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Gazzetta Ufficiale N. 220 del 19 Settembre 2002
CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)

ACCORDO 5 Settembre 2002

Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Premesso che:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ha liberalizzato l’attivita’ di produzione di energia elettrica, nel rispetto di determinati obblighi di servizio pubblico, e in particolare l’art. 8 dello stesso decreto ha previsto l’emanazione di regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti convenzionali, in conformita’ ai principi di semplificazione indicati;

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare il capo V, relativo alle attivita’ di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, ha organizzato le funzioni di programmazione e pianificazione in campo energetico, nonche’ le attivita’ amministrative in materia di impianti di produzione di energia elettrica secondo un criterio di pluralismo e sussidiarieta’ tra Stato, regioni, province ed enti locali;

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ha individuato ruoli e competenze legislative, regolamentari ed amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali; l’apertura del mercato elettrico costituisce un’occasione per conseguire il rafforzamento della struttura energetica nazionale, tenuto conto della continua crescita della domanda interna, della marcata dipendenza estera per l’approvvigionamento energetico e della necessita’, conseguente al processo di liberalizzazione, di sviluppare strumenti che garantiscano l’installazione di un’adeguata potenza di generazione, atta alla copertura di fabbisogno nazionale, al mantenimento della sicurezza del sistema e allo sviluppo di reali processi di competitivita’, al rinnovo del parco di produzione al fine di un miglioramento delle prestazioni ambientali; il Governo, le regioni e gli enti locali condividono l’indirizzo di politica industriale di miglioramento della competitivita’ del sistema Paese, da conseguire attraverso l’obiettivo primario di una riduzione dei costi dell’energia per imprese e famiglie, per il quale la liberalizzazione ne costituisce strumento essenziale;
Considerata l’opportunita’ e l’utilita’ di definire linee comuni di valutazione per l’esercizio delle attivita’ amministrative di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;
Visto l’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta’ di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita’ di interesse comune; Visto il documento trasmesso, ai fini del perfezionamento del presente accordo, dal Ministro delle attivita’ produttive con nota protocollo n. 211830 del 3 luglio 2002;
Vista la nuova stesura della proposta di accordo, formalizzata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota del 4 settembre 2002 e successivamente inviata all’Anci, UPI ed Uncem; Tenuto conto degli esiti dell’odierna seduta; Acquisito l’assenso del Ministro delle attivita’ produttive;
Sancisce accordo tra il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunita’ montane relativamente ai criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nonche’ ai compiti ed alle funzioni amministrative nel settore della produzione dell’energia elettrica, nei termini di cui all’allegato sub A, parte integrante del presente accordo. Il presente atto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2002 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino

Allegato A
Criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico nazionale.

Il nuovo quadro di riferimento.
L’energia elettrica rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La disponibilita’ di energia a prezzi contenuti e’ alla base dei processi di crescita produttiva, sociale ed occupazionale ed e’ un fattore determinante per la competitivita’ internazionale di interi settori produttivi e per lo sviluppo socio-economico di ciascun territorio.
In definitiva, la garanzia della fornitura di energia e di una buona qualita’ del servizio, la disponibilita’ di energia prodotta a prezzi competitivi e non gravata da eccessivi oneri di trasporto, rappresentano oggi elementi indispensabili per la competitivita’ anche delle singole comunita’ territoriali nonche’ per garantire qualita’ della vita e condizioni eque di servizio a tutti i consumatori. La liberalizzazione del settore elettrico puo’ consentire la progressiva riduzione dei prezzi dell’energia elettrica, sia per i clienti idonei sia per i clienti vincolati, attraverso lo sviluppo dei produttori gia’ presenti sul mercato e l’ingresso di nuovi soggetti, nazionali ed esteri, nel mercato italiano.

