Condominio di 20 piani, un’azienda ne occupa una decina. A chi spetta il discorso impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (valutazione rischo fulminazione, eventuale progetto, denuncia e verifiche dpr 462)? Vista l’altezza sicuramente serve l’ LPS.
Rossano Astolfi
Ogni datore di lavoro deve provvedere alla sua valutazione del rischio. Se saranno necessari provvedimenti allora dovranno essere discussi in sede “condominiale” (responsabilità, ripartizione costi, ecc.). Una volta realizzato l’impianto, ogni datore di lavoro al quale l’LPS “serve” per il contenimento del rischio R1, dovrà provvedere a denunciare l’impianto e a sottoporlo a verifica periodica secondo quanto disposto dal DPR 462/01 (artt. 2 e 4).
Capo II – Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.