Si richiede un chiarimento in merito all’applicazione della Norma CEI 11-27, in particolare riguardo ai seguenti aspetti:
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Valutazione dei rischi (punto 4.1)
È necessario redigere una valutazione dei rischi specifica per ogni attività lavorativa (da documentare), oppure può ritenersi sufficiente la valutazione generale già effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08? -
Piano di Lavoro e Piano di Intervento (punto 4.3.2)
Nel caso di impianti complessi è prevista la compilazione del Piano di Lavoro e del Piano di Intervento per la preparazione ed esecuzione delle attività.
Nel caso di impianti e lavori non complessi, è comunque obbligatoria la loro redazione oppure è possibile ometterli?
Marco Meda
Ecco i chiarimenti da lei richiesti.
1)
4 Principi generali di sicurezza
4.1 Operazioni in sicurezza
Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, si deve condurre la valutazione dei rischi. Tale valutazione deve specificare come le attività lavorative devono essere eseguite e quali misure di sicurezza e precauzioni devono essere assunte per garantire la sicurezza stessa (17).(17) La valutazione dei rischi è la base per la prevenzione degli Infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che ricade sotto la responsabilità del Datore di lavoro di chi esegue il lavoro. Essa è un’attività di analisi preventiva e documentata orientata all’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per far fronte, ad esempio, ai rischi correlati ai lavori con rischio elettrico oggetto della presente Norma.