In una attività artigianale, sistema TT, il capannone è costituito da colonne metalliche di sostegno delle capriate sempre metalliche, in pratica è una grande gabbia metallica, oppure si potrebbe definire una grande massa estranea con basamenti delle colonne interrati e collegati alle maglie di fondazione, probabilmente sono collegate anche le reti elettrosaldate del pavimento.
L’impianto elettrico è costituito da quadri prese interbloccate fissati alle colonne metalliche e alimentati dalla linea che collega più quadri posata in canalette sospese.
Quando è stato fatto l’impianto nel 2000 circa, l’installatore ha pensato, presumo per risparmiare, di non ha portato conduttori di terra in giro per l’impianto, ma ha collegato i poli di terra delle prese utilizzato solo le intelaiature metalliche della struttura, ogni quadro prese ha la linea di alimentazione in arrivo dall’alto ed il collegamento a terra è eseguito mediante un conduttore fissato con vite direttamente alla struttura metallica su cui sono fissati i quadri prese. Le verifiche dei collegamenti a terra, effettuate hanno dato esito positivo, il valore dell’impianto di terra misurata è di circa 10 ohm.
Io ho consigliato di fare verifiche dei collegamenti a terra strumentale almeno annuale, verificare ed evitare l’ossidazione del morsetto di collegamento a terra presente nei quadri prese.
Essendo che l’impianto è eseguito bene, tulle le linee protette da differenziali, chiedo se è contemplato dalle norme un impianto così eseguito.
Plinio Balcon
Il dispersore di fatto dell’impianto di terra da Lei descritto è la rete di armatura elettrosaldata della gettata di calcestruzzo costituente la pavimentazione del capannone, come da art. 542.2.1 della Norma CEI 64-8/5.
Dovrà essere acclarata l’effettiva continuità tra detto dispersore e i conduttori di protezione della distribuzione principale e dei circuiti terminali che sono costituiti dai componenti metallici della struttura del capannone.
I conduttori di terra e i conduttori di protezione (realizzati con delle masse estranee) devono essere dimensionati secondo i criteri di cui all’art. 542.3.1 (si veda anche la nota nei Commenti) e art. 543.2.4 della citata Norma.
I collegamenti del “conduttore di protezione” proveniente dalle prese a spina e collegato al “conduttore di protezione” o al “conduttore di terra” costituito dalle strutture metalliche della struttura del capannone devono rispettare i medesimi criteri oltre a rispettare le coppie elettrogalvaniche.
Al proposito si consiglia di realizzare nel punto di connessione dei conduttori di protezione (in rame) provenienti dai gruppi prese degli appositi collettori di terra (secondari) che garantiscano la stabile e corretta connessione alle strutture metalliche e rispettino le coppie elettrogalvaniche verso le stesse mediante l’utilizzo di appositi materiali bimetallici.
Dovrà essere realizzato in ogni caso il “collettore di terra principale” dell’edificio al quale attestare oltre che il collegamento al dispersore i collegamenti equipotenziali principali delle eventuali masse estranee entranti nel capannone (tubazioni acqua, gas, etc.) ai sensi dell’art. 542.4 della Norma CEI 64-8/5, ed eventuali altri conduttori di protezione presenti nell’impianto.
543.2.1 Possono essere usati come conduttori di protezione:
– anime di cavi multipolari;
– conduttori nudi o cavi unipolari (anche senza guaina) facenti parte, con i conduttori attivi, di una stessa conduttura;
– conduttori nudi o cavi unipolari (anche senza guaina) non facenti parte, con i conduttori attivi, della stessa conduttura;
– involucri metallici, per es. guaine, schermi e armature di alcuni cavi (ulteriori prescrizioni sono allo studio);
– tubi protettivi e canali metallici od altri involucri metallici per conduttori (quali rivestimenti metallici ed armature di cavi) (ulteriori prescrizioni sono allo studio);
– masse estranee di adeguate caratteristiche.543.2.4 Le masse estranee possono essere usate come conduttori di protezione se soddisfano tutte e quattro le seguenti condizioni:
a) la loro continuità elettrica sia realizzata, per costruzione o mediante adatte connessioni, in modo che sia assicurata la protezione contro i danneggiamenti meccanici, chimici ed elettrochimici;
b) la loro conduttanza sia almeno uguale a quella risultante dall’applicazione di quanto indicato in 543.1;
c) non possano venire rimosse se non sono previsti, in caso di rimozione, provvedimenti sostitutivi;
d) siano state appositamente previste per uso come conduttori di protezione o, se necessario, siano state rese idonee a tale uso.
Ricordiamo che l’impianto di terra così come descritto a servizio dell’impianto elettrico dell’attività artigianale, e realizzato nell’anno 2000 doveva, ai sensi della Legge 46/90, essere progettato da professionista abilitato e contenere le specifiche tecniche per la realizzazione dell’impianto.
Ovvero nel suddetto progetto dovrebbero essere stati presenti i calcoli dimensionali e le specifiche tecniche per la particolare realizzazione dell’impianto di terra. Nella documentazione tecnica a corredo degli impianti elettrici devono essere presenti il progetto e la relativa dichiarazione di conformità. L’impianto di terra doveva essere denunciato alla struttura di controllo (ASL o ARPA) e devono essere eseguite, oltre che le verifiche periodiche di manutenzione, se in presenza di lavoratori dipendenti le verifiche prescritte dal DPR 462/01 con le cadenze indicate nello stesso per la diversa tipologia dei luoghi. Si consiglia al fine di facilitare le verifiche di manutenzione che le verifiche previste dal DPR 462/01 di redigere una rappresentazione grafica dell’impianto di terra indicando in modo chiaro ed univoco i diversi componenti dello stesso.
Al proposito ricordiamo infine che qualora il capannone descritto si configuri come luogo a “maggior rischio in caso d’incendio” dovranno essere verificate le condizioni di posa delle condutture della distribuzione e dei circuiti terminali ai sensi dell’art. 751.04.2.6 della Norma CEI 64-8/7.
Qualora l’impianto elettrico e di terra siano sprovvisti della documentazione tecnica di legge si dovranno applicare le procedure di cui all’art. 7 comma 6 del decreto 37/08.