Che alternativa si ha per un impianto realizzato nel 2014 dove risulta presente il progetto ma non si trova più la dichiarazione di conformità e non è possibile richiederla alla società realizzatrice perché non esiste più?
L’impianto è tuttora adeguato ma non si può emettere la dichiarazione di rispondenza e, di conseguenza, non si può espletare quanto richiesto dal DPR 462?
Maurizio Bisin
Il problema posto non ha soluzione nell’attuale quadro della legislazione tecnica applicabile al contesto considerato (decreto 37/08). La soluzione semplicista da molti adottata in casi analoghi, ma non corretta dal punto di vista legale, è quella di interpellare un’impresa installatrice in possesso dei requisiti tecnico professionali e sulla base della documentazione di progetto farsi rilasciare una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del decreto 37/08, sempre che l’impianto in essere sia effettivamente conforme e realizzato secondo le specifiche di progetto. La dichiarazione di conformità dovrà essere corredata da tutti gli allegati obbligatori. Come si potrà condividere tale soluzione costituisce un falso in molti ambiti (applicazione del decreto 37/08, legale, amministrativo-fiscale).
A nostro parere una via percorribile potrebbe essere:
Realizzare a cura di professionista abilitato iscritto ad albo professionale (per maggiore garanzia in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 comma 6 decreto 37/08 per il rilascio della dichiarazione di rispondenza):
1) una verifica con prove e misure dell’intero impianto ai sensi della Norma CEI 64-8/6, o altra norma di riferimento nel caso di impianto alimentato a tensione superiore a 1 kV, e con riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie e dal D.Lgs. 81/08;
2) un rilievo accurato di quanto installato (quadri generali e di zona/reparto, distribuzione principale e circuiti terminali, posizione componenti, etc. etc.) al fine di verificarne la corrispondenza con la documentazione di progetto (da determinarsi se “esecutivo” o “definitivo” ai sensi della Guida CEI 0-2);
3) una verifica tecnico-amministrativa sulla documentazione fiscale presentata dal Committente al fine di dare contezza della effettiva realizzazione dell’impianto in oggetto da parte di impresa abilitata ai sensi del decreto 37/08, ovvero acclarare la presenza di una o più fatture (eventualmente con uno o più DDT) che dimostrino la realizzazione dell’impianto elettrico e la fornitura del materiale (del quale si dovrà provvedere a confrontare il contenuto delle fatture/DDT con le risultanze dei rilievi);
A fronte di quanto indicato ai punti 1-2-3 emettere a cura del professionista una “Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi della Legge 186/68 e delle Norme CEI/CEI EN/UNI” (da indicare quali applicabili al contesto considerato), alla quale allegare i documenti di cui ai punti 1-2 e copia conforme delle fatture di cui al punto 3 consegnate dal Committente / proprietario dell’impianto.
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegato anche il progetto esistente degli impianti e la relazione dei materiali utilizzati desumibili dal rilievo di cui al punto 2.
Nella dichiarazione dovrà essere indicato che il documento è stato emesso, con le motivazioni indicate nel quesito, in sostituzione della dichiarazione di conformità di cui al decreto 37/08 in quanto non applicabile le disposizioni di cui all’art. 7 comma 6 del decreto 37/08, e ai fini degli adempimenti di prima omologazione dell’impianto di terra e di esecuzione delle verifiche periodiche dello stesso.
Utile a questo scopo una preventiva interlocuzione con il funzionario dell’Ufficio INAIL territorialmente competente.