Telecamere e Condominio. Un binomio che da tempo nutre di casistica le aule dei tribunali, ed in merito al quale la giurisprudenza è chiamata a fornire indicazione sempre maggiormente precise che tengano conto delle peculiarità delle singole realtà, delle crescenti opportunità tecniche offerte dai produttori del bene (telecamere) e della litigiosità non sempre solo latente che può caratterizzare il contesto di riferimento (condominio). E se si aggiunge un tocco di fantasia giuridica di alcuni dei soggetti interessati, si può ottenere un cocktail dalle conseguenze non sempre ben prevedibili.
Beninteso, nella maggior parte delle ipotesi nei contesti condominiali vengono serenamente installati impianti di videosorveglianza senza che questo comporti contestazioni o cause giudiziarie – anche perché si tratta di soluzioni ormai conosciute e condivise, il cui corretto utilizzo può andare a beneficio di tutti i partecipanti al condominio. Tuttavia, tale utilizzo deve essere per l’appunto “corretto” – il che vale a dire conforme alle disposizioni di legge e di regolamento, senza elementi che ne distorcano le finalità di utilizzo in termini di eccessiva curiosità ovvero per scopi prettamente emulativi (termine legale per indicare un sostanziale “dispetto”).
Di conseguenza, anche per l’installatore (il quale garantisce per la correttezza del proprio operato) resta di fondamentale importanza avere chiari i princìpi basilari che disciplinano la materia, nonché i criteri applicati dalla giurisprudenza nel declinare gli stessi nelle svariate ipotesi che la vita condominiale può offrire. Meglio essere accorti e sicuri delle soluzioni adottate, così da poterle correttamente motivare e sostenere, come accade in…
IL CASO DELLE TELECAMERE “EMULATIVE”
Vivevano in un piccolo condominio due fratelli, Tizio e Caio, tra i quali non incorrevano buoni rapporti. Ciascuno era titolare di un proprio appartamento e comproprietario delle parti comuni, e le occasioni di discussione in merito alla gestione di queste ultime non erano rare. Così, nessuno si stupì quando – a fronte dell’autonoma decisione da parte di Caio di installare un sistema di videosorveglianza ad uso personale – Tizio vi si oppose con veemenza, tanto da portare la vicenda in tribunale.
Nella ricostruzione di Tizio, infatti, il fratello Caio avrebbe fatto illegittimamente installare una videocamera di sorveglianza posta sull’area di pertinenza comune e fissata all’intradosso del balcone di proprietà dello stesso Caio, ed una seconda situata in altra parte del medesimo appartamento e sempre con visuale sull’esterno. Dette telecamere, che sarebbero state dotate di elementi mobili, effettuavano così riprese video relative anche a Tizio ed alle persone che frequentavano il suo appartamento – e questo senza che all’esponente fosse mai stato richiesto alcun consenso in merito. Aggiungeva poi che la soluzione era stata realizzata per mero intento emulativo nei confronti del fratello, senza effettiva necessità di alcun controllo per ragioni di sicurezza ed al solo fine di aumentare l’acredine che contraddistingueva il reciproco rapporto. Di conseguenza, Tizio ritenendo l’impianto di videosorveglianza illecito nonché lesivo della propria privacy, ne chiedeva la completa rimozione oltre al risarcimento dei danni subiti.
Ma i fatti corrispondevano alla descrizione?
Ovviamente Caio non poteva condividere in alcun modo la ricostruzione operata dal fratello Tizio.
O, meglio, se da un lato il posizionamento delle telecamere per come descritto era in effetti inconfutabile, non altrettanto si poteva dire dall’altro, in merito alla pretesa illegittimità dell’impianto di videosorveglianza.
Innanzitutto, Caio produceva evidenza che questo utilizzava esclusivamente telecamere fisse, prive di dispositivi che ne consentissero il brandeggio od altra possibile mobilità dell’obiettivo – né erano dotate di zoom che permettessero l’ingrandimento a piacimento di singole aree o dettagli. Inoltre, il raggio di ripresa fissa includeva unicamente gli ingressi della propria abitazione, ed il sistema di videosorveglianza soddisfaceva pertanto tutti i requisiti di liceità, proporzionalità e necessità richiesti dalla normativa e puntualizzati nei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, essendo finalizzato a soddisfare le esigenze di sicurezza di Caio e della sua famiglia.
