Ultime news

Il tema delle oscillazioni (o “sbalzi”) di tensione e delle relative implicazioni in termini di responsabilità rappresenta un settore di particolare interesse per l’analisi giuridica del contesto delle installazioni elettriche, in quanto di regola chiama in causa un soggetto “esterno” all’impianto elettrico, vale a dire il distributore di energia.

Un aspetto, questo, che solleva importanti interrogativi in termini di responsabilità, in particolare laddove detti sbalzi abbiano avuto impatto diretto sulle macchine collegate alla rete elettrica, causando loro danni. Specialmente laddove detti macchinari risultassero particolarmente delicati e costosi, come avvenne in…

Il caso della tensione oscillante

La società Gamma Srl gestiva un centro di diagnostica per immagini di notevole rinomanza sul territorio di riferimento. Un successo tale da spingere la direzione della società ad investire nell’acquisto di nuove apparecchiature radiodiagnostiche per Risonanza Magnetica e TAC. A fronte di tale decisione, Gamma Srl richiedeva pertanto al proprio Distributore di energia un aumento della potenza elettrica al fine di alimentare tali nuove apparecchiature. Purtroppo, successivamente a detto aumento di potenza ed al conseguente utilizzo delle apparecchiature radiodiagnostiche, si verificavano gravi e persistenti oscillazioni di tensione tali da causare guasti ai componenti elettronici dei macchinari e costringere così l’azienda ad acquistare uno stabilizzatore di tensione esterno, che tuttavia non era comunque riuscito ad ovviare al problema. Di conseguenza, Gamma Srl chiedeva al Distributore il risarcimento dei danni subiti a causa di tali disservizi.

Il Distributore, tuttavia, rigettava tali richieste, negando ogni propria responsabilità e sottolineando che l’origine dei disservizi lamentati dovesse essere piuttosto cercata nella scelta di Gamma Srl di accettare una potenza di soli 30 kW, che sarebbe risultata insufficiente per le esigenze dei macchinari di nuova installazione e che di conseguenza il rischio di instabilità della rete sarebbe da attribuire all’azienda stessa, che veniva addirittura qualificata quale “disturbatore della rete”.

Le difese del Distributore

Il Distributore, partendo dall’assunto che la potenza richiesta da Gamma Srl sarebbe stata insufficiente per la corretta alimentazione del relativo parco macchine, concentrava la propria difesa sul fatto che l’impiego di carichi eccessivi senza adeguate protezioni interne aveva comportato un evidente concorso colposo del danneggiato rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c. tale da interrompere il nesso causale tra le attività del Distributore stesso ed il danno lamentato, a questo aggiungendosi il fatto che comunque monitorare ex post la tensione di rete e di accertare con certezza la causa dei sinistri risulterebbe impossibile.

Con specifico riferimento alla potenza installata, il Distributore sottolineava inoltre che dalla documentazione tecnica e contrattuale disponibile emergeva che le macchine di Gamma Srl necessitassero nel complesso di una potenza superiore a 30 kW e che a questo dovesse essere ricondotta la vera causa delle fluttuazioni di tensione, da considerarsi pertanto quali fenomeni endogeni prodotti dal sovraccarico degli impianti interni di Gamma Srl e non piuttosto da disservizi della rete del Distributore.

In tal senso, l’attivazione di strumentazione ad alta tecnologia in assenza di una potenza adeguata avrebbe costituito una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, evidenziando il fatto che la società danneggiata avrebbe deliberatamente anteposto le proprie esigenze di celerità alla sicurezza tecnica, operando così una scelta consapevole tale da esporre gli impianti a rischi che invece risultavano prevedibili e prevenibili.

Le doglianze di Gamma Srl

La società danneggiata, dal proprio canto, proponeva una ricostruzione assolutamente differente.

Sulla scorta dell’esistenza di un regolare contratto di somministrazione stipulato tra la stessa ed il Distributore, riteneva quest’ultimo responsabile anche in virtù della sua posizione di gestore tecnico ed esclusivo della rete, e pertanto titolare della gestione dei rischi connessi al trasporto dell’energia e pertanto soggetto ad un obbligo di garanzia per le anomalie della rete stessa.

Inoltre, anche sotto il profilo probatorio le componenti danneggiate (quali ad esempio l’amplificatore di gradienti, la bobina collo, le schede processore, l’inverter, lo stabilizzatore) ed il riscontro di segni di bruciatura sui circuiti confermavano gli avvenuti sbalzi di tensione. Danni questi che Gamma Srl riteneva del resto incompatibili con cause diverse da anomalie della tensione esterna. Vale a dire, di competenza e responsabilità del Distributore. 

