolte.

Soggetti che possono inoltrare la richiesta
L’articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di autorizzazione i soggetti sotto elencati:
• Università
• Organismi ed Enti di ricerca
• Consigli, ordini e collegi professionali

Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata alla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico – della Direzione Generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica – Dipartimento per l’energia del Ministero dello sviluppo economico, al seguente indirizzo : Via Molise, 2 – 00187 Roma.
La richiesta deve riportare dettagliatamente le seguenti informazioni:

• la descrizione dei contenuti del corso, suddivisi in moduli tematici individuati nel rispetto dei contenuti minimi di cui all’allegato 1 del DPR 75/2013 e sinteticamente descritti con un breve sommario inserito in programma;
• la descrizione di eventuali moduli tematici aggiuntivi rispetto ai moduli base previsti dal DPR 75/2013 in materia di illuminazione pubblica e climatizzazione estiva;
• la durata espressa in ore, non inferiore a 64 ore complessive, specificando il numero di ore dedicate a ciascun modulo;
• le modalità di svolgimento dei corsi (lezioni frontali, esercitazioni pratiche, elearning);
• il numero di partecipanti per classe;
• il CV dei docenti e degli esperti coinvolti in cui sia specificata la formazione in uno degli indirizzi di cui all’art. 2 commi 3 e 4 del DPR 75/2013 e sia inoltre evidenziata la pregressa esperienza in materia; il CV deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e deve riportare l’autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003;
• le eventuali esperienze pregresse del soggetto richiedente nella realizzazione di corsi sul tema efficienza energetica degli edifici (con l’indicazione delle certificazioni se disponibili);
• le modalità di espletamento degli esami;
• format di attestato di frequenza e superamento dell’esame finale;
• il costo dell’iscrizione;
• le ulteriori informazioni utili per valutare la rispondenza del corso ai requisiti minimi riportati nel paragrafo successivo.

Valutazione delle domande di autorizzazione
Il MISE, al fine di valutare le domande di autorizzazione, indice, ai sensi dell’art 14 della Legge 241/90, idonea Conferenza di servizi a cui partecipano il MATTM ed il MIT attraverso propri soggetti delegati. In questa sede, si effettua la valutazione contestuale e si acquisisce l’intesa dei Ministeri concertanti al fine dell’autorizzazione del corso.
La prima riunione della Conferenza dei servizi definisce i tempi di conclusione delle valutazioni, di norma pari a 45 giorni.
L’attività istruttoria preliminare, sulla completezza della domanda e la presenza degli elementi essenziali, è svolta dalla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico.
Nell’ambito dell’istruttoria, sarà valutata la presenza dei seguenti elementi, ritenuti indicatori di adeguata qualità dell’offerta formativa:
• corrispondenza dei contenuti proposti ai contenuti minimi indicati nell’allegato 1 al DPR 75/2013, con approfondimento delle materie trattate e maggiori dettagli sui contenuti specifici
• durata del corso non inferiore a 64 ore, escluso l’esame finale;
• durata di ciascun modulo non inferiore a 4 ore;
• obbligo di frequenza di almeno l’85% delle ore di formazione previste per l’ammissione all’esame finale;
• corretto equilibrio tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche (intese anche come esercitazioni in aula), le quali non possono essere inferiori al 20% del monte ore complessivo;
• docenti con esperienza professionale almeno triennale nel settore;
• numero di partecipanti per classe non superiore a 35 unità;
• utilizzo di sedi conformi ai requisiti di legge in materia di sicurezza e di accessibilità;
• esame finale condotto nel rispetto delle seguenti modalità:
a) ammissione del candidato subordinata alla verifica della frequenza minima obbligatoria (85% delle ore complessive del corso)
b) presenza nella commissione di esame di un esperto esterno all’organismo organizzatore del corso, che non abbia partecipato all’attività di docenza o di organizzazione del corso; l’esperto esterno deve possedere uno dei titoli di studio indicati all’art. 2 comma 3, lettera a) del DPR 75/2013 ed una adeguata esperienza (almeno quinquennale) nel settore della certificazione energetica degli edifici con funzione di supervisione complessiva;
c) esecuzione della prova finale in modalità frontale. La prova deve prevedere una prova scritta finalizzata a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso e una prova orale incentrata sulla discussione di un APE. La prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
• contenuti dell’attestato di frequenza al corso e di superamento dell’esame finale, da consegnare al partecipante:
a) Indicazione della dicitura “attestato di frequenza corso e superamento esame per tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 75/2013”;
b) Data di rilascio;
c) Logo, denominazione ed indirizzo dell’ente autorizzato ad erogare il corso;
d) Riferimenti relativi all’autorizzazione ottenuta per l’erogazione del corso;
e) Sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente erogatore
f) Dichiarazione del superamento del limite di frequenza minima richiesta

Nel caso di corsi somministrati in modalità e-learning, sarà valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l’attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l’effettiva frequenza al corso.
Le domande sono valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo conto delle risultanze dell’istruttoria preliminare condotta dalla Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico. Nei casi in cui si rendano necessarie integrazioni alla richiesta presentata, esse sono richieste al proponente a cura della Divisione VII; in tal caso, il termine di 45 giorni per la conclusione della valutazione è sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste.
Per le richieste di autorizzazione già pervenute, sarà data ai richiedenti comunicazione circa la possibilità di produrre la documentazione integrativa alla istanza originariamente presentata, secondo le modalità descritte.
Inoltre, tenendo conto dei criteri minimi elencati nell’allegato 1 al DPR 75/13, sono altresì valutate le istanze di riconoscimento della formazione pregressa, a condizione che essa sia stata erogata esclusivamente dai soggetti elencati al comma 5, art 2 del DPR e successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.

Comunicazione
L’esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura della Divisione VII della DGENRE del MiSE, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, per le richieste di autorizzazione pervenute al Mise prima dell’approvazione della presente procedura, dalla data di pubblicazione della procedura sul sito web del MiSE.
La comunicazione contiene l’indicazione del responsabile del procedimento, degli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, oltre alle prescrizioni di cui all’art 10 bis della legge 241/90.
L’autorizzazione ha durata triennale e permette, entro detto periodo di validità, di replicare il corso secondo le modalità autorizzate.
L’elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo Economico.
Al fine di assicurare all’utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte dell’ente erogante, deve riportare la dicitura “corso accreditato MISEMATTM-MIT ai sensi dell’art 2 comma 5 del DPR75/2013”.

Verifiche
Il Ministero dello Sviluppo Economico effettua verifiche a campione sui corsi autorizzati per accertare il rispetto dei requisiti minimi, anche avvalendosi di altre Amministrazioni o soggetti pubblici qualificati. In caso di accertata inosservanza dei requisiti minimi, il MISE indice, ai sensi dell’art 14 della Legge 241/90, idonea Conferenza di servizi a cui partecipano il MATTM ed il MIT attraverso propri soggetti delegati al fine di valutare, la sospensione o la revoca della autorizzazione.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento del corso, è l’unico responsabile nei confronti delle Amministrazioni che hanno concesso l’autorizzazione stessa.