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Vorrei sottoporvi un quesito in merito alla possibilità o meno di firmare i progetti elettrici con obbligo di redazione da parte di un professionista iscritto all’albo (DM 37/08).
Io ho conseguito una laurea triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale con iscrizione all’albo nella Sezione B.
Da circa 10 anni mi occupo di progettazione di impianti elettrici presso uno studio tecnico e mi domandavo se ho i requisiti “normativi” per poter firmare in autonomia un progetto.
Riuscite a darmi chiarmienti in merito, o mi potete indicare come/dove trovare una risposta?

Niccolò D.

La materia è disciplinata in particcolare dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 – Supplemento Ordinario n.212/L dal titolo “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti”.

In particolare il CAPO IX – PROFESSIONE DI INGEGNERE all’articolo 45 viene suddiviso in tre aree il mestiere di ingegnere:

Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

a) civile e ambientale;
b) industriale;
c)dell’informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior.

4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: “Sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale”; “Sezione degli ingegneri – settore industriale”; “Sezione degli ingegneri – settore dell’informazione”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore industriale”; “Sezione degli ingegneri iuniores – settore dell’informazione”.

Il successivo articolo specifica che solo gli ingegneri afferenti al “ramo” industriale possono progettare impianti elettrici:

Art. 46
(Attività professionali)

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:

a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore “ingegneria industriale”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore “ingegneria dell’informazione”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.