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~DSono stato chiamato da un privato per redigere un certificato di conformità relativo ad un impianto elettrico nuovo eseguito nell’ ambito di una ristrutturazione edilizia di unità abitativa nel 2016, e questo perchè la ditta esecutrice dell’ impianto in questione, a causa di un contenzioso con il committente si rifiuta di consegnare il relativo certificato.
Ora, il problema è che senza il certificato il comune di residenza non rilascia l’ agibilità dell’ immobile. Io gli ho spiegato che il certificato di conformità non posso farlo in quanto dichiarerei il falso perchè l’impianto non l’ ho fatto io e la dichiarazione di rispondenza non posso farla perchè l’impianto non è ante 37/08.
Morale, esiste una qualche possibilità, non so una relazione tecnica, una dichiarazione fatta da me che attesti che lo stato dell’ impianto è conforme alla regola dell’ arte, o che soddisfa la CEI 64-8 in modo che possa ottenere l’agibilità (poi se vorrà continuerà il contenzioso con la ditta esecutrice)?

Gallusi Franco

~RUna doverosa precisazione: non esiste alcun “certificato di conformità“. Il 37/08 prevede una DICHIARAZIONE di conformità che viene redatta dalla persona che ha fisicamente eseguito il lavoro e si rende responsabile di quanto ha dichiarato di fronte alla legge.
Non è questo il suo caso. Come giustamente sostiene non può redigere una dichiarazione di conformità in quanto l’impianto è stato realizzato da altri: dichiarerebbe il falso. Ovviamente non può nemmeno redigere una dichiarazione di rispondenza di un impianto realizzato nel 2016.
Sottolineiamo che la legge obbliga l’esecutore dei lavori a rilasciare la dichiarazione di conformità a fine lavori:

Art. 7. Dichiarazione di conformita’
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita’ dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche’ il progetto di cui all’articolo 5.

Quindi la dichiarazione di conformità non può essere in ogni caso trattenuta o fatta oggetto di trattative. Nemmeno in caso di contesa giudiziaria. La strada giusta è quella di pretendere la documentazione dovuta. Ogni altro documento (relazione tecnica, verbale di verifica ecc.) – con ogni probabilità – non sarà accettato ai fini del rilascio dell’agibilità.