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In un precedente articolo abbiamo analizzato gli obblighi del datore di lavoro in materia di impianti elettrici. In questo nuovo approfondimento consideriamo un altro ambito meno diffuso, ma certamente più specifico e altrettanto formale: gli impianti di protezione contro i fulmini. Lo scopo di questo articolo è quello che di fornire alcune informazioni di base per approcciare una materia, la protezione contro i fulmini, che molto spesso viene trattata in maniera superficiale, rischiando di sottovalutare o sopravvalutare un rischio specifico negli ambienti di lavoro.
Anche in questo caso il punto di partenza è rappresentato dalla lettura dei riferimenti normativi ricavati direttamente dal Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro DLgs 81/08 “DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Realizzazione degli impianti a regola d’arte
In questo caso, il momento della realizzazione dell’impianto ha come genesi il DLgs 81/08, del quale ricordiamo due articoli, il 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi” e l’Art. 84 “Protezioni dai fulmini“. Il primo sancisce l’obbligatorietà di valutazione di tutti i rischi, il secondo dettaglia che “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche“.
Significa che il datore di lavoro si deve preoccupare della valutazione di questo particolare rischio per tutti gli ambienti di lavoro nei quali opera. Per farlo, può applicare la Norma CEI EN 62305-2 “Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio“. La valutazione del rischio R1 “perdita di vite umane, danno alle persone”, mandatoria, rappresenta il primo adempimento agli obblighi di cui al DLgs 81/08. Da tale valutazione può risultare che il luogo di lavoro non richiede alcuna protezione aggiuntiva, rispetto alle condizioni naturali dell’ambiente, oppure che sono necessari provvedimenti.

Il datore di lavoro può effettuare tale valutazione in autonomia, se ne ha le competenze tecniche, oppure può affidare tale compito a persona di sua fiducia (si spera) di comprovata esperienza. In genere l’interlocutore è il professionista elettrico (progettista o responsabile tecnico), oppure il consulente per la sicurezza. Non sono previsti particolari requisiti tecnico professionali per effetuare la valutazione del rischio contro i fulmini.

Caso 1 “autoprotetto”
Se non sono necessari provvedimenti (l’impianto risulta “autoprotetto”, termine largamente diffuso anche se non trova riscontro normativo), null’altro è dovuto. Il datore di lavoro dovrà conservare il documento di valutazione del rischio e aver cura di aggiornarlo ad ogni modifica sostanziale delle condizioni che incidono sulla valutazione (modifiche all’impianto o all’edificio), in caso di evento avverso (in caso di sovratensioni sospette) oppure ogni 5 anni dall’ultima revisione del documento.

Caso 2 “protezioni necessarie”
Se dalla valutazione secondo 62305-2 dovessero risultare necessari provvedimenti per ridurre il rischio, ovvero la realizzazione di un sistema di protezione contro i fulmini, allora il datore di lavoro dovrà incaricare un professionista per la realizzazione del progetto e un impresa abilitata per la realizzazione dell’impianto. In questo caso il riferimento è il “solito decreto 37/08”:

Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc (art.5 dm 37/08); L’impresa installatrice chiamata a realizzare l’impianto dovrà “essere in possesso della lettera a)” impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

La progettazione degli impianti deve essere effettuata secondo la serie di norme 62305. La documentazione di progetto deve essere conforme ai criteri indicati nella Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici“. L’impresa installatrice rilascerà la dichiarazione di conformità riferendo il rispetto delle norme del CT81 e le verifiche iniziali dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nella norma CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini“.

Uso e Manutenzione
L’articolo 80 comma 3 del DLgs 81/08 prevede che “A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1″. Tale obbligo può essere assolto se l’impresa installatrice redige le istruzioni per l’uso e la manutenzione previste dall’articolo 8 comma 2 del decreto 37/08:

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Come per gli impianti elettrici le procedure di manutenzione previste devono essere attuate dal datore di lavoro, inserite nel piano di manutenzione aziendale e le specifiche attività in esso contenute devono essere verbalizzate secondo quanto previsto dall’articolo 86 del DLgs 81/08.

Art. 86. Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Anche per la manutenzione periodica si può ricorrere alla Guida CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini“.

 

Verifiche eperiodiche
Anche i sistemi di protezione contro i fulmini sono oggetto del DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. E’ quindi necessario denunciare l’impianto in occasione della messa in esercizio all’INAIL tramite l’applicativo CIVA e affidare la verifica periodica periodica ad organismo abilitato.

Capo II – Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3. Verifiche a campione
1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL, d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7-bis Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

 

 

Un caso particolare
Quando a seguito della valutazione del rischio un impianto di protezione contro i fulmini dovesse risultare non più necessario, si può optare per il suo smantellamento, oppure lo si può mantenere installato, adottando un regime di controllo semplificato, accertando periodicamente che le strutture non più necessarie ai fini della protezione non arrechino danni.