Volevo chiedere un informazione riguardo i requisiti tecnici in materia di impianti elettrici, ho aperto ditta 3 anni fa, in camera di commercio non mi è stato rilasciato un attestato dove dichiaro che posso fare conformità dicendo che non ne avevo diritto dicendomi di fare un corso sia teorico che pratico, che sarebbe bastato , ho lavorato presso 2 ditte 15 anni come elettricista mi è stato detto di fare un corso riconosciuto in tutte le regioni di Italia spendendo 3.000 euro per porter prendere i requisiti tecnici per impianti elettrici, ad oggi sono riuscito a prenderli ma la camera di commercio non me li riconosce mi avevano detto che sarebbero bastati. Ma non è così, mi chiedo il perché e cosa bisogna fare in merito.
Gallotti Valentino
I requisiti tecnico professionali per l’abilitazione alla professione di elettricista (ovvero al ruolo di responsabile tecnico) sono definiti dall’articolo 4 del decreto 37/08 “Requisiti tecnico professionali” il cui testo riportiamo di seguito:
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, ì in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Se il suo titolo di studio e la sua attività lavorativa rientrano nelle categorie indicate dall’articolo 4 nulla osta a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa installatrice. Nel suo caso specifico al più verrà richiesto di produrre documentazione relativa alle esperienze lavorative effettivamente svolte (comma 2).