Le dinamiche di mercato possono inoltre innescare importanti sviluppi di carattere ambientale: gia’ oggi si constata come il processo in corso abbia attivato investimenti per il risanamento ed il rinnovo del parco di produzione elettrica ed abbia determinato numerose richieste di installazione di nuove centrali, tecnologicamente avanzate, in grado di migliorare la qualita’ ambientale complessiva della produzione elettrica attraverso rendimenti energetici piu’ elevati del passato e la destinazione ad un ruolo di riserva tecnica per gli impianti meno efficienti oggi in produzione.
E’ importante ricordare, in proposito, che l’energia elettrica puo’ essere prodotta solo per l’utilizzo immediato.
La quantita’ di energia prodotta pertanto, e le conseguenti eventuali emissioni inquinanti, sono proporzionali al fabbisogno del sistema sociale e produttivo, e non alla capacita’ produttiva degli impianti disponibili.
La disponibilita’ di nuovi impianti termoelettrici ad alta efficienza, piu’ rispettosi dell’ambiente ma anche piu’ economici, escludera’ inevitabilmente dal mercato gli impianti piu’ inefficienti, costosi ed inquinanti.
Inoltre, poiche’ oltre i costi della produzione anche i vincoli fisici al trasporto e gli oneri di trasporto e di distribuzione contribuiscono a determinare nel mercato libero il prezzo finale dell’energia, e’ evidente che la diversita’ di condizioni infrastrutturali presente oggi in ciascuna delle aree territoriali in cui e’ possibile suddividere il sistema elettrico italiano, se non opportunamente corretta, finira’ per determinare prezzi differenziati dell’energia nelle varie aree del Paese. In particolare, nelle aree e nelle regioni deficitarie, ossia dove la produzione interna e’ inferiore al fabbisogno e basata su impianti non ad elevata efficienza, l’energia avra’ inevitabilmente costi, e quindi prezzi, maggiori che in altre aree del Paese, frenando lo sviluppo socio-economico locale.
La forte spinta agli investimenti nel settore da parte di nuovi produttori puo’ essere valorizzata dalle amministrazioni statali e dagli enti territoriali per colmare gli squilibri e le criticita’ oggi esistenti nella struttura energetica nazionale, per rafforzare e ottimizzare la dotazione delle regioni in termini di potenza installata e qualita’ tecnologica degli impianti, in modo da dotare ciascuna comunita’ territoriale di adeguate condizioni competitive.

Considerazioni generali.
La direttiva europea 96/92/CE, di liberalizzazione del mercato elettrico, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l’attivita’ di produzione di energia elettrica sia libera, ancorche’ soggetta ad autorizzazione. La direttiva prevede in particolare che gli Stati membri stabiliscano a priori e rendano pubblici i criteri e le procedure di autorizzazione alla costruzione di impianti sul proprio territorio, e che l’eventuale diniego di autorizzazione sia fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, fondati e comunicati alla Commissione europea ed al richiedente, che deve poter ricorrere contro tale decisione. E’ necessario che i criteri di valutazione previsti dalla direttiva, alcuni dei quali riguardano specificamente il territorio, siano fissati in modo omogeneo a livello nazionale individuando linee comuni per l’esercizio delle competenze amministrative a tutti i livelli, anche se la loro applicazione in sede regionale potra’ tenere conto delle specificita’ delle singole aree.
E’ opportuno pertanto individuare i criteri di seguito esplicitati, da seguire per la valutazione dei progetti di nuove centrali elettriche, unitamente ad alcune indicazioni procedurali per rendere noti a priori ai richiedenti le opportunita’ o i vincoli esistenti in zone specifiche.