Non si poteva pertanto ravvisare alcuna lesione ai diritti ed alla riservatezza di Tizio, rispetto alla cui vita personale il sistema di videosorveglianza non introduceva alcuna modifica.
Criteri di orientamento
Lo scenario rappresentato è un “classico” del settore. Un condomino (talvolta, un intero condominio) installa un sistema di videosorveglianza per ragioni di sicurezza, e questo genera la preoccupazione se non addirittura l’ostilità di altri condomini, che vedono in tale soluzione una minaccia (vera o presunta) per la propria riservatezza. Ma se il canovaccio letterario è ricorrente, le sue singole declinazioni possono portare a soluzioni differenti in funzione delle caratteristiche dei singoli contesti di applicazione. Con la conseguenza che ciò che è lecito al ricorrere di determinate condizioni, potrebbe non esserlo altrettanto nel momento in cui lo scenario di riferimento viene a mutare. E posto che non risulta possibile immaginare una guida che fornisca esempi esaustivi per ogni possibile caso reale, occorre individuare alcuni criteri fondamentali che consentano di orientarsi nelle situazioni che qui interessano. La giurisprudenza di Cassazione risulta in tal senso confermare i tre profili cardine in merito al trattamento di dati mediante videosorveglianza, ravvisabili nei principi di liceità, proporzionalità e necessità. Già questo ci consente alcune prime deduzioni in merito al caso in esame, posto che inquadrando le telecamere aree di proprietà di Caio con l’esclusione di zone non appartenenti al medesimo, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di Tizio alla propria riservatezza.
Del resto, anche i riferimenti alla mancata richiesta del consenso di Tizio – tema annoso ed ampiamente dibattuto in materia di videosorveglianza – non solo stridono con le osservazioni di cui sopra, ma evidentemente non tengono nel dovuto conto il preminente quanto legittimo interesse alla sicurezza di Caio con riferimento alla possibilità di verificare gli accadimenti che hanno luogo nelle aree di sua proprietà esclusiva.
Gli atti emulativi
Dal momento che i rapporti tra i fratelli non risultavano particolarmente armoniosi, potrebbe residuare il sospetto che le scelte da parte di Caio in merito all’installazione delle telecamere si configurino alla stregua di comportamenti emulativi, ovverosia quegli atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
L’art. 833 c.c. vieta infatti l’emulazione, intesa come forma di abuso del proprio diritto e che laddove accertata può portare alla condanna del proprietario a rimuovere ciò che ha fatto (e.g. le telecamere) ed a desistere da simili attività per l’avvenire, unitamente al risarcimento del danno.
Ovviamente, per la configurabilità di un atto illecito di emulazione non è sufficiente che il soggetto che si presume danneggiato sia semplicemente infastidito da quanto posto in essere: occorre invece che il comportamento contestato risponda a precisi requisiti elaborati in sede giurisprudenziale. Il primo, di natura oggettiva, è che l’atto posto in essere non abbia alcuna utilità per il proprietario e che nel contempo arrechi un pregiudizio o molestia all’altro (esempio di scuola ne è il posizionamento di una telecamera fasulla diretta verso la proprietà del vicino: non arreca alcun vantaggio alla sicurezza del proprietario, ma infastidisce notevolmente il soggetto che comunque si sente “osservato” anche se da un punto di vista esclusivamente psicologico). Il secondo elemento è invece di tipo soggettivo ed è l’animus nocendi: lo scopo del proprietario deve essere quello di nuocere o recare molestia agli altri. E’ evidente che il diritto non può tutelare atti che sono compiuti per infastidire e nel contempo senza alcuna utilità per chi li pone in essere.
Nel caso in esame, Caio non risulta avere posto in essere atti emulativi, posto che la legittima finalità viene individuata nell’esigenza di sicurezza per la sua proprietà (i.e. ne trae un vantaggio) e che nel contempo Tizio non viene toccato nei propri diritti (non gli viene arrecata personale molestia).
Anche sotto tale profilo, l’impianto di videosorveglianza realizzato da Caio risulta pienamente legittimo.
La Massima
Dai temi sopra illustrati, alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità è possibile trarre quale massima generale il principio per cui risultano legittime le telecamere installate in un contesto condominiale che inquadrano zone di proprietà esclusiva del relativo titolare ed il cui trattamento dei dati è lecito, proporzionale e necessario.
APPROFONDIMENTI
Il caso è liberamente ispirato a Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 1281 del 2 febbraio 2026.