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impianti elettriciMi è chiara la risposta al quesito del 13 novembre 2020 dove si diceva che se nella sostituzione di un quadro non cambiano gli interruttori non serve l’intervento di un progettista purché si mantengano le stesse caratteristiche (dimensione, curve, potere di interruzione ecc.).
Ma se invece la funzionalità del quadro è il medesimo ma cambiano sia le caratteristiche di interruttori (migliorative) che l’elettronica di comando (ad esempio in un quadro di comando di un motore di aspirazione industriale dove viene sostituito il vecchio quadro con uno più efficiente con invertitore ecc.).
Ovviamente non cambia né la linea montante generale né quella di comando al motore. In questo caso posso sempre considerare che non cambiando le linee ma migliorandone l’efficienza energetica (si abbassa notevolmente la potenza necessaria) il lavoro può essere svolto ad esempio da un quadrista con relativa CEI 17-13 ed installato da elettricista abilitato? E’ corretto? Rimane il fatto che per un intervento così importante preferirei aggiornare anche il Progetto esistente dell’Impianto secondo il DM 37/08 mantenendo la conformità anche dal punto di vista documentale. Ma questa è una mia opinione personale.

Fabrizio Salvadori

impianti elettriciSe stiamo parlando di impianto elettrico (ovvero non di quadro bordo macchina) si applica il decreto 37/08. Anche se ritenute “migliorative” le modifiche a nostro parere vanno progettate. Se l’impianto “supera” i noti limiti dimensionali il progetto deve essere redatto da iscritto a ordine o albo (“progettone“).
In ogni caso le modifiche vanno annotate nel libretto di uso e di manutenzione di cui al decreto 37/08

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.