Essendo gia’ state presentate molte richieste di autorizzazione, i medesimi criteri saranno applicati ai fini di una piu’ celere valutazione delle medesime, ferma restando la possibilita’ dei richiedenti, ove il singolo progetto non risultasse adeguato nella stesura attuale, di adeguarlo per gli aspetti carenti. Dato atto che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia ovvero di potenziamento o trasformazione di impianti di produzione esistenti possono, al fine di assicurare la sostenibilita’ ambientale e territoriale, accompagnare la autorizzazione degli impianti alla contestuale conclusione di accordi con il proponente che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Considerata la necessita’ di concordare alcuni punti fondamentali che, nel rispetto delle autonomie riconosciute alle regioni ed agli enti locali e del trasferimento delle competenze avvenuto in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare alla luce del potenziamento delle autonomie stesse derivante dalla legge costituzionale n. 3/2001, consentano il raggiungimento di obiettivi condivisi, anche in relazione all’azione promossa dalle regioni nell’Accordo di Torino del 5 giugno 2001 in materia di riduzione di gas serra finalizzato non solo alla predisposizione della programmazione energetico-ambientale del territorio ma anche ad assicurare gli impegni internazionali assunti dallo Stato, si ritiene di concordare criteri utili allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di produzione di energia elettrica, ai fini della conoscenza da parte dei proponenti e dei soggetti autorizzatori (Stato, regioni, enti locali). Quanto sopra premesso, si propongono i seguenti criteri generali di valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica:

A) Criteri generali:
a) compatibilita’ con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999;
b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta, con riferimento anche alle ricadute di soddisfacimento del fabbisogno energetico e di sviluppo produttivo sulle regioni confinanti;
c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che risultano congruenti con gli atti e gli indirizzi regionali;
d) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell’impianto proposto;
e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione d’impianto;
f) massimo utilizzo possibile dell’energia termica cogenerata;
g) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di calore documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;
h) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell’impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze private di piccole dimensioni, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilita’ per i centri urbani coinvolti;
i) minimizzazione dei costi di trasporto dell’energia e dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto proposto alle reti esistenti;
j) riutilizzo prioritario di siti industriali gia’ esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
k) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate compreso il contributo allo sviluppo e all’adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticita’ ambientali territoriali assunte anche a seguito di eventuali accordi tra il proponente e l’ente locale;
l) completezza ed affidabilita’ delle modalita’ previste per ottemperare all’obbligo posto dall’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente all’immissione di nuova energia da fonti rinnovabili;
m) nel caso uno stesso territorio sia interessato da piu’ progetti le regioni possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti.
B) Adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale.
1. Fatti salvi gli approfondimenti in sede di valutazione d’impatto ambientale, nonche’ gli indirizzi programmatori derivanti da atti regionali, dai piani territoriali di coordinamento provinciale e dai piani comunali e provinciali energetici, verranno tenute in considerazione, oltre ai criteri generali:
a) l’esistenza di eventuali aree individuate come ambientalmente critiche ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, nelle quali e’ consentito l’insediamento di nuovi impianti, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l’abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano di risanamento previsto per l’area suddetta;
b) l’esistenza di eventuali aree individuate dal piano della qualita’ dell’aria o da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali e’ consentito l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l’abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l’area suddetta;
c) l’esistenza di centrali termoelettriche suscettibili di risanamento, ammodernamento e innovazione tecnologica, anche attraverso il loro ripotenziamento;
C) Nella valutazione complessiva del progetto si terra’ in considerazione altresi’ l’impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale, considerato nel suo bilancio complessivo esistente in relazione alla situazione economica locale;
D) Le richieste di autorizzazione di nuovi impianti, o di potenziamento o ristrutturazione di impianti esistenti, vengono esaminate singolarmente, secondo l’ordine di priorita’ temporale di presentazione delle domande; Nella valutazione verra’ specificato l’eventuale carattere di priorita’ attribuito, sulla base dei criteri generali di cui alla lettera A, ad un progetto valutato positivamente, al fine di valorizzarne gli aspetti positivi, che qualificano il progetto come meritevole di appoggio da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, e gli aspetti migliorabili, in un’ottica di massimizzazione dei benefici. Il giudizio negativo verra’ anch’esso motivato, tenendo conto dei criteri sopraelencati;

E) L’autorizzazione rilasciata ai diversi livelli istituzionali dovra’ avere una validita’ temporale definita (un anno normalmente, modificabile in presenza di progetti di particolare complessita’ o motivi particolari) per l’inizio dei lavori di realizzazione. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita’ del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

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