Impianto elettrico 15 kW ante 1990 in falegnameria + negozio. Varie modifiche all’impianto fatte successivamente al 1990 e non documentate. Nel 2023 SCIA per ampliamento e parziale modifica di alcuni locali e in contemporanea rilievo dello stato di fatto da parte di professionista che ha redatto poi progetto elettrico e calcoli. Impresa esegue successivo intervento con rifacimento QE, sostituzione impianto di illuminazione parziale e aggiunta impianto illuminazione di sicurezza, mantenuti cavi esistenti. Viene rilasciata dichiarazione di conformità per l’intero impianto. Serve dichiarazione di rispondenza per le parti di impianto non toccate?
Andrea Tarlarini
La dichiarazione di rispondenza è resa come atto sostitutivo nei casi in cui la dichiarazione di conformità sia stata smarrita o non sia stata rilasciata. Nel caso in esame leggiamo “Viene rilasciata dichiarazione di conformità per l’intero impianto“, evidentemente l’impresa installatrice ha ritenuto accettabile assumersi la responsabilità dell’intero impianto. Inoltre registriamo esecuzione di “rilievo dello stato di fatto da parte di professionista che ha redatto poi progetto elettrico e calcoli“. La documentazione presente agli atti risulta quindi accettabile. La dichiarazione di rispondenza a nostro parere, non si applica agli impianti antecedenti al 1990, proprio per il carattere di documento sostitutivo ad una dichiarazione che prima della 46/90 non esisteva.