In termini normativi…

Se le rispettive posizioni delle parti appaiono chiare, occorre ora cercare di ricostruire quali siano i principi di diritto applicabili alla vicenda in esame e, di conseguenza, a quale soggetto debbano essere imputati i danni lamentati da Gamma Srl: al Distributore, in quanto gestore delle attività di trasporto e consegna dell’energia elettrica, ovvero alla società medesima che non avrebbe correttamente dimensionato le proprie esigenze in termini di potenza?

Con l’aiuto della recente giurisprudenza, si può cercare di dipanare la matassa giuridica, a partire proprio dall’esistenza del contratto di utenza stipulato tra le parti e del peculiare ruolo svolto dal Distributore. Infatti, l’attività di distribuzione di energia elettrica viene ricondotta nel novero delle attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c., con la conseguenza che la presunzione di responsabilità grava sul Distributore, il quale se pertanto vorrà eccepire l’interruzione del nesso causale dovrà offrire specifica prova liberatoria.

Non solo in questo caso tale evidenza non è stata fornita, ma si è anzi ritenuto accertato sotto il profilo tecnico che gli sbalzi di tensione rilevati nel periodo monitorato superavano i limiti di tollerabilità previsti dalla norma CEI EN 50160 (“Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica”) e risultavano causati da un dimensionamento non idoneo del trasformatore e della linea di alimentazione. Da tali risultanze tecniche e documentali, si può pertanto dedurre l’esistenza di un nesso causale tra gli sbalzi di tensione e i danni ai macchinari di Gamma Srl, offrendosi così prova in positivo della responsabilità del Distributore.

Ed ovviamente, posto che gli obblighi contrattuali dell’utente non possono essere estesi fino a coprire anomalie della rete che superano le fluttuazioni di tensione contenute nei limiti della fisiologia, appare logico escludere anche l’ipotesi del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. che era stata invece proposta dal Distributore.

Alcune osservazioni in termini di diritto

Il caso proposto consente di svolgere alcune osservazioni relativamente a disposizioni normative che rivestono grande importanza nel panorama dell’installazione elettrica.

Un primo tema rilevante è quello della responsabilità per attività pericolose disciplinato dall’art. 2050 c.c. Tale norma dispone che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa (per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati) è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La norma non offre una definizione compiuta di “attività pericolosa”, mantenendo tale nozione come un insieme aperto nel quale possono confluire quelle attività che in funzione della loro natura o comunque per i mezzi adoperati da chi le esercita, introducono una rilevante probabilità del verificarsi del danno in capo a terzi. Ed evidentemente attività quali la produzione e la distribuzione di energia elettrica risultano pericolose, come conferma la giurisprudenza. Posto che pertanto l’attività posta in essere dal Distributore si qualifica ipso facto quale “pericolosa”, occorre qui osservare che il principio di inversione dell’onere della prova proposto dalla norma codicistica non pregiudica il fatto che gravi sul soggetto che si presume danneggiato l’incombenza di dimostrare il nesso di causalità tra l’attività pericolosa esercitata e la realizzazione dell’evento dannoso che se ne pretende essere conseguito. Nel caso sopra illustrato, si può pertanto apprezzare la rilevanza delle risultanze tecniche e documentali al fine di individuare il fil rouge che consente di ricondurre quanto accaduto (il danno ai macchinari) all’ambito di responsabilità del Distributore (le oscillazioni di tensione). Delineata tale relazione, l’esclusione della responsabilità in capo all’esercente potrà essere eccepita solo fornendo la prova – estremamente complessa – del fatto che questi aveva effettivamente fatto tutto quanto in suo potere per evitare che il danno si potesse verificare. Si tratta pertanto di fornire evidenze non solo in “negativo” (non vi è stata violazione di norme nell’esercizio dell’attività) ma anche in “positivo” (il che può giungere ad includere valutazioni in termini di organizzazione interna del soggetto medesimo).

Un secondo tema giuridico la cui importanza viene portata all’attenzione del lettore dal caso sopra esposto, è quello del concorso di colpa del danneggiato. Sul punto, l’art. 1227 c.c. prevede la diminuzione del risarcimento dovuto se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, tenendosi conto della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, e giungendosi a potere addirittura escludere il risarcimento se il danno avrebbe potuto essere evitato dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza. Detto principio (originariamente definito di autoresponsabilità) viene ad evolversi nella giurisprudenza fino a riprendere il tema del principio di causalità sopra illustrato: il danneggiante non può essere chiamato a rispondere di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile, e la rilevanza causale del fatto da questi compiuto può trovare argine in termini di sussistenza del relativo requisito legale, nella presenza di un diverso fatto del danneggiato idoneo ad incidere direttamente nel rapporto causale, venendosi così ad escludere la risarcibilità di quella parte di danno che questo ha in sostanza… procurato a sé stesso.

Altre News

Vedi tutte