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domandaSi richiede un chiarimento in merito all’applicazione della Norma CEI 11-27, in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

  1. Valutazione dei rischi (punto 4.1)
    È necessario redigere una valutazione dei rischi specifica per ogni attività lavorativa (da documentare), oppure può ritenersi sufficiente la valutazione generale già effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08?

  2. Piano di Lavoro e Piano di Intervento (punto 4.3.2)
    Nel caso di impianti complessi è prevista la compilazione del Piano di Lavoro e del Piano di Intervento per la preparazione ed esecuzione delle attività.
    Nel caso di impianti e lavori non complessi, è comunque obbligatoria la loro redazione oppure è possibile ometterli?

Marco Meda


risposta Ecco i chiarimenti da lei richiesti.

 

1)

4 Principi generali di sicurezza
4.1 Operazioni in sicurezza

Prima di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici o in loro presenza, si deve condurre la valutazione dei rischi. Tale valutazione deve specificare come le attività lavorative devono essere eseguite e quali misure di sicurezza e precauzioni devono essere assunte per garantire la sicurezza stessa (17).

(17) La valutazione dei rischi è la base per la prevenzione degli Infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che ricade sotto la responsabilità del Datore di lavoro di chi esegue il lavoro. Essa è un’attività di analisi preventiva e documentata orientata all’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per far fronte, ad esempio, ai rischi correlati ai lavori con rischio elettrico oggetto della presente Norma.

Il punto in esame per la risposta al quesito sottolinea la necessità di condurre non solo una valutazione del rischio di carattere generale, per il luogo di lavoro, ma anche una valutazione del rischio dedicata agli operatori che per la natura stessa del ruolo (es. manutentori) sono esposti al rischio elettrico.
2)  Se impianto e lavoro non sono complessi (ad esempio l’intervento di un di un elettricista a casa di un utente domestico) può essere evitata la formalizzazione in forma scritta delle procedure previste dalla 11-27.