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Abbiamo raccolto e raggruppato i numerosi quesiti giunti in redazione riguardanti il nuovo articolo 7 bis del DPR 462 introdotto dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8. Ecco le risposte che al momento è possibile dare (aggiorneremo questa pagina appena disponibili ulteriori chiarimenti):

1. Contratti in essere
impianti elettriciIl nuovo tariffario INAIL va applicato solo ai contratti sottoscritti dal primo gennaio 2020 o anche su quelli già in vigore che prevedono eventualmente tacito rinnovo?

impiantiIl nuovo tariffario si applica a tutte le verifiche effettuate dopo l’entrata in vigore del DL 162/2019 (31 dicembre 2019), a maggior ragione a partire dalla conversione in Legge del DL (26/02/2020) in quanto parte integrante del DPR 462/01 come art. 7/bis. Si applica sia ai contratti in essere, che a quelli “nuovi”.

 

2. Struttura pubblica VS organismi
impianti elettriciLe ASL/ARPA competenti si allineeranno al medesimo Tariffario o eseguiranno le verifiche secondo i Tariffari attualmente da loro già applicati (spesso inferiori e con sconti per più impianti)?

impiantiASL  e ARPA non sono tenute ad applicare il nuovo tariffario: l’art. 7/bis parla esclusivamente degli Organismi, non si esclude che ASL e ARPA possano continuare ad utilizzare i loro tariffari (territoriali) che però, salvo poche rare eccezioni, risultano allineati al tariffario ISPESL del 2005.

 

3. Gare
impianti elettriciNel caso di Bandi di Gara pubblici o assimilabili che prevedono ancora la formulazione di offerte al massimo ribasso come si deve comportare l’organismo? Come occorre comportarsi in presenza di eventuali offerte effettuate da concorrenti che non applicano ancora il Tariffario? Sono previste sanzioni? A chi denunciare?

impianti Nel caso di bandi di gara pubblici o privati non è più ammesso il massimo ribasso, ma neanche una maggiorazione, poiché le tariffe ISPESL di cui all’art. 7/bis del DPR 462/01 devono essere applicate rigorosamente. L’Organismo che viene a conoscenza di un’anomalia deve avvisare per iscritto chi bandisce la gara e, nel caso di aggiudicazione a tariffe diverse, deve segnalarlo all’Ente Unico di Accreditamento Accredia e al Ministero delle Attività Produttive per le azioni del caso. Le sanzioni possono essere applicate per il mancato rispetto del DPR 462/01 (art. 86 D.Lgs. 81/08) che prevede le sanzioni di cui all’art. 87.

 

4. Tariffario
impianti elettricia) Il tariffario Inail non fa distinzione fra impianti BT e impianti MT: è prevista una revisione?
b) Il termine “potenza installata” non trova riscontro in bolletta: è da intendersi la potenza disponibile? c) Alcune bollette non recano un chiaro riferimento alla potenza disponibile, ad esempio in presenza di broker operanti nel mercato libero. Come può controllare l’organismo l’effettiva potenza per quotare la verifica? Dalla taglia in kVA dei trasformatori ad esempio?
d) E’ previsto uno sconto come per le attrezzature di lavoro? 

impiantia) Il tariffario ISPESL distingue gli impianti per potenza installata e comprende sia gli impianti BT che gli impianti MT e AT.
b) Il termine potenza installata deriva dal vecchio DPR 547/55 e successivo decreto 12/09/59 quando la struttura pubblica (ENPI) determinava la tariffa da applicare sulla base del massimo carico e non della massima energia disponibile come si fa da ormai diversi anni. Riteniamo quindi che per potenza installata si debba intendere potenza disponibile.
c) L’utente deve essere in grado di dimostrare, meglio attraverso copia della bolletta del fornitore di energia, la potenza disponibile. Il broker può richiedere la potenza disponibile al distributore e comunicarla all’utente. La potenza del trasformatore è solo indicativa e non attesta la potenza disponibile.
d) Non sono previsti ne sconti ne maggiorazioni.
Sugli aspetti legati al tariffario è possibile che l’INAIL possa intervenire correggendo quanto previsto nel 2005, con lo strumento del decreto direttoriale.

 

5. Portale CIVA / Comunicazione INAIL
impianti elettricia) Un Organismo può procedere alla verifica di un impianto anche qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla comunicazione all’INAIL dell’Organismo Abilitato scelto? Può essere effettuata a posteriori? Sono previste sanzioni?
b) L’iscrizione al portale CIVA può essere effettuata dall’organismo incaricato alla verifica? Può eseguire il servizio, magari dietro corrispettivo?

impiantia) L’onere e l’obbligo della registrazione è del Datore di lavoro e non è ostativo per l’esecuzione della verifica. Riteniamo che verrà previsto un periodo transitorio per la registrazione, a questo proposito bisognerà necessariamente attendere le indicazioni dell’INAIL e del MiSE.
b) Allo stato attuale no, solo il datore di lavoro deve e può farlo o può delegare un “consulente“, in genere il consulente della sicurezza, che lo fa in nome e per suo conto. Gli Organismi non possono fare consulenza e, quindi, non possono essere delegati.

 

6. Inadempienze pregresse
impianti elettriciCome devono comportarsi i Clienti che hanno affidato le verifiche di cui al DPR 462/01, ma che non hanno la dichiarazione di Conformità dell’impianto? E se l’impianto è precedente al 1990? E se la matricola ex modello B è stata smarrita? In questi casi si può procedere alla verifica?

impiantiLe procedure per l’effettuazione della verifica e la relativa documentazione necessaria sono descritte nella Guida CEI/MISE 0-14 che è recentemente stata aggiornata e in attesa del parere del  MiSE. Per quanto riguarda il meccanismo all’interno del CIVA (es. campi obbligatori ecc.) occorre necessariamente aspettare che sia online la piattaforma e la relativa guida INAIL.

 

7. “Aggirare il tariffario”
impianti elettriciDiversi organismi stanno proponendo servizi diversi dalla verifica dell’impianto di terra, di protezione contro i fulmini, o degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ad esempio indagini termografiche, prova relè, ecc.). E’ previsto qualche meccanismo per impedire “contaminazioni” dell’importo a tariffario rimodulando i costi di altri servizi? Sono previsti o verranno previsti controlli? Esistono sanzioni?

impiantiCon la conversione in Legge del DL 162/2019, il DPR 462/01 comprende le tariffe ISPESL. Tali tariffe sono tassative ed eventuali violazioni devono essere segnalate alle autorità di vigilanza.